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Dokument 62017CA0046

    Causa C-46/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen — Germania) — Hubertus John / Freie Hansestadt Bremen (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Divieto di discriminazioni fondate sull’età — Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all’età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia)

    GU C 142 del 23.4.2018, s. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 142/13


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen — Germania) — Hubertus John / Freie Hansestadt Bremen

    (Causa C-46/17) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Clausola 5, punto 1 - Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 6, paragrafo 1 - Divieto di discriminazioni fondate sull’età - Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all’età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia))

    (2018/C 142/17)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesarbeitsgericht Bremen

    Parti

    Ricorrente: Hubertus John

    Convenuto: Freie Hansestadt Bremen

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa subordina il differimento della data di cessazione di attività dei lavoratori che hanno raggiunto l’età prevista dalla legge per la concessione di una pensione di vecchiaia al consenso accordato dal datore di lavoro per un periodo determinato.

    2)

    La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età normale di pensionamento, e ciò per il solo motivo che il lavoratore, con il raggiungimento della suddetta età, ha diritto alla pensione di vecchiaia.


    (1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


    Op