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Document 62017CN0620

Causa C-620/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 2 novembre 2017 — Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe / Fővárosi Törvényszék

GU C 22 del 22.1.2018, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 2 novembre 2017 — Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe / Fővárosi Törvényszék

(Causa C-620/17)

(2018/C 022/39)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Székesfehérvári Törvényszék

Parti

Ricorrente: Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe

Convenuta: Fővárosi Törvényszék

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi fondamentali e le norme del diritto dell’Unione (in particolare l’articolo 4, comma 3, TUE e il requisito di interpretazione uniforme), come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nella sentenza emessa nella causa Köbler, debbano essere interpretati nel senso che la dichiarazione di responsabilità del tribunale dello Stato membro, che decide in ultimo grado con una sentenza che viola il diritto dell’Unione, può esclusivamente basarsi sul diritto nazionale o sui criteri stabiliti dal diritto nazionale. In caso di risposta negativa, se i principi fondamentali e le norme del diritto dell’Unione, in particolare i tre criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Köbler al fine di dichiarare la responsabilità dello «Stato», debbano essere interpretati nel senso che la sussistenza dei requisiti ai fini della dichiarazione di responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici di tale Stato deve essere valutata sulla base del diritto nazionale.

2)

Se le norme e i principi fondamentali del diritto dell’Unione (in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il requisito della tutela giurisdizionale effettiva), in particolare le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di responsabilità dello Stato membro pronunciate nelle cause Francovich, Brasserie du pêcheur e Köbler, inter alia, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità di cosa giudicata delle sentenze che violano il diritto dell’Unione pronunciate da giudici dello Stato membro che decidono in ultimo grado esclude la dichiarazione di responsabilità per danni in capo allo Stato membro.

3)

Se, alla luce della direttiva 89/665/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, modificata dalla direttiva 2007/66/CE (1), e della direttiva 92/13/CEE, del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, la procedura di ricorso in materia di appalti pubblici con riferimento ad appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie e il controllo giudiziale della decisione amministrativa adottata in tale procedura, siano rilevanti ai fini del diritto dell’Unione. In caso di risposta affermativa, se il diritto dell’Unione e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (inter alia, le sentenze pronunciate nelle cause Kühne & Heitz, Kapferer e, in particolare, Impresa Pizzarotti) siano rilevanti rispetto alla necessità di rendere ammissibile il riesame, come mezzo di impugnazione straordinario, derivante dal diritto nazionale in relazione al controllo giudiziale della decisione amministrativa adottata nella suddetta procedura di ricorso in materia di appalti pubblici.

4)

Se le direttive sulla procedura di ricorso in materia di appalti pubblici (ossia la direttiva 89/665/CEE, nel frattempo modificata dalla direttiva 2007/66/CE, e la direttiva 92/13/CEE) debbano essere interpretate nel senso che è conforme ad esse una normativa nazionale ai sensi della quale i giudici nazionali dinanzi ai quali pende la controversia principale sono legittimati a non tenere in considerazione un fatto che deve essere oggetto di esame ai sensi di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea — pronunciata in un procedimento di rinvio pregiudiziale nell’ambito di una procedura di ricorso in materia di appalti pubblici –, fatto che, del resto, non è nemmeno preso in considerazione dai giudici nazionali che si pronunciano in un procedimento avviato in seguito alla domanda di riesame presentata avverso la decisione adottata nella controversia principale.

5)

Se la direttiva 89/665/CEE, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 3 della stessa, e la direttiva 92/13/CEE, in particolare gli articoli 1 e 2 della stessa, — in particolare, alla luce delle sentenze rese nelle cause Willy Kempter, Pannon GSM e VB Pénzügyi Lízing, nonché Kühne & Heitz, Kapferer e Impresa Pizzarotti –, debbano essere interpretate nel senso che è conforme con tali direttive, con il requisito della tutela giurisdizionale effettiva e con i principi di equivalenza ed efficacia, una normativa nazionale, o una sua applicazione, ai sensi della quale, malgrado una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, emessa in un procedimento di rinvio pregiudiziale prima che sia pronunciata la sentenza nel procedimento di secondo grado, stabilisca un’interpretazione rilevante delle norme di diritto dell’Unione, il giudice dinanzi al quale pende la causa respinga tale interpretazione in quanto tardiva e successivamente il giudice adito con la domanda di riesame non consideri il riesame ammissibile.

6)

Qualora, sulla base del diritto nazionale, si debba ammettere il riesame al fine di ristabilire l’ordine costituzionale in forza di una nuova decisione della Corte costituzionale, se si debba ammettere il riesame, in ossequio al principio di equivalenza e al principio sancito dalla sentenza Transportes Urbanos, nel caso in cui non sia stato possibile tenere in considerazione una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel procedimento principale in ragione di quanto prescritto dal diritto nazionale in materia di termini processuali.

7)

Se la direttiva 89/665/CEE, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 3 della stessa, e la direttiva del Consiglio 92/13/CEE, in particolare gli articoli 1 e 2 della stessa, debbano essere interpretate alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea C-2/06, Willy Kempter, ai sensi della quale il singolo non è tenuto a invocare specificamente la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel senso che le procedure di ricorso in materia di appalti pubblici disciplinate da tali direttive possono essere avviate soltanto in forza di un ricorso che contenga una descrizione esplicita della violazione lamentata in materia di appalti pubblici — articolo e comma specifici –, ossia che nell’ambito della procedura di ricorso in materia di appalti pubblici possono essere esaminate soltanto le violazioni che il ricorrente abbia indicato mediante riferimento alla disposizione violata — articolo e comma specifici — in materia di appalti pubblici, mentre in qualsiasi altro procedimento amministrativo e civile è sufficiente che il singolo presenti le circostanze di fatto e le prove a loro fondamento, e l’autorità o il giudice competente statuisce sul ricorso in conformità al suo contenuto.

8)

Se il requisito della violazione sufficientemente caratterizzata, sancito dalle sentenze Köbler e Traghetti, debba essere interpretato nel senso per cui non sussiste tale violazione quando il giudice che si pronuncia in ultimo grado, disattendendo esplicitamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea consolidata e citata nel modo più dettagliato — che trova finanche fondamento in vari pareri giuridici, — respinge la domanda del singolo di sollevare una questione pregiudiziale sulla necessità di ammettere il riesame, basandosi sull’illogica tesi secondo cui la normativa dell’Unione — in tal caso, in particolare, le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — non prevede norme che disciplinano il riesame, malgrado sia stata a tal fine citata, anche nel modo più dettagliato, la giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia dell’Unione europea, ivi inclusa la sentenza Impresa Pizzarotti, che dichiara proprio la necessità del riesame con riferimento alla procedura in materia di appalti pubblici. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea C-238/81, CILFIT, ci si chiede con quale grado di dettaglio debba giustificarsi il giudice nazionale che non ammetta il riesame, discostandosi dall’interpretazione giuridica obbligatoria fornita dalla Corte di giustizia.

9)

Se i principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza di cui agli articoli 19 TUE e 4, paragrafo 3, TUE, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui all’articolo 49 TFUE, e la direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nonché le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CEE, debbano essere interpretati nel senso che [non ostano a] che le autorità e i giudici competenti, disattendendo manifestamente il diritto dell’Unione applicabile, respingano, uno dopo l’altro, i ricorsi presentati dal ricorrente in ragione della sua esclusione da una procedura in materia di appalti pubblici, ricorsi per i quali, se del caso, è necessario predisporre numerosi documenti, con un considerevole impegno in termini economici e di tempo, o partecipare a udienze e, sebbene sia vero che sussiste teoricamente la possibilità di dichiarare la responsabilità per danni causati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, la normativa pertinente non consente al ricorrente di chiedere al giudice un risarcimento per i danni subiti a seguito dei provvedimenti illegittimi.

10)

Se i principi stabiliti nelle sentenze Köbler, Traghetti e Saint Giorgio debbano essere interpretati nel senso che non è risarcibile il danno causato dal fatto che, disattendendo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, il giudice dello Stato membro che decide in ultimo grado non abbia ammesso la domanda di riesame tempestivamente presentata dal ricorrente, nell’ambito della quale quest’ultimo avrebbe potuto chiedere la rifusione delle spese sostenute.


(1)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU 2007, L 335, pag. 31).


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