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Document 52017AE1765
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Consumer Financial Services Action Plan: Better Products, More Choice’ [COM(2017) 139 final]
Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti migliori, maggiore scelta» [COM(2017) 139 final]
Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti migliori, maggiore scelta» [COM(2017) 139 final]
GU C 434 del 15.12.2017, p. 51–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/51 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti migliori, maggiore scelta»
[COM(2017) 139 final]
(2017/C 434/08)
Relatore: |
Michael IKRATH |
Correlatore: |
Carlos TRIAS PINTÓ |
Consultazione |
Commissione europea, 26.4.2017 |
Base giuridica |
Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
|
|
Sezione competente |
Mercato unico, produzione e consumo |
Adozione in sezione |
5.9.2017 |
Adozione in sessione plenaria |
20.9.2017 |
Sessione plenaria n. |
528 |
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
136/0/2 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1. |
Il CESE si compiace che, in questa fase, la Commissione europea si astenga dall’adottare misure di regolamentazione, e ne appoggia la decisione di applicare le pertinenti norme sulla concorrenza, qualora ciò risulti necessario per assicurare la parità di condizioni e la protezione dei consumatori. |
1.2. |
Il CESE accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea volta ad approfondire il mercato unico mediante il piano d’azione proposto. Questo richiederà, da un lato, l’estensione graduale dell’unione economica e monetaria e, dall’altro, l’ulteriore armonizzazione dei prodotti e dei servizi finanziari in combinazione con l’innovazione digitale, mantenendo al tempo stesso condizioni di concorrenza eque e neutrali sotto il profilo della tecnologia e del modello imprenditoriale. |
1.3. |
Il CESE invita gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi per giungere a un’applicazione approfondita, armonizzata, coordinata e sistematica dell’ampio ventaglio di norme paneuropee il cui processo di applicazione è attualmente in corso, allo scopo di assicurare che esse siano pienamente inclusive nei confronti dei consumatori e li proteggano al contempo dai numerosi rischi associati ai nuovi scenari finanziari. |
1.4. |
Il CESE rileva che occorre prestare particolare attenzione al ruolo delle banche al dettaglio tradizionali («boring banking») in quanto intermediari cruciali di questi prodotti e servizi. Tradizionalmente queste banche, in particolare quelle regionali o locali, hanno goduto di alti livelli di fiducia da parte dei consumatori dell’UE, la cui tendenza a cambiare fornitore è piuttosto bassa. Ciononostante, bisognerebbe promuovere i prodotti transfrontalieri per sottolineare l’idea del mercato unico e della libera circolazione di persone e merci. |
1.5. |
Al tempo stesso, andrebbero affrontati gli aspetti che stanno a cuore ai consumatori, ad esempio, la differenza di lingua, le differenze sul piano normativo, le commissioni più elevate per i non residenti, il rifiuto dell’accesso a taluni servizi e prodotti finanziari per i non residenti, le differenze sul piano fiscale, l’eccessivo ricorso alla normativa antiriciclaggio, nonché i rischi di cambio. |
1.6. |
Il CESE invita la Commissione a realizzare uno studio su quanti prenditori di prestiti economicamente vulnerabili sottoscrivono prestiti al consumo transfrontalieri cui non hanno accesso nel loro paese («loan shopping»), esponendosi così a un rischio elevato di indebitamento eccessivo. |
1.7. |
Ai fini della comparabilità e della trasparenza dei prodotti e servizi finanziari richieste per creare condizioni di parità tra gli Stati membri, il CESE raccomanda di adottare misure volte ad assicurare che il regime fiscale dei prodotti e servizi non rappresenti più un ostacolo a una concorrenza leale. |
1.8. |
Il CESE raccomanda alla Commissione di prevedere strumenti adeguati, indipendenti e obbligatoriamente certificati che consentano il raffronto tra differenti prodotti finanziari nelle varie giurisdizioni che compongono l’Unione europea. |
1.9. |
Il CESE raccomanda di regolamentare i colossi extraeuropei della tecnologia informatica, Google, Apple ecc., che possono utilizzare le banche dati relative alla loro clientela per offrire prodotti personalizzati destinati alla vendita diretta, senza essere soggetti alle norme dell’UE sulla protezione dei consumatori e ad altre regolamentazioni. |
1.10. |
Il CESE è fermamente convinto che la digitalizzazione stia modificando il comportamento dei consumatori in modo continuo e costante. Accoglie quindi favorevolmente e appoggia l’interesse che la Commissione rivolge al rafforzamento del mercato unico digitale, nel cui quadro presta particolare attenzione ai servizi finanziari. La Commissione ha ragione a concentrarsi sull’eliminazione delle barriere che ostacolano la distribuzione digitale transfrontaliera (il cosiddetto blocco geografico). Secondo il CESE, questa è l’unica opportunità per creare un autentico mercato unico dei servizi finanziari per i consumatori. |
1.11. |
Nel campo della tecnologia finanziaria (fintech) e ai fini di una regolamentazione sostenibile, oltre che di una salvaguardia il più ampia possibile della stabilità finanziaria, il Comitato ritiene che debbano esistere condizioni di parità tra tutti i soggetti che forniscono i servizi finanziari in questione e che per i consumatori debbano prevalere in ogni momento le stesse garanzie esistenti nel settore bancario tradizionale,. |
1.12. |
Il CESE raccomanda che la Commissione definisca, accanto ai prodotti per i consumatori già stabiliti nel piano d’azione, altri prodotti, di tipo semplice, con le stesse caratteristiche e quindi comparabili e trasparenti. Questo permetterebbe di offrirli come «prodotti di punta» in tutta l’UE attraverso vari sistemi di distribuzione (FinTech, filiali bancarie tradizionali, ecc.) e di incoraggiare i consumatori a riporre fiducia in questi prodotti. Con informazioni affidabili sul prodotto e sulle sue regole di trasparenza, i consumatori possono scegliere il fornitore migliore in tutta l’UE senza incorrere in rischi. |
1.13. |
L’indipendenza tra le varie parti coinvolte nella gestione dello stesso servizio finanziario, per evitare qualsiasi conflitto di interessi, dovrebbe essere rafforzata, dal momento che questo agevola la buona governance e un’efficace vigilanza sui servizi finanziari. |
1.14. |
Il CESE sottolinea la necessità di riesaminare periodicamente l’impatto di ogni norma sullo sviluppo dei prodotti e servizi finanziari destinati ai consumatori e, al contempo, di rafforzare adeguatamente le risorse a disposizione delle autorità di vigilanza. Mette inoltre in evidenza che, quale fattore essenziale per accrescere la fiducia dei consumatori, occorrono per le operazioni transfrontaliere meccanismi efficaci di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e di risoluzione delle controversie online (ODR). |
1.15. |
In conclusione, secondo il Comitato, se si desidera che i risultati ottenuti per i cittadini e le imprese siano efficaci ed efficienti nel ridurre al minimo i costi, qualsiasi intervento in materia e qualsiasi testo sull’argomento devono essere basati sui principi del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) e tenere conto di tali principi. Senza pregiudicare il conseguimento degli evidenti obiettivi in questo campo, è importante che qualsiasi futura legislazione e regolamentazione in questa materia si mantenga semplice ed elimini gli oneri superflui. Analogamente, per realizzare un autentico mercato unico non soggetto a frammentazione, bisogna evitare qualsia eccesso di regolamentazione a livello nazionale o regionale. |
2. Contesto di riferimento
2.1. |
Il piano d’azione in esame punta ad offrire ai consumatori europei una scelta più ampia di servizi finanziari nell’UE e un accesso migliore a tali servizi. |
2.2. |
Il piano concerne i servizi finanziari che costituiscono una parte importante della vita quotidiana dei consumatori, come i risparmi depositati nei conti correnti, i servizi di pagamento, le carte di credito, i mutui ipotecari e altri prestiti, nonché varie forme di assicurazione. |
2.3. |
Il piano d’azione rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo di un mercato unico più profondo e più equo. Per quanto riguarda i servizi finanziari, questo significa che bisogna migliorare sia la concorrenza tra i prestatori di servizi finanziari che le possibilità di scelta dei consumatori, in modo che questi ultimi possano beneficiare di prezzi più bassi, di una migliore qualità dei prodotti e dell’innovazione. |
2.4. |
I consumatori dovrebbero poter scegliere liberamente all’interno di un ampio ventaglio di prodotti e servizi finanziari disponibili in tutta l’UE; lo Stato membro in cui il prestatore è situato non dovrebbe più costituire un fattore rilevante. |
2.5. |
I fornitori di prodotti e servizi finanziari dovrebbero essere messi in grado di raccogliere i frutti del mercato che copre tutta l’UE (il mercato unico). |
2.6. |
L’UE ha già adottato una serie di misure finalizzate a creare un mercato unico dei servizi finanziari per i consumatori, ad esempio, le direttive sui conti di pagamento (1), i crediti ipotecari (2) e la distribuzione assicurativa (3), il piano d’azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali (4), la strategia per il mercato interno europeo (5) e la strategia per il mercato unico digitale (6). |
2.7. |
Il piano d’azione in esame, basato sulle consultazioni relative al Libro verde della Commissione (7), è stato elaborato al fine di individuare e superare gli ostacoli rimanenti. |
2.8. |
Il piano d’azione si concentra su tre aspetti principali:
|
e individua dodici interventi attuativi.
2.9. |
Poiché attualmente solo il 7 % dei consumatori ricorre a servizi finanziari provenienti da un altro Stato membro, il piano d’azione assegna la priorità allo sviluppo delle tecnologie finanziarie (Fin Tech) e delle imprese online. |
3. Osservazioni generali
3.1. |
Il CESE rileva che la creazione di un mercato unico dell’UE per i servizi finanziari impone un’armonizzazione dei vari progetti relativi al mercato finanziario dell’UE. Ad esempio, l’Unione dei mercati dei capitali riguarda tutti gli Stati membri dell’UE, mentre l’Unione bancaria, con i suoi tre pilastri, ha rilievo solo per l’area dell’euro e i mercati dei «nuovi» Stati membri non sono presi in considerazione. Questo significa che l’auspicata fornitura transfrontaliera di servizi e prodotti finanziari deve fare i conti con frontiere invisibili. |
3.2. |
Il CESE ritiene pertanto opportuno procedere, parallelamente all’ulteriore approfondimento del mercato unico dei servizi finanziari, all’ampliamento ulteriore dell’unione economica e monetaria: a meno che tutti i paesi non adottino gradualmente la moneta unica, in particolare nel settore digitale, sarà impossibile attuare integralmente il piano d’azione. Sussiste anche il rischio che le valute digitali alternative come bitcoin sfruttino tale situazione, fatto che potrebbe compromettere la sicurezza, la protezione dei dati e la fiducia dei consumatori nei servizi finanziari transfrontalieri. |
3.3. |
Il CESE mette in evidenza che attualmente i consumatori considerano il settore dei servizi finanziari nel quadro di un modello imprenditoriale locale e regionale. Pertanto, di fronte alle perduranti inquietudini e incertezze in rapporto al nuovo panorama finanziario, il Comitato concorda con la conclusione della Commissione secondo cui «probabilmente la maggior parte dei consumatori di servizi finanziari al dettaglio continuerà a privilegiare il livello locale» (8). |
3.4. |
Il CESE ritiene che i differenti regimi fiscali vigenti negli Stati membri costituiscano uno degli ostacoli principali alla comparabilità e alla trasparenza dei prodotti finanziari. L’attrattiva dei principali prodotti spesso risiede nell’incentivo fiscale ad essi associato che, tuttavia, va a vantaggio solo dei contribuenti nazionali. Inoltre, la lotta contro l’elusione fiscale, che induce a sospettare i titolari di conti all’estero di disonestà nella loro condotta fiscale, rappresenta un serio ostacolo al mercato finanziario transfrontaliero. Il CESE invita pertanto la Commissione a inserire ulteriori proposte nel piano d’azione. |
3.5. |
Malgrado i considerevoli sforzi compiuti dalla Commissione, secondo l’edizione n. 446 di Eurobarometro soltanto il 7 % dei cittadini dell’UE si è finora avvalso di servizi finanziari transfrontalieri. Non è inoltre chiaro quanti prenditori di prestiti economicamente vulnerabili sottoscrivano prestiti al consumo transfrontalieri cui non hanno accesso nel loro paese («loan shopping»), esponendosi così a un rischio elevato di indebitamento eccessivo. Il CESE propone pertanto che venga realizzato uno studio su questo tema. |
3.6. |
Non bisognerebbe tuttavia dimenticare che questa domanda transfrontaliera esiste nelle regioni di confine con una lingua comune. Persino all’interno dei mercati nazionali, meno di un terzo dei consumatori cambia il proprio fornitore. Uno dei motivi principali di questa situazione è che il livello di soddisfazione più elevato è associato principalmente con le banche tradizionali al dettaglio locali o regionali (cfr. EBS 446). A tale riguardo, il CESE desidera sottolineare che da quando è iniziata la crisi finanziaria la redditività delle banche al dettaglio regionali soffre particolarmente. Occorre quindi chiedersi come faranno le banche a sostenere gli elevati costi connessi a una percentuale relativamente piccola di clienti situati in altri Stati membri. Il CESE raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione altri motivi per questa bassa percentuale di acquisti transfrontalieri di prodotti finanziari, ad esempio, la differenza di lingua o le differenze normative, le commissioni più elevate per i non residenti, il rifiuto dell’accesso a taluni servizi e prodotti finanziari per i non residenti, le differenze sul piano fiscale, l’eccessivo ricorso alla normativa antiriciclaggio, i rischi di cambio, ecc. |
3.7. |
In tale contesto, il CESE ritiene necessario prestare la massima attenzione alla salvaguardia precisamente di questa funzione svolta dalle banche al dettaglio di livello locale e regionale, ossia i prestatori di servizi finanziari che godono della fiducia dei consumatori. A tale fine è necessaria una regolamentazione bancaria molto più differenziata, con un’applicazione coerente del principio di proporzionalità (9). Soltanto a questa condizione tali banche possono operare con successo nell’introdurre o nell’applicare l’innovazione. |
3.8. |
Secondo il CESE, si tratta di una condizione essenziale per affrontare i legittimi obiettivi della Commissione, che vuole che il settore finanziario sia in grado di utilizzare le moderne tecnologie necessarie per sviluppare il mercato unico e rimanga finanziariamente solido e sicuro sia per i consumatori che per gli investitori. |
3.9. |
Il CESE è fermamente convinto che la digitalizzazione stia modificando il comportamento dei consumatori in modo continuo e costante. Accoglie quindi favorevolmente e appoggia l’interesse che la Commissione rivolge al rafforzamento del mercato unico digitale, nel cui quadro presta particolare attenzione ai servizi finanziari. La Commissione ha ragione a concentrarsi sull’eliminazione delle barriere che ostacolano la distribuzione digitale transfrontaliera (il cosiddetto blocco geografico). Secondo il CESE, questa è una buona opportunità per creare un autentico mercato unico dei servizi finanziari per i consumatori. Ciononostante, sono necessarie anche altre misure (come indicato al punto 3.6). |
3.10. |
Il CESE condivide l’opinione della Commissione secondo cui i lavori futuri dovrebbero concentrarsi, per un verso, soprattutto sulla corretta attuazione della legislazione adottata in precedenza (cfr. Il punto 2.6). D’altro canto, sono necessarie misure aggiuntive per assicurare che i vantaggi del mercato unico dell’UE nel settore dei servizi finanziari possano essere messi a disposizione dei consumatori. |
3.11. |
A questo proposito, il CESE si compiace che il piano d’azione comprenda un’ambiziosa tabella di marcia e si attende che i legislatori nazionali, le autorità di vigilanza e le organizzazioni dei consumatori svolgano un ruolo di primo piano nella sua applicazione. Anche alle parti sociali spetta un ruolo importante in questo campo. |
3.12. |
Analogamente, il CESE si compiace che agli operatori di mercato siano date maggiori opportunità di sviluppare i propri servizi finanziari, in particolare per quanto riguarda l’innovazione digitale. In questo modo si tiene sufficientemente conto dell’attuale grande differenza tra le condizioni di mercato prevalenti negli Stati membri, in linea con l’obiettivo comune. |
3.13. |
Il CESE raccomanda che la Commissione definisca, accanto ai prodotti per i consumatori già stabiliti nel piano d’azione, altri prodotti facilmente comparabili e completamente trasparenti, di tipo semplice e con le stesse caratteristiche. Questo permetterebbe di offrirli come «prodotti di punta» in tutta l’UE attraverso vari sistemi di distribuzione (FinTech, filiali bancarie tradizionali, ecc.) e di incoraggiare i consumatori a riporre fiducia in questi prodotti. Con informazioni affidabili sul prodotto e sulle sue regole di trasparenza (terminologia armonizzata, assenza di descrizioni troppo tecniche, termini contrattuali di facile comprensione), i consumatori possono scegliere il fornitore migliore in tutta l’UE senza incorrere in rischi. |
3.14. |
Secondo il CESE, l’efficiente combinazione di nuove tecnologie online e di prodotti comparabili e trasparenti per i consumatori avrà un’importanza cruciale per l’ulteriore sviluppo di un mercato unico più profondo nel settore dei servizi finanziari. |
3.15. |
Il CESE si compiace pertanto che il documento di riflessione della Commissione sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria, pubblicato lo scorso 1o giugno, comprenda elementi fondamentali connessi all’armonizzazione dei prodotti e servizi finanziari nell’UE. Si tratta, in particolare, della creazione di condizioni di parità tra i vari Stati membri e, quindi, tra i prestatori di servizi finanziari. Le proposte dell’Unione sull’UEM semplificano quindi la comparabilità e la presentazione dei vari prodotti finanziari «transfrontalieri». |
3.16. |
In tale contesto, il CESE ritiene inoltre importante rinnovare la propria richiesta relativa alla regolamentazione delle tecnologie finanziarie. Durante la crisi finanziaria del 2008-2010, la grande rigidità della regolamentazione (Basilea III, CRD IV) è stata una dei fattori che hanno portato le banche al dettaglio tradizionali a non essere più in grado di svolgere in misura sufficiente il loro ruolo principale (erogazione di credito alle PMI e ai privati); al tempo stesso, i servizi offerti dalle tecnologie finanziarie non sono soggetti a questa regolamentazione. Il CESE chiede pertanto di fare in modo che, prima dell’istituzione del piano d’azione per i servizi finanziari transfrontalieri destinati ai consumatori, le banche al dettaglio tradizionali e le tecnologie finanziarie operino in un ambiente normativo uniforme (10). |
3.16.1. |
È indispensabile che la Commissione affronti gli aspetti che stanno a cuore ai consumatori in rapporto alla tecnologia finanziaria — come la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata, i meccanismi di ricorso, i rischi di indebitamento eccessivo, le conseguenze di una possibile insolvenza di queste piattaforme, la mancanza di organismi indipendenti e responsabili che forniscano consigli sui prodotti e sui servizi offerti, il rischio di esclusione finanziaria per i consumatori che sono analfabeti digitali, lo sfruttamento e l’uso dei Big Data, nonché la disponibilità e accessibilità di questi prodotti — in modo che la fiducia dei consumatori negli istituti finanziari, che è stata scossa per effetto della crisi, possa essere ripristinata. |
3.17. |
Il CESE invita gli Stati membri ad assicurare che l’attuazione di ciascuna delle misure previste nel piano d’azione sia sempre conforme alla direttiva sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi e all’atto europeo per l’accessibilità. |
3.18. |
Il piano d’azione avrà l’efficacia auspicata soltanto se sarà accompagnato da un rafforzamento graduale (sul piano sia qualitativo che quantitativo) delle funzioni di vigilanza delle autorità finanziarie, attraverso l’introduzione di un monitoraggio sistematico della condotta dei prestatori di servizi finanziari nell’attuazione della direttiva rivista sui servizi di pagamento (PSD2) e del pacchetto MiFID II, assicurando il complesso equilibrio tra rispetto della vita privata e la trasparenza, oltre che la distinzione tra le funzioni consistenti nel fornire consigli sui prodotti e quelle di commercializzazione dei prodotti. Tutto ciò dovrebbe andare di pari passo con un’attenzione speciale per le agenzie di rating e i servizi indipendenti di intermediazione finanziaria, come sottolineato dal CESE nel proprio parere sul Libro verde. |
3.19. |
L’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della vita sono necessarie per combattere l’analfabetismo finanziario, che può portare all’indebitamento eccessivo e all’esclusione finanziaria e sociale. |
4. Osservazioni particolari
4.1. |
Alla luce delle osservazioni formulate al punto 3, il CESE raccomanda che la Commissione concentri gli sforzi sulla rapida attuazione delle misure riguardanti il miglioramento della qualità e affidabilità dei siti web per il confronto dei servizi finanziari (azione 4), l’esame delle norme nazionali per la protezione dei consumatori (azione 8), la tecnologia finanziaria (azione 10) e l’identificazione elettronica (azione 11). |
4.2. (Azione 11)
Il CESE ritiene che l’incoerente attuazione a livello nazionale delle attuali disposizioni in materia di antiriciclaggio (ad esempio, il requisito di residenza) costituisca un chiaro ostacolo all’ulteriore sviluppo del mercato unico al dettaglio. Occorre compiere ogni sforzo per fornire i mezzi di identificazione elettronica che assicurino che all’interno del mercato unico si possano quanto prima stabilire nuove relazioni con i clienti. Bisognerebbe affrontare le preoccupazioni in materia di sicurezza e responsabilità, allo scopo di rafforzare la fiducia dei consumatori nelle procedure di identificazione elettronica.
4.3. |
Il CESE accoglie pertanto con particolare favore le misure proposte nel quadro dell’azione 11, come promuovere l’utilizzo del regolamento in materia di identificazione elettronica (eIDAS) — ad esempio, estendendolo ai rapporti tra imprese e consumatori (B2C) — e incoraggiare nuovi sistemi per la gestione digitale (ad esempio, la procedura di video-identificazione). A questo proposito, il CESE appoggia la corrispondente posizione del Parlamento europeo (11) sulla quinta direttiva antiriciclaggio (12). Tutte queste procedure digitali non dovrebbero compromettere la protezione dei dati e la tutela della vita privata. |
4.4. (Azione 10)
Per assicurare che l’innovazione finanziaria vada di pari passo con la protezione dei consumatori, il CESE chiede l’istituzione di un quadro di riferimento per la sperimentazione di nuovi servizi finanziari (13) che, una volta collaudati con la cooperazione delle parti interessate, potrebbero integrare la gamma dei prodotti finanziari standardizzati (conformemente al punto 3.12).
4.5. (Azione 8)
Il CESE appoggia le misure proposte nel quadro dell’azione 8, che mirano a individuare ed eliminare l’ingiustificato eccesso di regolamentazione («gold-plating») introdotto dagli Stati membri. Tuttavia, le norme sulla protezione dei consumatori non dovrebbero essere indebolite.
4.6. |
Il CESE raccomanda inoltre di rivedere l’attuale legislazione speciale relativa ai servizi finanziari per quanto riguarda sia il suo impatto sul mercato unico auspicato che la sua adeguatezza dal punto di vista digitale. Le informazioni ai consumatori dovrebbero essere comprensibili, semplici e appropriate e dovrebbero consentire loro di compiere scelte adeguate alle loro necessità. Obblighi eccessivi in termini di informazioni, consulenza e documentazione sono particolarmente dannosi per lo sviluppo di un mercato unico digitale nel settore dei servizi finanziari. Andrebbe pertanto adottato un approccio globale sul piano della valutazione. |
4.7. (Azione 1)
Per quanto riguarda la proposta — avanzata nel quadro dell’azione 1 — di estendere il regolamento (14) sui pagamenti transfrontalieri alle operazioni di pagamento in valute diverse dall’euro, il CESE osserva che per i fornitori il costo di tali operazioni è significativamente maggiore rispetto a quello dei pagamenti in euro. Il CESE ritiene pertanto che sia giustificata una differenza di prezzo rispetto ai pagamenti effettuati esclusivamente in euro. È quindi favorevole ad applicare dei prezzi alle operazioni in valute diverse dall’euro che consentano di coprire i costi reali. In linea con il principio di proporzionalità, questi prezzi dovrebbero anche tener conto della dimensione del fornitore che esegue le operazioni e della frequenza di tali operazioni.
4.8. (Azione 2)
La Commissione dovrebbe rafforzare i requisiti di trasparenza per la conversione dinamica della valuta.
4.9. (Azione 3)
Il CESE appoggia, in linea di principio, questa misura della Commissione, ma evidenzia che l’applicazione — finora — incorretta del regolamento SEPA (15) da parte di molti operatori di mercato genera problemi che non sono responsabilità dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari. Il CESE invita pertanto la Commissione ad assegnare la priorità all’applicazione generale dell’articolo 9 del regolamento SEPA (divieto di discriminazione in rapporto all’IBAN). Questo è l’unico modo per ampliare il servizio di trasferimento in modo che sia efficiente in tutto il mercato unico.
4.10. (Azione 4)
Il CESE ritiene che sia indispensabile rispettare i «Principi fondamentali per gli strumenti di confronto» e invita la Commissione a monitorare attentamente i siti web esistenti, in collaborazione con le parti interessate, in particolare le organizzazioni dei consumatori. I siti web che permettono di fare confronti dovrebbero soddisfare determinati criteri di indipendenza e trasparenza. Inoltre, tali siti dovrebbero essere obbligatoriamente certificati.
Il CESE propone di valutare, assieme alle parti interessate, la creazione di un sito web paneuropeo per i confronti che prenda in esame i prodotti transfrontalieri di punta indicati in precedenza (cfr. il punto 3.13).
4.11. (Azione 9)
Il CESE appoggia le misure proposte per portare avanti l’armonizzazione della valutazione del merito di credito a livello europeo, perché altrimenti i consumatori economicamente svantaggiati rischieranno l’indebitamento quando sottoscrivono un credito al consumo a livello transfrontaliero. Appoggia perciò l’adozione di criteri minimi armonizzati per valutare l’affidabilità creditizia che comprendano gli standard esistenti per un controllo uniforme del credito [direttiva 2008/48/CE (16) e direttiva 2014/17/UE (17)]. Bisognerebbe prestare attenzione ad assicurare che questo non metta in discussione i nuovi modelli di «credit scoring» (assegnazione di un punteggio al credito) di Basilea III basati su un algoritmo (tecnologia creditizia).
4.12. (Azione 7)
Il CESE appoggia gli sforzi della Commissione volti a trovare dei metodi per evitare un indebitamento eccessivo da parte dei consumatori. L’educazione finanziaria e una formazione permanente, associate a regole per una concessione responsabile del credito e a una normativa sull’insolvenza dei consumatori (18), dovrebbero pertanto essere al centro dell’interesse. Per promuovere un’educazione finanziaria più ambiziosa e armonizzata, il CESE raccomanda alla Commissione di inserire l’educazione finanziaria tra le competenze supplementari nell’ambito dell’attuale revisione del quadro europeo delle competenze cruciali. Le parti sociali hanno una responsabilità particolare a questo proposito.
4.13. |
È inoltre essenziale che la Commissione rivolga la massima attenzione ai crediti al consumo di tipo «express», che spesso mancano di trasparenza e comprendono ogni tipo di clausole abusive, oltre ad essere commercializzati tramite pratiche ingannevoli ed essere reclamizzati attraverso i grandi canali d’informazione (stampa, radio, televisione). A questo proposito, il CESE invita le autorità di vigilanza degli Stati membri ad assicurare un adeguato monitoraggio del comportamento di mercato di tali imprese, in stretta collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. |
Bruxelles, 20 settembre 2017
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
George DASSIS
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.
(2) GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.
(3) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(4) COM(2015) 468 final, parere del CESE (GU C 133 del 14.4.2016, pag. 17).
(5) COM(1999) 624 final.
(6) COM(2016) 176 final.
(7) COM(2015) 630 final.
(8) Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico, COM(2007) 226, punto 10, pagina 6.
(9) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.
(10) GU C 246, del 28.7.2017, p. 8.
(11) A8-0056/2017.
(12) COM(2016) 450 final, parere del CESE (GU C 34 del 2.2.2017, pag. 121).
(13) GU C 246, del 28.7.2017, pag. 8, punto 1.4.1.
(14) GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.
(15) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.
(16) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(17) GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.
(18) GU C 311 del 12.9.2014, pag. 38.