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Document 62017TN0335

Causa T-335/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Commissione europea

GU C 239 del 24.7.2017, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/59


Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Commissione europea

(Causa T-335/17)

(2017/C 239/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Help — Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bonn, Germania) (rappresentanti: V. Jungkind e P. Cramer, avvocati)

Convenuto: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 21 marzo 2017 (Ares(2017)1515573), in cui viene richiesta la restituzione di una parte del finanziamento per il progetto di assistenza Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) per un importo pari a EUR 643 627,72 e la conseguente richiesta di pagamento (n. 3241705513) del 7 aprile 2017, con cui la Commissione ha intimato il pagamento della prima rata per l’importo di EUR 321 813,86;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’operato della ricorrente contestato dalla Commissione non violerebbe norme sostanziali.

L’operato del ricorrente contestato dalla Commissione, consistente nell'assegnazione di due contratti per la fornitura di beni agricoli, non violerebbe le prescrizioni vincolanti di natura procedurale o sostanziale per lo svolgimento di gare d’appalto nell’ambito di progetti umanitari. In particolare, tale operato sarebbe conforme ai criteri vincolanti di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario UE 2009 e dell’articolo 2, paragrafo 3, delle norme e procedure (Rules and Procedures) stabilite all’allegato IV dell’accordo quadro di partenariato dell’anno 2008 in tema di cooperazione tra l’UE e organizzazioni non governative nel settore degli aiuti umanitari.

Inoltre l’operato del ricorrente non violerebbe gli obblighi in materia di documentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 4, delle disposizioni generali di cui all'allegato III dell'accordo quadro di partenariato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di ulteriori motivi per la restituzione del finanziamento.

Non ci sarebbero inoltre ulteriori motivi per la restituzione del finanziamento. In particolare, l’impresa selezionata dal ricorrente avrebbe consegnato le merci, di buona qualità, ordinate in maniera puntuale e nella loro totalità. La ricorrente avrebbe pertanto attuato il progetto di aiuto con esito positivo, come confermato complessivamente da quattro verifiche indipendenti condotte da soggetti terzi.

Non sarebbe imputabile un comportamento penalmente rilevante ai dipendenti della ricorrente. Il pubblico ministero di Bonn, per mancanza di elementi, non ha proseguito il procedimento penale.

3.

Terzo motivo, sollevato in via subordinata e vertente sul mancato esercizio del potere discrezionale e sulla non proporzionalità.

La Commissione ha adottato la decisione con cui richiedeva la restituzione del finanziamento concesso, nell’errata convinzione di adempiere a una raccomandazione vincolante dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Questo configurerebbe un mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione, avente come conseguenza l’illegittimità della restituzione.

La restituzione dell’intero importo pari a EUR 643 627,27 violerebbe inoltre il principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TFUE. Tale misura eccederebbe quanto necessario per la tutela del bilancio e non sarebbe inoltre proporzionata in considerazione della positiva attuazione del progetto di aiuto, comportando un aggravio per la ricorrente.


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