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Document 52016AE4584
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Directive of the Council amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money-laundering information by tax authorities’ (COM(2016) 452 final — 2016/0209 (CNS))
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio» [COM(2016) 452 final — 2016/0209 (CNS)]
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio» [COM(2016) 452 final — 2016/0209 (CNS)]
GU C 34 del 2.2.2017, pp. 127–129
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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2.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 34/127 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»
[COM(2016) 452 final — 2016/0209 (CNS)]
(2017/C 034/20)
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Relatore: |
Petru Sorin DANDEA |
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Consultazione |
Consiglio dell’Unione europea, 27/07/2016 |
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Base giuridica |
Articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
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[COM(2016) 452 final — 2016/0209 (CNS)] |
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Sezione competente |
Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale |
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Adozione in sezione |
05/10/2016 |
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Adozione in sessione plenaria |
19/10/2016 |
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Sessione plenaria n. |
520 |
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Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
227/3/2 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l’iniziativa della Commissione e ne sostiene gli sforzi volti a contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro: quest’ultima pratica non solo erode le basi imponibili degli Stati membri, ma costituisce anche una delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali e terroristiche a livello mondiale. |
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1.2. |
Tenuto conto delle gravi conseguenze della frode ed evasione fiscale, il CESE appoggia le norme stabilite nella proposta di direttiva che modifica la direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Il fatto di includere nelle categorie di informazioni che sono oggetto di scambio tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri le informazioni relative ai beneficiari effettivi delle operazioni finanziarie che — in base ai riscontri di verifiche, esami e revisioni contabili — potrebbero dar adito a dubbi quanto alla loro legalità o persino configurarsi come operazioni di riciclaggio di denaro, contribuirà a rafforzare la capacità amministrativa e ad accrescere l’efficacia della lotta antiriciclaggio. |
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1.3. |
Dal momento che la modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa («direttiva DAC») non potrà essere pienamente applicata finché non sarà approvata anche la proposta di direttiva che modifica la quarta direttiva antiriciclaggio (1), il CESE raccomanda agli Stati membri e al Parlamento europeo di approvare l’intero pacchetto legislativo proposto dalla Commissione. Il CESE raccomanda inoltre agli Stati membri di garantire le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie alle amministrazioni fiscali per attuare efficacemente le nuove norme antiriciclaggio. |
2. La proposta della Commissione europea
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2.1. |
Nell’ambito del programma di contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, ma anche del piano d’azione per la lotta al finanziamento del terrorismo, nel luglio 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto legislativo con l’obiettivo di migliorare l’accesso delle amministrazioni fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. Il pacchetto comprende la proposta di direttiva (2) del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE (direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, o «direttiva DAC») per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. |
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2.2. |
La proposta della Commissione modifica l’articolo 22 della direttiva DAC in modo da includere nello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri informazioni specifiche relative alle operazioni finanziarie che favoriscono il riciclaggio di denaro. |
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2.3. |
L’obiettivo della proposta in esame è consentire alle autorità fiscali di avere un accesso sistematico alle informazioni in materia di antiriciclaggio per lo svolgimento delle loro funzioni di monitoraggio della corretta applicazione della direttiva sulla cooperazione amministrativa («direttiva DAC») da parte delle istituzioni finanziarie. |
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2.4. |
La proposta di direttiva contiene norme volte a contrastare le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. La proposta in esame si prefigge inoltre di garantire alle amministrazioni fiscali l’accesso alle informazioni relative ai beneficiari effettivi delle operazioni finanziarie che — in base ai riscontri di verifiche, esami e revisioni contabili — potrebbero dar adito a dubbi quanto alla loro legalità o persino configurarsi come operazioni di riciclaggio di denaro a beneficio di organizzazioni criminali o terroristiche. |
3. Osservazioni generali e specifiche
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3.1. |
La proposta di direttiva in esame raccomanda l’attuazione uniforme, in tutti i paesi dell’UE, delle norme in materia di scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri relativamente al beneficiario effettivo di talune operazioni finanziarie che possono configurarsi come operazioni di riciclaggio di denaro. Come già indicato in pareri precedenti (3), il CESE accoglie con favore l’iniziativa della Commissione e ne sostiene gli sforzi volti a contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro: quest’ultima pratica non solo erode le basi imponibili degli Stati membri, ma costituisce anche una delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali e terroristiche a livello mondiale. |
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3.2. |
Il CESE approva le norme relative all’accesso delle amministrazioni fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni riguardanti operazioni finanziarie che possono configurarsi come operazioni di riciclaggio di denaro. Con la dichiarazione del 18 aprile 2016, il G20 ha invitato il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) a presentare proposte per migliorare l’attuazione delle norme internazionali in materia di trasparenza, anche per quanto riguarda la disponibilità di informazioni sui beneficiari effettivi e lo scambio di tali informazioni a livello internazionale. Pertanto, il CESE raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di intensificare i negoziati internazionali nel quadro di istituzioni quali l’OCSE o il G20, in modo da consentire l’applicazione delle suddette norme a livello mondiale. |
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3.3. |
Dal momento che la proposta di direttiva che modifica la direttiva DAC non potrà entrare pienamente in vigore finché non sarà approvata anche la proposta di direttiva che modifica la quarta direttiva antiriciclaggio (4), il CESE raccomanda agli Stati membri e al Parlamento europeo di approvare l’intero pacchetto legislativo proposto dalla Commissione. |
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3.4. |
In considerazione non solo della recrudescenza delle attività terroristiche a livello globale, ma anche degli attentati perpetrati che hanno mietuto vite umane in diversi Stati membri dell’UE, il CESE ritiene che le norme proposte dalla Commissione debbano essere approvate con urgenza. L’adozione di norme antiriciclaggio più efficaci elimina una delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche. Il CESE raccomanda agli Stati membri di garantire le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per attuare le nuove norme contenute nel pacchetto antiriciclaggio presentato dalla Commissione europea. Il CESE ritiene altresì che lo sviluppo di programmi per lo scambio di buone pratiche tra esperti delle amministrazioni fiscali degli Stati membri potrebbe contribuire al conseguimento di risultati migliori nell’attuazione delle nuove disposizioni. |
Bruxelles, 19 ottobre 2016
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS
(1) COM(2016) 450 final.
(2) COM(2016) 452 final.
(3) GU C 271 del 19.09.2013, pag. 31.
(4) Cfr. nota 1.