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Document 62015TN0091

Causa T-91/15: Ricorso proposto il 19 febbraio 2015 — AEDEC/Commissione

GU C 127 del 20.4.2015, pp. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/34


Ricorso proposto il 19 febbraio 2015 — AEDEC/Commissione

(Causa T-91/15)

(2015/C 127/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. López López, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di diniego del finanziamento richiesto, adottata dalla Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione europea, Servizio E (Salute), nell’ambito del bando H2020-HCO-2014, ricevuta il 4 settembre 2014, ordinando il riesame nel merito del progetto stesso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce la violazione dei principi generali di buona amministrazione, nonché di trasparenza e di parità di trattamento, sulla base delle seguenti considerazioni.

Il consorzio LATIN PLAN, coordinato dall’AEDEC, ha diritto ad ottenere la sovvenzione offerta nell’ambito del bando H2020-HCO-2014, e pertanto la decisione di diniego e quella che conferma detto diniego sono manifestamente ingiuste, tenendo conto delle seguenti circostanze:

a).-

Le comunicazioni della Commissione europea nel corso dell’iter di valutazione del progetto hanno erroneamente identificato il coordinatore di quest’ultimo, e sono state indirizzate a una persona che non era il rappresentante legale, il referente e il coordinatore del progetto in argomento. Questo dato è di grande importanza in questo caso, poiché risulta che la suddetta persona non ha nulla a che vedere con l’AEDEC e fa parte del LATIN PLAN come membro del gruppo finlandese.

È evidente che la Commissione europea ha ritenuto che la suddetta persona non avesse titolo ad ottenere la sovvenzione, ritenendo che essa coordinasse il progetto LATIN PLAN come parte dell’AEDEC e che a sua volta fosse membro del gruppo finlandese, sulla base del «divieto di cumulo» vigente nel diritto comunitario in materia di sovvenzioni, il quale sancisce che nessuna azione può comportare la concessione, a favore dello stesso beneficiario, di più di una sovvenzione a carico del bilancio. Ogni partner del gruppo LATIN PLAN chiede un finanziamento. Se fosse stata infine concessa la sovvenzione al gruppo, secondo la tesi erronea della Commissione, la suddetta persona avrebbe percepito introiti come parte dell’AEDEC e come parte del gruppo finlandese.

b).-

La relazione che valuta i progetti afferma che non è stata adeguatamente spiegata e giustificata l’asimmetria sussistente tra i finanziamenti richiesti da ogni gruppo membro del consorzio LATIN PLAN, e che per tale motivo il punteggio assegnatogli è stato ridotto. Quest’ultima parte non nega che sussista qualche asimmetria riguardo al finanziamento richiesto dai diversi gruppi/partners, ma non è vero che ciò non sia stato spiegato. In concreto, nella sezione relativa alle giustificazioni del finanziamento sono perfettamente e dettagliatamente spiegati i motivi per i quali l’AEDEC è il partner che ha chiesto un contributo maggiore.

c).-

Inoltre, si deve considerare che il progetto è apprezzabile dal punto di vista scientifico. Il gruppo ha ottenuto 11 punti su un massimo di 15, e ha superato il punteggio minimo di 10 punti richiesto dal bando. Il progetto in questione ha ottenuto un punteggio più alto rispetto ad altri che hanno ottenuto un finanziamento, cosicché la decisione in questione risulta ingiusta.


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