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Document 62013CA0364

Causa C-364/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/44/CE — Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Attivazione partenogenetica di ovociti — Produzione di cellule staminali embrionali umane — Brevettabilità — Esclusione delle «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali»  — Nozioni di «embrione umano» e di «organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano» )

GU C 65 del 23.2.2015, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-364/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 98/44/CE - Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Attivazione partenogenetica di ovociti - Produzione di cellule staminali embrionali umane - Brevettabilità - Esclusione delle «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali» - Nozioni di «embrione umano» e di «organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano»))

(2015/C 065/10)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: International Stem Cell Corporation

Convenuto: Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


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