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Document 52014AE2911

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune — COM(2014) 187 final — 2014/0107 (COD)

    GU C 451 del 16.12.2014, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 451/81


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune

    COM(2014) 187 final — 2014/0107 (COD)

    (2014/C 451/13)

    Relatore:

    SIMONS

    Il Consiglio e il Parlamento europeo, rispettivamente in data 24 e 2 aprile 2014, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune

    COM(2014) 187 final — 2014/0107 (COD).

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 23 giugno 2014.

    Alla sua 500a sessione plenaria, dei giorni 9 e 10 luglio 2014 (seduta del 9 luglio 2014), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 184 voti favorevoli e 6 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Viste le divergenze di interpretazione generate da alcuni punti della direttiva in vigore, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva la scelta di optare per un regolamento sulla base dell'articolo 114 del TFUE.

    1.2

    Il CESE si compiace che la proposta di regolamento intenda allineare la direttiva 2000/9/CE al «pacchetto merci» adottato nel 2008, e in particolare alla decisione n. 768/2008/CE relativa al nuovo quadro normativo (NQN), su cui il Comitato ha già formulato un parere positivo.

    1.3

    Il CESE esorta a esaminare molto attentamente la terminologia utilizzata nella versione tedesca e a riprendere con la massima esattezza le definizioni e alcuni elementi incontestabilmente positivi contenuti nella direttiva in vigore o che ne derivano.

    1.4

    Le imperfezioni rilevate dal CESE sono troppo numerose per poter essere riportate in queste conclusioni. A tale riguardo, il Comitato rimanda, nello specifico, ai punti 4.2 e segg. e al capitolo 5 del presente parere, dove propone anche delle soluzioni.

    2.   Introduzione

    2.1

    Il CESE ha adottato già nel 1994 un parere (1) in merito a una proposta di direttiva della Commissione europea relativa agli impianti di trasporto pubblico a fune. In tale parere il Comitato ha sostenuto la Commissione, appoggiandone in particolare gli sforzi «per garantire che tutti gli Stati membri agiscano in maniera coordinata e che nell'intera Unione europea sia organizzata una sorveglianza scrupolosa, indispensabile per ottenere e mantenere un livello elevato di sicurezza e ridurre così il rischio di incidenti futuri».

    2.2

    Inoltre, la proposta della Commissione avrebbe dovuto «rendere più competitiva l'industria europea, rafforzandone le basi e permettendole di meglio competere sul mercato mondiale. [...] Dato che la maggior parte dei fabbricanti sul mercato mondiale sono europei, qualsiasi azione volta ad aumentare le prospettive di vendita deve venir impostata in maniera corretta e tollerabile.»

    2.3

    L'uso degli impianti a fune è legato principalmente al turismo, in particolare a quello di montagna, che ha un ruolo importante nell'economia delle regioni interessate e un'incidenza sempre maggiore sulla bilancia commerciale degli Stati membri (2).

    2.4

    Gli Stati membri devono garantire la sicurezza degli impianti a fune dal momento della loro costruzione, messa in servizio e durante l'esercizio. Insieme alle autorità competenti essi sono anche responsabili in materia di diritto fondiario, urbanistico e ambientale. Le normative nazionali presentano forti differenze connesse a tecniche particolari dell'industria nazionale e a consuetudini e know-how locali. Esse prescrivono dimensioni e dispositivi particolari e caratteristiche speciali. Questa situazione obbliga i fabbricanti a ridefinire i loro prodotti per ogni appalto e impedisce l'offerta di soluzioni standard.

    2.5

    Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari è inderogabile per garantire la sicurezza degli impianti a fune. Detti requisiti devono essere applicati con discernimento, per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della commercializzazione, della messa in servizio e durante l'esercizio, nonché degli imperativi tecnici ed economici.

    2.6

    Inoltre, gli impianti a fune possono essere transfrontalieri, nel cui caso possono entrare in gioco regolamentazioni nazionali contraddittorie che ne complicano la realizzazione.

    2.7

    È stato tuttavia necessario attendere fino al 2000 perché la materia divenisse oggetto di un'iniziativa legislativa. La direttiva 2000/9/CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (3) è stata adottata il 20 marzo 2000 ed è entrata in vigore il 3 maggio 2002. I principali tipi di impianti a fune contemplati dalla direttiva 2000/9/CE sono: funicolari, cabinovie, seggiovie amovibili, seggiovie fisse, teleferiche, funitel, impianti combinati (composti da diversi tipi di impianti a fune, come cabinovie e seggiovie) e sciovie.

    2.8

    Oggi, ben dieci anni dopo, si rende necessaria, per diversi motivi, una revisione della normativa in materia di impianti a fune.

    3.   Sintesi della proposta in esame

    3.1

    La proposta intende sostituire la direttiva 2000/9/CE con un regolamento e allinearla al «pacchetto merci» adottato nel 2008, e in particolare alla decisione n. 768/2008/CE relativa all'NQN.

    3.1.1

    La decisione relativa all'NQN istituisce un quadro comune per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Tale quadro comprende le disposizioni che generalmente figurano nella normativa dell'UE in materia di prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori economici, organismi notificati, meccanismi di salvaguardia ecc.). Queste disposizioni comuni sono state rafforzate per garantire nella pratica un'applicazione e un'attuazione più efficaci delle direttive. Sono stati introdotti nuovi elementi, quali gli obblighi a carico degli importatori, essenziali per migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato.

    3.1.2

    La proposta intende anche affrontare alcune difficoltà riscontrate nell'attuazione della direttiva 2000/9/CE. Più in particolare, autorità competenti, organismi notificati e fabbricanti hanno manifestato pareri diversi relativamente alla questione se determinati tipi di impianti rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE e debbano quindi essere prodotti e certificati in linea con le prescrizioni e le procedure di tale direttiva.

    3.1.3

    Anche in riferimento a determinate attrezzature vi sono divergenze di vedute anche sul fatto di classificarle o meno come sottosistemi, infrastrutture o componenti di sicurezza.

    3.1.4

    Inoltre, la direttiva non precisa quale tipo di procedura di valutazione della conformità debba essere applicato ai sottosistemi.

    3.2

    Tali approcci divergenti hanno prodotto distorsioni del mercato e diversità di trattamento fra gli operatori economici. Fabbricanti e operatori degli impianti in questione hanno dovuto modificare le attrezzature o procurarsi ulteriori certificazioni, incorrendo in costi aggiuntivi e ritardi per quanto riguarda l'autorizzazione e il funzionamento di tali impianti.

    3.3

    Il regolamento proposto intende dunque accrescere la chiarezza giuridica in merito al campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE, migliorando di conseguenza l'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche.

    3.4

    La direttiva 2000/9/CE contiene inoltre disposizioni relative alla valutazione della conformità dei sottosistemi. Tuttavia, non stabilisce la procedura concreta cui il fabbricante e l'organismo notificato devono attenersi, né offre ai fabbricanti la gamma di procedure di valutazione della conformità disponibile per i componenti di sicurezza. La proposta di regolamento ha dunque il fine di armonizzare le procedure disponibili per la valutazione della conformità dei sottosistemi con quelle già in uso per i componenti di sicurezza, sulla base dei moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (decisione relativa all'NQN). In tale contesto, essa prevede anche l'apposizione della marcatura CE per indicare la conformità alle sue disposizioni, in linea con il sistema esistente per i componenti di sicurezza.

    3.5

    La proposta tiene conto del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (4). La proposta comprende:

    il chiarimento del campo di applicazione per quanto concerne gli impianti a fune concepiti per il trasporto o per fini ricreativi;

    l'introduzione di una serie di procedure di valutazione della conformità dei sottosistemi sulla base degli attuali moduli di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza adeguati alla decisione relativa all'NQN;

    l'adeguamento alla decisione relativa all'NQN.

    Sono esclusi:

    gli impianti a fune utilizzati per attività ricreative in luna park e parchi di divertimenti;

    gli impianti a fune destinati a fini agricoli o industriali;

    tutte le installazioni a fune i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua.

    3.6

    La proposta mantiene le procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza, ma aggiorna i moduli corrispondenti in linea con la decisione relativa all'NQN.

    3.7

    Essa mantiene, inoltre, l'obbligo di intervento di un organismo notificato nelle fasi di progettazione e produzione di tutti i sottosistemi e i componenti di sicurezza.

    3.8

    La proposta introduce una serie di procedure di valutazione della conformità dei sottosistemi sulla base dei moduli di valutazione della conformità della decisione relativa all'NQN. Introduce, inoltre, la marcatura CE dei sottosistemi, in quanto non c'è ragione di trattarli in modo diverso rispetto ai componenti di sicurezza.

    3.9

    La proposta rafforza i criteri di notifica per gli organismi notificati e introduce requisiti specifici per le autorità di notifica. L'adeguamento a nuove tecnologie è necessario per consentire la notifica elettronica. È importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino a operare in qualità di organismi notificati.

    4.   Osservazioni generali

    4.1

    Poiché è emerso che un'interpretazione uniforme delle disposizioni delle direttive non è sempre assicurata, il CESE fa notare che, in questo tipo di sforzi di armonizzazione (5) intesi a promuovere la libera circolazione delle merci nel mercato interno, sono i regolamenti che possono garantire un'interpretazione uniforme. Per questo, il CESE sostiene la scelta di proporre un regolamento e di adottare l'articolo 114 del TFUE come base giuridica.

    4.1.1

    Se il controllo dell'applicazione del regolamento sarà affidato agli Stati membri, la Commissione europea dovrà monitorarne l'uniformità.

    4.2

    In tal caso però devono essere ripresi nel modo più esatto gli elementi indiscutibilmente positivi della direttiva in vigore e le disposizioni e le procedure consolidate che ne conseguono (6), mentre altri elementi nuovi devono essere formulati in modo linguisticamente preciso nel regolamento.

    4.2.1

    Non si capisce perché la specificazione «adibiti al trasporto di persone» sia stata eliminata dal titolo del regolamento quando il considerando n. 8 afferma espressamente che l'ambito di applicazione è lo stesso della direttiva.

    4.2.2

    I termini tecnici si differenziano a volte anche in modo consistente da quelli delle norme armonizzate relative agli impianti a fune e dovrebbero essere allineati.

    4.2.3

    La formulazione attuale della proposta di regolamento (articolo 2, paragrafo 2, lettera a)) non consente di distinguere chiaramente fra ascensori (in particolare quelli a piano inclinato) ai sensi della direttiva 95/16/CE e funicolari. Le informazioni date al riguardo al considerando n. 11 sono insufficienti e nella pratica risultano inadeguate ai fini di una classificazione univoca. È importante che continui a essere possibile costruire ascensori a piano inclinato a norma della direttiva sugli ascensori per diversi utilizzi all'aperto (collegamenti fra un parcheggio situato a valle e un castello oppure un centro storico in quota, collegamenti tra piste da sci, ecc.).

    4.2.4

    L'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), esclude gli impianti che si trovano sull'acqua dall'ambito di applicazione del regolamento. Per evitare equivoci e interpretazioni divergenti, è stato inserito un considerando n. 12 che però non contribuisce a una maggiore comprensione. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), dovrebbe essere reso più preciso suddividendolo in «traghetti fluviali a fune», come da direttiva 2000/9/CE, e in «ski-lift acquatici».

    4.2.5

    Gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone sottostanno — al contrario di altre direttive (ad es. quella relativa alle macchine) — a procedure di autorizzazione regolamentate, definite dagli Stati membri. Per questo non è necessario indicare la denominazione commerciale e l'indirizzo postale sui componenti di sicurezza e sui sottosistemi, anche perché le dichiarazioni di conformità dell'UE (7), che contengono tali dati, devono essere a disposizione sia presso l'impianto sia presso le autorità competenti. Per farsi un'idea della portata economica di questo articolo basti pensare che, nel caso di una seggiovia fissa, si tratterebbe di circa 500 targhette. Per questo occorre modificare l'articolo 11 (capo II) sopprimendo la parte della prima frase che recita: «sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o».

    4.2.6

    L'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), esclude gli impianti a fune per parchi di divertimenti dall'ambito di applicazione del regolamento qualora tali impianti servano esclusivamente per il divertimento. C'è da chiedersi quale differenza faccia dal punto di vista delle norme di sicurezza o dei requisiti essenziali se la persona che si trova nell'impianto a fune lo utilizzi solo per il divertimento o a fini di trasporto. Si raccomanda quindi di mantenere soltanto la parte che recita «alle attrezzature specifiche fisse e mobili per luna park».

    4.2.7

    Ai considerando nn. 57 e 58 e all'articolo 41 si stabiliscono delle disposizioni transitorie. Manca però un'indicazione generale che precisi che la proposta di regolamento non riguarda gli impianti già immessi in commercio. Va quindi inserita, all'articolo 9, come nuovo paragrafo 3, la formulazione «Non è necessario prescrivere che tutti gli impianti a fune esistenti siano resi conformi alle disposizioni applicabili a quelli nuovi» che già si trova al considerando n. 28 della direttiva sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Occorre inoltre inserire, all'articolo 9, dopo l'attuale paragrafo 3, nuove disposizioni per una possibile rimessa in opera di impianti a fune: "La rimessa in opera di impianti a fune deve essere possibile alle seguenti condizioni:

    deve essere possibile installare componenti di sicurezza e sottosistemi omologati e commercializzati ai sensi della direttiva 2000/9/CE o del presente regolamento;

    l'impianto da spostare deve essere in condizioni tecniche tali da poter garantire, dopo la rimessa in opera, un livello di sicurezza largamente equivalente a quello di un impianto nuovo".

    4.2.8

    L'articolo 36, paragrafo 2, stabilisce che gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati, su richiesta, informazioni sui risultati positivi delle valutazioni della conformità. Gli organismi notificati sono istituzioni indipendenti che devono agire in base a considerazioni economiche. Per evitare che vi sia un trasferimento delle conoscenze, occorre sopprimere l'aggiunta «e, su richiesta, positivi».

    4.3

    Il CESE apprezza che la proposta di regolamento intenda allineare la direttiva 2000/9/CE al «pacchetto merci» adottato nel 2008, e in particolare alla decisione CE relativa all'NQN n. 768/2008, su cui il Comitato ha già elaborato un parere positivo (8).

    5.   Osservazioni particolari

    Osservazioni sugli altri considerando e articoli della proposta di regolamento.

    5.1

    Nella versione tedesca della proposta di regolamento vengono utilizzate spesso le parole «costruiti», o «costruzione» in luogo di «progettati», o «progettazione» che si trovano nella direttiva 2000/9/CE. Ciò succede in tutto il testo tedesco, ad es. al considerando n. 1, all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 8, paragrafo 1.

    5.2

    La definizione di «componente di sicurezza» di cui all'articolo 3, paragrafo 4, va modificata, con la soppressione delle parole «o in un impianto a fune». Il motivo sta nel fatto che nelle infrastrutture per cui gli Stati membri stabiliscono delle procedure non si possono trovare «componenti di sicurezza» nel senso del regolamento, bensì «componenti cruciali per la sicurezza».

    5.3

    All'articolo 11, paragrafo 9, si osserva che, a seguito di una richiesta motivata, i fabbricanti forniscono a un'autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la loro conformità. Per garantire che i componenti costruiti in osservanza delle norme armonizzate (e per i quali quindi vale la presunzione di conformità) siano esclusi dall'applicazione di tale articolo, si raccomanda ai fini di una maggiore precisione di cominciare il paragrafo 9 con le seguenti parole: «Nel caso dei componenti che non possono essere commercializzati in base alle disposizioni delle norme armonizzate, e a seguito di una richiesta motivata, i fabbricanti forniscono» ecc.

    5.4

    Il termine «Drahtseilbahnen» (funivie) di cui al considerando n. 8 della versione tedesca non è noto e non corrisponde alle versioni linguistiche olandese e inglese.

    5.5

    Nella proposta di regolamento, ad esempio al considerando n. 17, si parla di «Wartung» [assistenza, NdT]. Questa «Wartung» è solo una parte della «Instandhaltung» [manutenzione], che comprende le attività di «Inspektion» [ispezione], «Wartung» [assistenza] e «Instandsetzung» [riparazione]. Pertanto, nell'intera versione tedesca occorre sostituire «Wartung» con «Instandhaltung» [poiché la versione italiana del regolamento reca già il termine «manutenzione», questa osservazione non riguarda l'italiano, NdT]. Il termine «maintained» della versione inglese è corretto.

    5.6

    Il concetto di «grundlegende Anforderungen» utilizzato nella direttiva sugli impianti a fune è sostituito dal concetto di «wesentliche Anforderungen», ad es. all'articolo 6 [di nuovo, questa osservazione non riguarda l'italiano, che reca la dicitura «requisiti essenziali» in entrambi i documenti, NdT]. Nella versione inglese si continua a utilizzare il concetto di «Essential requirements», analogamente a quanto fatto nella direttiva 2000/9/CE. Si dovrebbe quindi correggere l'intera proposta di regolamento inserendo la dicitura «grundlegende Anforderungen».

    5.7

    Il considerando n. 19 non è collegato a nessun elemento del dispositivo e deve pertanto essere soppresso.

    5.8

    Il considerando n. 23 è fuorviante, dal momento che istituisce un collegamento fra la libera circolazione delle merci e l'analisi di sicurezza, e va quindi soppresso.

    5.9

    L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento. Rispetto alla direttiva 2000/9/CE non sono stati però ripresi i settori «progettati», «assemblati» e «messi in servizio» [perlomeno nella versione tedesca, che parla di «Konstruktion» e «Bau» mentre nella versione italiana si parla di «progettazione» e «costruzione», NdT]. Tali settori devono essere inseriti, oppure va ripreso il testo della direttiva.

    5.10

    La definizione di «impianto a fune» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è di difficile comprensione: dovrebbe pertanto essere ripresa la definizione di cui alla direttiva 2000/9/CE.

    5.11

    Il concetto di «Schleppaufzug» di cui all'articolo 3, paragrafo 8, va corretto in «Schlepplift» [la versione italiana parla di «sciovia», NdT]. Questa correzione è stata apportata anche nella rielaborazione delle pertinenti norme armonizzate.

    5.12

    Poiché il termine «Inbetriebnahme» [nella versione italiana «messa in servizio», NdT] di cui all'articolo 3, paragrafo 12, nel caso delle trasformazioni non si deve sempre riferire all'intero impianto, il testo deve essere completato aggiungendo «o dei suoi componenti».

    5.13

    All'articolo 8, paragrafo 1, i requisiti dell'analisi di sicurezza sono stati modificati in modo tale che non risultano più regolamentate le competenze. Poiché però l'analisi di sicurezza rappresenta il documento decisivo per il committente dei lavori, l'articolo dovrebbe essere integrato con le parole «su richiesta del committente o del suo mandatario».

    5.14

    All'articolo 8, paragrafo 2, si osserva che l'analisi di sicurezza deve essere inserita in una relazione sulla sicurezza. Tuttavia, nella direttiva 2000/9/CE si afferma che l'analisi di sicurezza dà luogo all'elaborazione di una relazione sulla sicurezza, il che rappresenta una differenza essenziale. Si raccomanda di riprendere il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva.

    5.15

    L'articolo 9, paragrafo 4, è di difficile comprensione e dovrebbe essere sostituito dalla formulazione di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/9/CE.

    5.16

    All'articolo 10, paragrafo 1, si osserva che un impianto a fune può rimanere in funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione rappresentano un documento importante proprio per il funzionamento sicuro dell'impianto: per questo, si raccomanda di modificare il testo sostituendo «rimanga in funzione» con «possa funzionare» e sostituendo «nella relazione sulla sicurezza» con «nei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2».

    5.17

    Sulla base dei moduli definiti nell'allegato, un fabbricante può procedere a una valutazione della conformità solo insieme a un organismo notificato. Pertanto, occorre adattare il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, sostituendo «ed eseguono o fanno eseguire» con «e fanno eseguire».

    5.18

    Il concetto di «informazioni in materia di sicurezza» di cui all'articolo 11, paragrafo 7, non è chiaro e dovrebbe essere precisato.

    5.19

    L'articolo 16 fa riferimento a un primo comma mancante.

    5.20

    Le disposizioni della decisione n. 768/2008/CE riguardanti le obiezioni alle norme armonizzate (articoli R9 e R19) dovrebbero essere riprese all'articolo 17.

    5.21

    L'articolo 18, paragrafo 4, comporta il rischio che la sua validità sia estesa agli impianti di prova. Per evitare tale pericolo, occorre aggiungere «ad eccezione degli impianti di prova».

    5.22

    L'articolo 19, paragrafo 2, potrebbe essere inteso nel senso che anche le dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi che sono già stati immessi sul mercato devono essere aggiornati. Per questo, l'ultima parte della prima frase, ossia «ed è continuamente aggiornata» deve essere sostituita con «e deve essere aggiornata al momento dell'immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza».

    5.23

    L'articolo 21, paragrafo 2, dispone che anche i sottosistemi siano dotati della marcatura CE. Poiché sul mercato non ci sono sottosistemi che non contengano almeno un componente di sicurezza, il quale reca a sua volta la marcatura CE, è il caso di guardare criticamente a tale disposizione. Si raccomanda quindi di sopprimere le parole «sul sottosistema o».

    5.24

    Anche l'allegato II va sottoposto a una revisione, che deve essere di ampio respiro e deve assolutamente coinvolgere tutte le parti interessate.

    Bruxelles, 9 luglio 2014.

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Henri MALOSSE


    (1)  GU C 388 del 31.12.1994, pag. 26.

    (2)  Questo paragrafo e i tre che seguono sono tratti dai considerando della direttiva 2000/9/CE.

    (3)  GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21.

    (4)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

    (5)  Articolo 114 del TFUE.

    (6)  Va osservato che diverse prove a campione hanno rilevato delle imprecisioni negli allegati o negli articoli ripresi dalla decisione n. 768/2008/CE (art. R2 e segg.).

    (7)  Si parte dal principio che le attestazioni di conformità dell'UE non perdano la loro validità.

    (8)  GU C 120 del 16.5.2008, pag. 1.


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