EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0521

Causa T-521/14: Ricorso proposto il 4 luglio 2014 — Regno di Svezia/Commissione europea

GU C 431 del 1.12.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/28


Ricorso proposto il 4 luglio 2014 — Regno di Svezia/Commissione europea

(Causa T-521/14)

(2014/C 431/50)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e K. Sparrman, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione europea, non avendo adottato atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ha violato l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi (1), la Commissione adotta atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino entro il 13 dicembre 2013. Il ricorrente fa valere che, non avendo adottato tale atti delegati, la Commissione si è astenuta dall’adottare provvedimenti che è giuridicamente tenuta a prendere. Il ricorrente ha richiesto alla Commissione di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi, ma, a suo avviso, la risposta della Commissione, non contiene alcuna presa di posizione riguardo a tale richiesta ai sensi del secondo comma dell’articolo 265 TFUE. Il ricorrente sostiene, inoltre, che alla data di proposizione del presente ricorso la Commissione non ha adottato alcun provvedimento per porre fine all’asserita carenza. Secondo il ricorrente, la Commissione dispone dei dati necessari per la definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino e per l’applicazione dei criteri che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento sui biocidi, devono valere fino all’adozione da parte della Commissione di atti delegati contenenti criteri riguardanti le sostanze che interferiscono con il sistema endocrino.


(1)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).


Top