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Document 62013CA0183

Causa C-183/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Fazenda Pública/Banco Mais SA (Fiscalità — IVA — Direttiva 77/388/CEE — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) — Articolo 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni di leasing — Beni e servizi a uso misto — Regola della determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare — Regime derogatorio — Presupposti)

GU C 315 del 15.9.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 315/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Fazenda Pública/Banco Mais SA

(Causa C-183/13) (1)

((Fiscalità - IVA - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) - Articolo 19 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Operazioni di leasing - Beni e servizi a uso misto - Regola della determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare - Regime derogatorio - Presupposti))

2014/C 315/18

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Fazenda Pública

Resistente: Banco Mais SA

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, ove l’uso di tali beni e servizi è per lo più causato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


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