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Document 52012XC1222(01)

    Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine Testo rilevante ai fini del SEE

    GU C 398 del 22.12.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 398/6


    Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2012/C 398/02

    I.   INTRODUZIONE

    (1)

    La nuova comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (1) (in appresso, la «comunicazione») indica al punto 13 che gli assicuratori statali (2) che hanno certi vantaggi rispetto agli assicuratori privati del credito non possono fornire assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per i rischi assicurabili sul mercato. I «rischi assicurabili sul mercato» sono definiti al punto 9 come rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell'allegato della comunicazione.

    (2)

    Come conseguenza delle difficile situazione in Grecia, nel 2011 è stata constatata una mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia. Ciò ha portato la Commissione a modificare la comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, in vigore all'epoca, eliminando temporaneamente la Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato (3). Tale modifica arriva a scadenza il 31 dicembre 2012. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2013 la Grecia sarebbe in linea di principio considerata come paese con rischi assicurabili sul mercato, poiché tutti gli Stati membri dell'UE sono inclusi nell''elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della nuova comunicazione, che entra il vigore il 1o gennaio 2013.

    (3)

    Tuttavia, la sezione 5.2. della comunicazione, che prevede una specifica procedura per la modifica dell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, è applicabile dalla data di adozione della comunicazione, ossia il 6 dicembre 2012. Data la difficile situazione della Grecia, la Commissione ha deciso di avvalersi di tale procedura per stabilire se l'attuale situazione di mercato giustifichi la scadenza dell'esclusione della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato nel 2013, o se sia necessaria una proroga.

    II.   VALUTAZIONE

    (4)

    Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili autorizzi la proroga dell’esclusione temporanea della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha consultato gli Stati membri, gli assicuratori del credito privato e altri soggetti interessati e ha chiesto loro informazioni. Il 6 novembre 2012 ha pubblicato una richiesta di informazioni sulla disponibilità di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per le esportazioni verso la Grecia (4). Il termine per le risposte è scaduto il 23 novembre 2012. Sono pervenute 25 risposte da Stati membri, assicuratori privati ed esportatori.

    (5)

    Le informazioni prevenute alla Commissione indicano chiaramente che la capacità di assicurazione privata del credito all’esportazione per la Grecia continua ad essere insufficiente e che non si prevede la disponibilità di nessuna nuova capacità in un futuro prossimo. Il volume totale delle operazioni assicurate per i rischi greci è diminuito sensibilmente nel 2011/2012. Nuovi limiti di credito all’esportazione per i rischi greci sono difficilmente disponibili e i limiti esistenti sono stati ridotti o annullati. Al tempo stesso, come conseguenza della mancanza di disponibilità di assicurazione privata, gli assicuratori statali hanno registrato una domanda crescente di assicurazione del credito per le esportazioni verso la Grecia.

    (6)

    Dalla decisione presa dalla Commissione, nell’aprile 2012 (5), di escludere temporaneamente la Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la capacità privata si è andata ulteriormente assottigliando. Nessuna delle reazioni pervenute alla Commissione ha indicato la possibilità di avere nel 2013 una capacità privata sufficiente. L’analisi delle Commissione sulla mancanza di sufficiente capacità privata di assicurazione del credito all’esportazione per la Grecia, esposta in tale decisione, rimane valida.

    (7)

    Le prospettive economiche della Grecia sono state costantemente rivedute al ribasso dall’aprile scorso. Secondo il documento European Economic Forecast dell’autunno 2012, l’economia greca resta in profonda recessione ed è previsto che la contrazione della crescita economica continui nel 2013 (6). Il continuo deterioramento dell’ambiente economico si rispecchia nei rating del rischio sovrano (7). Le ripercussioni sulle imprese greche sono sensibili e le situazioni di insolvenza sono numerose (8). Si prevede che questa situazione continui nel 2013.

    (8)

    Per tali motivi, sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione ha stabilito che manca una sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e ha deciso di prorogare l’esclusione della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.

    III.   MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE

    (9)

    La seguente modifica della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

    L'allegato è sostituito dal testo seguente:

    «Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

    Tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia

    Australia

    Canada

    Islanda

    Giappone

    Nuova Zelanda

    Norvegia

    Svizzera

    Stati Uniti d'America»


    (1)  GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

    (2)  Un «assicuratore statale» è definito come una società o altra organizzazione che eserciti un'attività di assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato membro o uno Stato membro che eserciti una tale attività, vedi punto 9.

    (3)  GU C 117 del 21.4.2012, pag. 1.

    (4)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_export_greece/index_en.html

    (5)  Cfr. nota 3.

    (6)  Commissione europea, European Economic Forecast — Autumn 2012, European Economy 7/2012, pag. 66.

    (7)  Ad esempio, Moody’s: C (il debitore è venuto meno ad una o più delle sue obbligazioni finanziarie, con o senza rating, alla scadenza), S&P: CCC, Fitch: CCC (il debitore è attualmente vulnerabile e il fatto che onori o meno i suoi impegni dipende da condizioni favorevoli sul piano economico).

    (8)  I casi di insolvenza delle imprese sono aumentati del 30 % di anno in anno nel 2010 e nel 2011 (Atradius country risk update, Greece, 10 luglio 2012) e se ne prevede un ulteriore aumento nel 2012 e 2013 (Euler Hermes Economic Outlook n. 1186).


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