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Document 62008TN0308

    Causa T-308/08: Ricorso proposto il 5 agosto 2008 — Parfums Christian Dior/UAMI — Consolidates Artists (MANGO adorably)

    GU C 260 del 11.10.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/15


    Ricorso proposto il 5 agosto 2008 — Parfums Christian Dior/UAMI — Consolidates Artists (MANGO adorably)

    (Causa T-308/08)

    (2008/C 260/28)

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Parfums Christian Dior SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Cornu, D. Moreau e F. de Visscher)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Consolidated Artists B.V. (Rotterdam, Paesi Bassi)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 maggio 2008 nel procedimento R 1162/2007-2; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MANGO adorably» per prodotti della classe 3

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

    Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione francese n. 33 209 849 del marchio denominativo «ADIORABLE» per prodotti della classe 3; registrazione francese n. 94 536 564 del marchio denominativo «J'ADORE» per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3; registrazione internazionale n. 811 001 del marchio denominativo «ADIORABLE» per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3; registrazione internazionale n. 687 422 del marchio denominativo «J'ADORE» per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che non sussistesse rischio di confusione tra i marchi interessati e che l'uso del marchio richiesto non traesse un indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori, in base all'errata argomentazione che i marchi considerati non sono sufficientemente simili ai sensi delle due disposizioni normative.


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