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Document 62007CA0276

    Causa C-276/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Firenze) — Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana (Libera circolazione dei lavoratori — Discriminazione in base alla cittadinanza — Categoria dei lettori di scambio — Ex lettori di lingua straniera — Riconoscimento dei diritti acquisiti)

    GU C 171 del 5.7.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 171/10


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Firenze) — Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana

    (Causa C-276/07) (1)

    (Libera circolazione dei lavoratori - Discriminazione in base alla cittadinanza - Categoria dei «lettori di scambio» - Ex lettori di lingua straniera - Riconoscimento dei diritti acquisiti)

    (2008/C 171/17)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Corte d'appello di Firenze

    Parti

    Ricorrente: Nancy Delay

    Convenuti: Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Firenze — Interpretazione dell'art. 39 CE — Riconoscimento dei diritti acquisiti degli ex lettori di lingua straniera — Lettori assunti in base ad un accordo di scambio culturale con altri Stati membri («lettori di scambio») — Applicabilità dei principi affermati nelle sentenze C-212/99 e C-119/04

    Dispositivo

    L'art. 39, n. 2, CE osta a che, nell'ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell'anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella causa principale.


    (1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


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