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Document 62008CN0036

    Causa C-36/08: Ricorso proposto il 31 gennaio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

    GU C 92 del 12.4.2008, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 92/16


    Ricorso proposto il 31 gennaio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

    (Causa C-36/08)

    (2008/C 92/29)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Zavvos e H. Støvlbæk)

    Convenuta: Repubblica ellenica

    Conclusioni della ricorrente

    condannare la Repubblica ellenica perché avendo adottato e mantenuto in vigore norme come quelle dell'art. 29 [par. d.1) e d.2)] della legge 3209/03 (Gazzetta ufficiale 304/A), non sono conformi agli artt. 30, 31 e 36 della direttiva 93/16/CEE (1) e non avendo ritirato i diplomi rilasciati senza il rispetto delle condizioni poste dalla direttiva di cui sopra, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 30, 31 e 36 di tale direttiva.

    condannare la Repubblica ellenica alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Secondo la Commissione, i medici menzionati nell'art. 29, par. d.1) e d.2) della legge 3209/03 hanno diritti acquisiti ai sensi dell'art. 36 della direttiva del Consiglio 93/16/CEE e, pertanto, è loro consentito esercitare l'attività di medico nell'ambito del sistema nazionale di previdenza sociale e viene loro rilasciato un certificato che attesta i loro diritti acquisiti. Tuttavia, il riconoscimento della specializzazione di medico generico senza che essi abbiano seguito la relativa formazione specifica è in contrasto con gli artt. 30 e 31 della direttiva. Di conseguenza, le autorità greche sono tenute a ritirare i diplomi rilasciati senza il rispetto delle condizioni aggiuntive della direttiva.


    (1)  GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.


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