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Document 62006CA0498

Causa C-498/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spagna) — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE modificata dalla direttiva 2002/74/CE — Artt. 3, primo comma, e 10, lett. a) — Indennità per licenziamento irregolare concordata in occasione di una procedura di conciliazione stragiudiziale — Pagamento garantito da un organismo di garanzia — Pagamento subordinato all'adozione di una decisione giudiziaria — Principi di uguaglianza e di non discriminazione)

GU C 92 del 12.4.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 92/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spagna) — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Causa C-498/06) (1)

(Politica sociale - Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE modificata dalla direttiva 2002/74/CE - Artt. 3, primo comma, e 10, lett. a) - Indennità per licenziamento irregolare concordata in occasione di una procedura di conciliazione stragiudiziale - Pagamento garantito da un organismo di garanzia - Pagamento subordinato all'adozione di una decisione giudiziaria - Principi di uguaglianza e di non discriminazione)

(2008/C 92/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Parti

Ricorrente: Maira María Robledillo Núñez

Convenuta: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10) — Portata della garanzia offerta dall'organismo di garanzia — Risarcimento in caso di cessazione irregolare del rapporto di lavoro — Normativa nazionale che richiede una sentenza o una decisione amministrativa per tale risarcimento — Principi di uguaglianza e di non discriminazione

Dispositivo

L'art. 3, primo comma, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro ha facoltà di escludere talune indennità concesse per licenziamento irregolare dalla garanzia di pagamento assicurata dall'organismo di garanzia in forza di tale disposizione quando esse sono state riconosciute mediante un atto di conciliazione stragiudiziale e quando tale esclusione, oggettivamente giustificata, costituisce una misura necessaria per evitare abusi, ai sensi dell'art. 10, lett. a), della stessa direttiva.


(1)  GU C 56 del 10 marzo 2007.


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