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Document C2007/223/34
Case F-20/07: Action brought on 27 June 2007 — Marcuccio v Commission
Causa F-20/07: Ricorso presentato il 27 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione
Causa F-20/07: Ricorso presentato il 27 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione
GU C 223 del 22.9.2007, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/19 |
Ricorso presentato il 27 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-20/07)
(2007/C 223/34)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare, nella misura del necessario, la decisione di rigetto della domanda datata 31 marzo 2006 ed inviata in data 4 aprile 2006, nella parte in cui detta decisione concerne la domanda inoltrata dal ricorrente affinché, nella determinazione e conseguente erogazione del rimborso inerente a una visita effettuata in data 28 settembre 2005, fosse applicato il punto 4 dell'art. XV dell'allegato I alla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione»); |
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annullare, la decisione con la quale è stata rigettata la domanda datata 31 marzo 2006; |
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annullare, nella misura del necessario, il conteggio n. 58, lista n. 30001052, datato 24 maggio 2006; |
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annullare, nella misura del necessario, la nota ADMIN.B.2/MB/nb D(06) 27556 datata 30 novembre 2006, contenente, inter alia, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in risposta al reclamo datato 7 agosto 2006 e avente sostanzialmente il medesimo oggetto del presente ricorso; |
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condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di rimborso del complemento al 100 % delle spese mediche da lui sostenute e delle quali chiese il rimborso al Regime comune a mezzo della domanda datata 31 marzo 2006, della differenza tra la somma di EUR 720,45 sborsata dall'attore e quella di EUR 396,36 rimborsatagli, ovvero quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, differenza da maggiorarsi degli interessi a decorrere dall'8 aprile 2006, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti; |
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condannare la convenuta, nella misura del necessario, alla corresponsione in favore del ricorrente di quanto dovutogli e non erogatogli, ai sensi e per gli effetti del punto 4 dell'art. XV dell'allegato I alla regolamentazione, in relazione alla visita effettuata in data 28 settembre 2005, da maggiorarsi degli interessi a decorrere dal 4 aprile 2006, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è proposto in relazione al diniego da parte della convenuta di rimborsare all'attore il complemento al 100 % di alcune spese mediche che egli ha sostenuto e di applicare, nella determinazione del rimborso in relazione ad una visita medica effettuata in data 28 settembre 2005, il punto 4 dell'art. XV dell'allegato I alla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.
L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:
1) |
difetto assoluto di motivazione, anche per carenza assoluta di istruttoria, in quanto non si comprenderebbe perché mai la convenuta abbia opposto al ricorrente il diniego di cui sopra; |
2) |
errore manifesto di apprezzamento e violazione di legge, poiché lo stato patologico del ricorrente avrebbe natura tale da far insorgere nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 dello statuto dei funzionari, il diritto al rimborso delle spese mediche nella misura del 100 %; |
3) |
violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione, atteso che la convenuta avrebbe omesso di tener debito conto degli interessi dell'attore e avrebbe posto in essere una pluralità di atti e fatti connessi gravemente illegittimi. |