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Document C2007/223/33

    Causa F-18/07: Ricorso presentato il 10 luglio 2007 — Marcuccio/Commissione

    GU C 223 del 22.9.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/18


    Ricorso presentato il 10 luglio 2007 — Marcuccio/Commissione

    (Causa F-18/07)

    (2007/C 223/33)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione datata 25 ottobre 2005 promanante dal Regime comune di assicurazione malattia della convenuta, con la quale la convenuta rigettò la domanda datata 11 ottobre 2005, introdotta dal ricorrente affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, fosse riconosciuto che era affetto da una malattia grave;

    annullare, per quanto necessario, la decisione emessa dell'autorità che ha il potere di nomina datata 30 novembre 2006, rif. ADMIN.B.2/MB/nb D(06) 27556, con la quale, ed in parte qua, fu rigettato il reclamo datato 23 agosto 2006 formato dal ricorrente avverso e per l'annullamento della decisione controversa;

    dichiarare l'inesistenza ex lege ovvero, in subordine, annullare, per quanto necessario e qualora questo esista materialmente, cosa questa incerta rebus sic stantibus, il presunto parere del consiglio dei medici di cui trattasi nella nota datata 30 novembre 2006, sconosciuto al ricorrente nei suoi estremi;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:

    1)

    difetto assoluto di motivazione, anche per illogicità, incongruenza, tautologia, confusione, carenza di istruttoria e carattere pretestuoso delle ragioni addotte dalla convenuta;

    2)

    Errore manifesto di apprezzamento e violazione di legge;

    3)

    Violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.


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