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Document 62007TN0274

    Causa T-274/07: Ricorso proposto il 19 luglio 2007 — Zhejiang Harmonic Hardware Products/Consiglio

    GU C 223 del 22.9.2007, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/15


    Ricorso proposto il 19 luglio 2007 — Zhejiang Harmonic Hardware Products/Consiglio

    (Causa T-274/07)

    (2007/C 223/24)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (Zhejiang, Cina) (rappresentante: R. MacLean, Solicitor)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, 452/2007, nei limiti in cui esso si applica alla ricorrente; e

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente, la quale produce assi da stiro e componenti essenziali di queste nella Repubblica popolare cinese, chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (1) nei limiti in cui tali misure si applicano alla ricorrente.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente, in primo luogo, sostiene che le Istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 2, n. 7, lett. b) e c), del Regolamento di Base (2) in quanto la Commissione ha presentato una proposta di misure antidumping al Consiglio fondata su un'errata valutazione che la ricorrente non soddisfava i criteri per lo status di economia di mercato stabiliti all'art. 2, n. 7, lett. c).

    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le Istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 20, nn. 4 e 5, del Regolamento di Base e il suo diritto al contraddittorio in quanto alla ricorrente sono stati dati solo 6 giorni per rispondere alla lettera finale modificata di divulgazione delle informazioni.

    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le Istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 8 del Regolamento di Base in quanto non hanno considerato in maniera appropriata gli impegni di prezzo offerti dalla ricorrente.

    Infine, la ricorrente sostiene che le Istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 5, n. 2, lett. a), del Regolamento di Base in quanto non hanno rivelato l'identità del denunciante che ha cominciato l'istruttoria che ha portato al regolamento impugnato.


    (1)  GU 2007 L 109, pag. 12.

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).


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