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Document 52006AE1178

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive COM(2005) 646 def. — 2005/0260 (COD)

GU C 318 del 23.12.2006, p. 202–209 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/202


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

COM(2005) 646 def. — 2005/0260 (COD)

(2006/C 318/33)

Il Consiglio, in data 7 febbraio 2006, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 47, paragrafo 2, e 55 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 18 luglio 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore HERNANDEZ BATALLER.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 settembre 2006, nel corso della 429a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 53 voti favorevoli, 7 voti contrari e 10 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Il 13 dicembre 2005, la Commissione europea ha presentato una proposta destinata ad aggiornare la direttiva comunitaria nota come la direttiva «Televisione senza frontiere», la cui prima versione, risalente al 1989 (1), è stata modificata nel 1997 (2). Le disposizioni di detta direttiva prevalgono in caso di conflitto con la regolamentazione generale della prestazione di servizi negli aspetti riguardanti l'accesso all'attività e il suo esercizio (3).

1.2

Tale aggiornamento, previsto dalle procedure di monitoraggio e di verifica dell'osservanza delle norme, ha lo scopo di adeguare la direttiva al nuovo ambiente di convergenza tecnologica, in cui i contenuti e i servizi audiovisivi vanno ben al di là della visione classica della radiodiffusione televisiva e danno luogo a nuove esigenze di regolamentazione al fine di garantire da un lato il funzionamento del mercato unico e l'esistenza di un'industria europea dei contenuti caratterizzata da forza e creatività, e dall'altro i diritti dei cittadini. L'aggiornamento delle norme comunitarie relative ai contenuti dei mezzi audiovisivi forma inoltre parte della strategia i 2010, volta a creare una società dell'informazione europea favorevole alla crescita e all'occupazione. (4)

1.2.1

In base alla proposta di modifica, la direttiva, il cui ambito di applicazione iniziale copriva tutti i servizi audiovisivi, ha concretamente definito il suo oggetto, dopo la conferenza di Liverpool (5), nei cosiddetti «servizi di media audiovisivi» definendo livelli normativi differenti a seconda della natura lineare o non lineare di detti servizi. La direttiva fa inoltre riferimento al coordinamento di determinate disposizioni giuridiche, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla prestazione dei servizi di mezzi di comunicazione audiovisivi, e la sua denominazione diventa Direttiva servizi di media audiovisivi e non Direttiva sulla televisione senza frontiere.

1.2.2

Dall'ambito di applicazione della direttiva continuano ad essere esclusi i messaggi trasmessi privatamente, la versione on line di quotidiani e riviste, i siti Internet non destinati essenzialmente a diffondere contenuti audiovisivi e le trasmissioni di radiodiffusione sonora.

1.3

La proposta di modifica rientra nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», adottato nel 2003, da un duplice punto di vista: innanzi tutto semplifica, rende più flessibile e riduce le fattispecie degli obblighi normativi dei fornitori europei dei servizi audiovisivi. In secondo luogo, promuove l'autoregolamentazione e la coregolamentazione nel settore. Un altro obiettivo è quello di consolidare un quadro regolamentare essenziale più semplice, potenziando al tempo stesso il principio del paese di origine nel momento in cui la direttiva sarà recepita nell'ordinamento giuridico dei diversi Stati membri.

2.   La proposta della Commissione

2.1

Come già segnalato, la Commissione propone di estendere l'ambito di applicazione della direttiva a tutti i servizi (6) di media audiovisivi, intesi come la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. (7)

2.2

Tali servizi di media audiovisivi possono essere a loro volta:

lineari, quando l'utente è tenuto ad adeguarsi alle condizioni temporali di diffusione dei servizi o dei contenuti stabilite dal fornitore, quale che sia il canale di diffusione (televisione terrestre, via satellite o via cavo, Internet, telefonia mobile, ecc.),

non lineari, quando è l'utente a decidere il momento in cui accedere al servizio o al contenuto specifico messo a disposizione dal fornitore.

2.2.1

In base a tale distinzione, la «radiodiffusione televisiva» è definita come un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi mentre «l'organismo di radiodiffusione televisiva» è definito come un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari.

2.3

Conformemente all'ampliamento dell'ambito di applicazione, la proposta di modifica della direttiva introduce il concetto generale di «comunicazione commerciale audiovisiva», che designa ogni tipo di immagini in movimento, siano esse sonore o non, che accompagnano i servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, l'acquisto di merci e servizi. La «pubblicità televisiva» è considerata quindi come parte della «comunicazione commerciale audiovisiva» quando ha per oggetto messaggi televisivi diretti a promuovere, a pagamento, l'acquisto di beni e servizi, oppure messaggi autopromozionali dell'organismo di radio diffusione. Lo stesso vale per il concetto di «televendita».

2.3.1

L'attuale divieto di pubblicità televisiva e di televendite di sigarette e altri prodotti del tabacco si estende a qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva. Inoltre sussistono sia il divieto di pubblicità e di televendita di medicinali che richiedano una prescrizione medica sia le limitazioni del messaggio pubblicitario per quanto riguarda le bevande alcoliche, al fine di impedire che se ne incentivi un consumo smodato e di proteggere i minori:

la pubblicità non potrà essere diretta in modo specifico ai minori né mostrare, in particolare, minori mentre consumano questo tipo di bevande,

la pubblicità non deve collegare il consumo di alcool ad un miglioramento delle condizioni fisiche né associare consumo di alcool e guida di veicoli,

la pubblicità non deve dare l'impressione che il consumo di alcool contribuisca al successo nel campo delle relazioni sociali o sessuali,

la pubblicità non deve suggerire che le bevande alcoliche abbiano proprietà terapeutiche, un effetto stimolante o calmante, o che costituiscano un modo di risolvere i conflitti,

la pubblicità non deve stimolare il consumo smodato di bevande alcoliche oppure offrire un'immagine negativa dell'astinenza o della sobrietà,

la pubblicità, infine, non deve sottolineare come qualità positiva un alto tenore alcolico nelle bevande.

2.3.2

La proposta di modifica mantiene il divieto di «pubblicità occulta», intesa come la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura, generalmente perché la pubblicità non è identificata come tale o perché si omette qualunque avvertenza. In tal senso, si ribadisce il concetto che la pubblicità televisiva deve essere facilmente identificabile e distinguersi chiaramente dal resto dei programmi grazie a mezzi visivi e/o acustici.

2.3.3

Ciononostante, si introduce come nuova definizione quella dell'inserimento di prodotti, che viene così distinta dalla comunicazione commerciale audiovisiva occulta, malgrado i due concetti siano descritti in modo molto simile: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso. Per essere lecito, l'inserimento dei prodotti deve rispettare una serie di condizioni, e in particolare:

non deve incoraggiare direttamente l'acquisto o il noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi,

i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo relativo all'inserimento dei prodotti, i quali devono essere chiaramente identificabili,

i servizi di media audiovisivi non possono includere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco,

i notiziari, le trasmissioni di attualità, i servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti.

2.3.4

La proposta di modifica mantiene i riferimenti alle sponsorizzazioni e alle loro condizioni di liceità, con alcune novità destinate ad adeguare tale attività al nuovo ambito di applicazione. Viene inoltre mantenuto il divieto di utilizzare tecniche subliminali nelle comunicazioni commerciali audiovisive.

2.4

Analogamente alla direttiva in vigore, la proposta di modifica segnala, per quanto concerne i diritti e i doveri degli Stati membri:

l'obbligo di assicurare la ricezione di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri,

l'obbligo di assicurare, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino la direttiva,

la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva,

la facoltà di garantire il libero accesso del pubblico ad avvenimenti di grande interesse per la società impedendo la trasmissione in esclusiva da parte delle emittenti soggette alla loro giurisdizione,

l'obbligo di assicurare che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti,

l'obbligo di fare in modo (nei limiti del possibile e in alcuni casi in forma graduale) che le emittenti radiotelevisive riservino una quota maggioritaria del loro tempo di diffusione ad opere europee o assimilate e un 10 % di questo tempo (o, in alternativa, il 10 % del loro bilancio di programmazione) ad opere europee di produttori indipendenti dalle emittenti stesse, in questo caso riservando una quota adeguata ad opere recenti. Il calcolo di questo tempo non riguarda contenuti come i notiziari, le manifestazioni sportive, i giochi televisivi, la pubblicità, i servizi di teletext e le televendite.

2.4.1

Uno Stato membro può, al fine di evitare la violazione evidente, seria e grave di alcune disposizioni della direttiva, adottare misure appropriate nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro, a condizione che l'attività di tale fornitore sia in tutto o in massima parte orientata verso il territorio del primo Stato membro, che lo Stato membro in cui ha sede il fornitore non adotti misure, anche se gli sono state richieste, e che la Commissione abbia dato la sua approvazione.

2.4.2

Vengono inoltre mantenute le quote, previste dalla direttiva in vigore, di produzioni audiovisive europee e nazionali e di produzioni audiovisive indipendenti, le quali si sono dimostrate valide in questi ultimi anni secondo gli studi di valutazione dell'impatto.

2.4.3

Le novità introdotte dalla proposta di modifica in relazione agli Stati membri sono le seguenti:

l'obbligo di provvedere affinché, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione, indicandone la fonte,

l'obbligo di garantire un accesso facile, diretto e permanente alle informazioni sui fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione, ad esempio il nome, l'indirizzo postale o di posta elettronica, nonché sull'autorità di regolamentazione competente,

l'obbligo di assicurare che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse,

l'obbligo di assicurare che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti,

l'invito a promuovere la coregolamentazione nei settori coordinati dalla direttiva, prevedendo la sua applicazione effettiva e la sua accettazione da parte di tutti i principali soggetti interessati.

2.5

Per quanto concerne la regolamentazione dei valori promossi dai servizi dei media audiovisivi, si dà una nuova formulazione a quanto già stabilito dalla direttiva attuale.

2.5.1

Così si stabilisce che tali servizi non devono:

pregiudicare lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori,

contenere alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età oppure orientamento sessuale.

La proposta di modifica mantiene l'attuale riferimento esplicito al divieto di trasmettere programmi che contengano scene di pornografia o violenza gratuita. Nel caso di programmi che possano pregiudicare lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, è inoltre opportuno adottare misure tecniche di codificazione, provvedimenti cautelari in materia di orario o classificazione dei contenuti volti ad assicurare che i minori che si trovano nella zona di diffusione non assistano e non ascoltino tali programmi.

2.5.2

Le comunicazioni commerciali audiovisive non devono:

comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità,

offendere convinzioni religiose o politiche,

incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza,

incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente,

arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

2.6

Per quanto riguarda le interruzioni pubblicitarie, la proposta di modifica riduce notevolmente le fattispecie normative, semplificando e rendendo molto più flessibili i criteri di applicazione.

2.6.1

La nuova proposta mantiene il carattere eccezionale degli spot pubblicitari e di televendita isolati, ad esclusione di quelli inseriti nei programmi sportivi. La nuova proposta tende inoltre a privilegiare l'introduzione di blocchi di spot tra un programma e l'altro e ammette l'interruzione di programmi con pubblicità o televendite, purché restino impregiudicati l'integrità dei programmi e i diritti degli aventi diritto.

2.6.2

I vari parametri relativi ai blocchi di spot pubblicitari concessi, alla distanza tra essi e alle eccezioni in funzione dei tipo di programma vengono sostituiti da una regola generale in base alla quale la trasmissione di film realizzati per la televisione, di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. I programmi che trasmettono funzioni religiose continuano a non poter essere interrotti da pubblicità o da televendite.

2.6.3

Per quanto concerne infine il tempo di trasmissione dedicato alle diverse forme di pubblicità, si mantiene solo il criterio generale del 20 % di un'ora d'orologio per spot pubblicitari, televendite o altre forme brevi di pubblicità. Dal calcolo del tempo pubblicitario continuano ad essere esclusi i messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, gli annunci di sponsorizzazione e adesso anche gli inserimenti di prodotti.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il Comitato è d'accordo con la necessità di modificare l'attuale direttiva Televisione senza frontiere al fine di adeguarla alla nuova situazione di convergenza tecnologica e alle nuove forme di pubblicità e di vendita promozionale. Riconosce inoltre l'esigenza di definire una normativa più facilmente applicabile e più efficace che contribuisca ad un maggiore scambio dei servizi di media nel mercato unico europeo, potenziando ed infondendo dinamismo al loro sviluppo. Ritiene tuttavia che la modifica debba soddisfare sia tali requisiti di sviluppo tecnologico ed economico sia l'esigenza di protezione della dignità umana e dell'integrità personale.

3.2

Si rammarica inoltre che la Commissione non abbia approfittato dell'opportunità offerta dalla modifica proposta per eliminare determinate lacune ed alcune ambiguità della direttiva esistente, che hanno creato problemi di interpretazione ed applicazione e incertezza giuridica in sede di applicazione della direttiva e delle leggi che la recepiscono nell'ordinamento giuridico dei diversi Stati membri.

3.2.1

Ciò accade, ad esempio, con la mancanza di una definizione delle forme pubblicitarie disciplinate dalla direttiva, o addirittura di alcune fattispecie di illeciti previsti. Anche se questo aspetto sarà analizzato più a fondo nel capitolo riguardante le osservazioni specifiche, si può segnalare, ad esempio, che il considerando 44 esclude dal calcolo pubblicitario le telepromozioni senza che in alcun punto del testo vengano definiti i limiti e le caratteristiche di questa forma pubblicitaria.

Il CESE ritiene che non vi sia motivo di prevedere una esclusione del genere e che, in ogni caso, le telepromozioni dovrebbero figurare nel calcolo pubblicitario. In caso contrario, si otterrebbe l'unico risultato di penalizzare gli annunci pubblicitari e travasare le comunicazioni commerciali verso altre forme, mantenendo e addirittura incrementando il livello di saturazione pubblicitaria.

3.2.2

Non bisogna inoltre dimenticare che la combinazione di una normativa sempre più ridotta alle linee essenziali ed il consolidamento del principio del paese di origine, lungi dal promuovere un'armonizzazione delle norme tra i diversi Stati membri, può creare notevoli differenze di carattere legislativo in questo ambito, specie per quanto concerne la pubblicità e la tutela dei minori, ostacolando lo sviluppo del mercato unico o riducendo sensibilmente i livelli di protezione dei cittadini.

3.3

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, pur se si cerca di mantenere chiaramente la differenza tra i servizi di media audiovisivi, disciplinati dalla direttiva modificata, e gli altri servizi audiovisivi, che restano comunque nell'ambito generale di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, è prevedibile che lo sviluppo di forme miste che prevedono una presenza sempre più indifferenziata di contenuti testuali, sonori e di immagini, renderà quanto mai arduo stabilire i limiti di tale ambito di applicazione.

3.4

Il Comitato ritiene che la modifica della direttiva debba per lo meno mantenere, e se possibile aumentare, le garanzie di protezione degli utenti dei servizi di media audiovisivi, specie se si tratta dei minori. Non si può dimenticare che, come già segnalato, oltre agli obiettivi concernenti il mercato audiovisivo, la direttiva deve promuovere una serie di valori di carattere sociale e culturale collegati alla diversità, l'identità, lo sviluppo personale dei cittadini, la dignità umana citata negli stessi considerando della proposta di modifica, il diritto all'informazione e alla libertà di espressione, tutti diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (8). Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (9) giudica il funzionamento del sistema televisivo come un servizio d'interesse economico generale.

3.5

Secondo il Comitato, inoltre, la proposta di modifica della direttiva dovrebbe fare un passo ulteriore e proporre misure concrete relative ad aspetti quali il pluralismo e la concentrazione dei mezzi di comunicazione. Per quanto concerne la promozione della produzione europea, il CESE avrebbe auspicato una posizione più decisa nei confronti degli Stati membri, che non si limitasse ad un semplice «ove possibile», e in merito all'applicazione progressiva dei criteri di produzione europea e indipendente, nei limiti del possibile, ai servizi non lineari.

3.6

In relazione al diritto di replica previsto dalla proposta di modifica, la Commissione non ha tenuto conto della posizione del CESE (10) sulla necessità di contemplare un «diritto di rettifica», avente la stessa portata generale e soggetto alle stesse condizioni, come risposta a contenuti falsi, inesatti o poco rigorosi che ledano i diritti della persona.

3.7

Il Comitato ritiene che la proposta di modifica della direttiva dovrebbe stabilire che l'esistenza in tutti gli Stati membri di autorità di regolamentazione, caratterizzate non solo da imparzialità e trasparenza, ma anche dall'indipendenza nei confronti dei loro governi per quanto concerne la loro creazione, costituzione, e l'esercizio delle loro funzioni, sia necessaria o obbligatoria. Ritiene inoltre che occorrerà riflettere in futuro circa l'opportunità di creare un'agenzia europea, un istituto o un ente analogo di carattere sovranazionale.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Il Comitato ritiene che la definizione di «comunicazione commerciale audiovisiva» proposta dalla Commissione sia troppo restrittiva e che riproduca meccanicamente la definizione di «servizio di media audiovisivo». È logico che quest'ultimo venga descritto come «immagini animate sonore o non», rendendo l'immagine animata una condizione indispensabile per l'esistenza di tali servizi ed escludendo dall'ambito di applicazione della direttiva la stampa on line o la radiodiffusione sonora. Tuttavia, una volta stabilito l'ambito di applicazione, le comunicazioni commerciali audiovisive legate ai servizi di media audiovisivi possono utilizzare immagini inanimate (ad esempio un logo o un pannello pubblicitario) oppure suoni senza la presenza di immagini (ad esempio la citazione verbale di un marchio o un jingle). In questo caso, è preferibile definire la comunicazione commerciale audiovisiva come «immagini e/o suoni che accompagnano i servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica».

4.2

La proposta di modifica della direttiva mantiene il criterio secondo cui è «pubblicità televisiva» quella che viene trasmessa a pagamento. Secondo il Comitato si dovrebbe stabilire come criterio di definizione della natura di detta pubblicità l'intenzione di promuovere merci e servizi e non il pagamento, per coerenza con altre definizioni comunitarie, ad esempio quella contenuta nella direttiva sulla pubblicità ingannevole. In tal modo verrebbe meno la possibilità di trasmettere spot pubblicitari di prodotti che è vietato reclamizzare in televisione o di messaggi pubblicitari illeciti, che possono continuare a essere trasmessi se non viene dimostrata in maniera inconfutabile l'esistenza di un pagamento e, dunque, il loro carattere di pubblicità televisiva. Lo stesso va detto per quanto riguarda il riferimento a questo requisito di pagamento nella definizione di televendita.

4.2.1

In ogni caso, se venisse mantenuto tale criterio, la direttiva dovrebbe prevedere che gli Stati membri attribuiscano ai tribunali, in caso di procedimento civile o amministrativo, la facoltà di esigere, da parte delle emittenti, le prove di non pagamento delle comunicazioni audiovisive, come specificato nella direttiva 84/850/CEE. In caso contrario, si presume che tali comunicazioni abbiano carattere commerciale.

4.3

La proposta di modifica della direttiva mantiene pressoché identica la definizione attuale di pubblicità occulta. A parere del Comitato, tuttavia, questa definizione di «occulta» dovrebbe applicarsi al complesso delle comunicazioni commerciali audiovisive e non solo alla pubblicità televisiva, ogniqualvolta nel disposto degli articoli venga espressamente proibita la comunicazione commerciale audiovisiva occulta.

4.3.1

Il Comitato ritiene anche che il concetto di comunicazione commerciale audiovisiva occulta dovrebbe essere più esteso di quello previsto nella proposta di modifica includendo:

la presentazione o il riferimento a merci e servizi quando siano realizzati non solo in forma orale o visiva ma anche in forma sonora (ad esempio un jingle collegato ad un determinato marchio o prodotto),

per quanto concerne il contenuto della presentazione o del riferimento, non solo il nome, il marchio o l'attività di un produttore o fornitore ma anche altri caratteri distintivi dell'offerta qualora questi siano associati in maniera inequivocabile al produttore o fornitore (ad esempio un determinato tipo di confezione o uno slogan, anche senza nominare il marchio).

4.3.2

Bisognerebbe inoltre chiarire espressamente nel testo della direttiva che l'inserimento di un prodotto non sarà considerato come una comunicazione commerciale audiovisiva occulta, a condizione che rispetti i requisiti di liceità previsti dalla normativa.

4.4

Il Comitato valuta positivamente il riferimento espresso nella proposta di modifica della direttiva all'inserimento di un prodotto. Anche se, in teoria, qualsiasi inserimento di un prodotto potrebbe attualmente essere inteso come pubblicità occulta e dunque come un'attività proibita, in pratica non è mai stato considerato nemmeno come una pubblicità televisiva e quindi è rimasto al di fuori di qualsiasi regolamentazione. Il CESE tuttavia ritiene che la definizione di «inserimento di un prodotto» dovrebbe far risaltare come elementi determinanti l'intenzione di promuovere il prodotto da parte dell'emittente e la mancanza di avvertenza al pubblico (visiva o acustica) sulla natura promozionale durante (vale a dire simultaneamente a) tale inserimento, rispetto a quanto accade con altre forme, ad esempio le telepromozioni.

4.4.1

Inoltre, si dovrebbe stabilire che l'inserimento di prodotti non può influire sulla programmazione in una forma che ne intacchi l'indipendenza e l'integrità, in linea con quanto stabilito per altri formati promozionali. È inoltre opportuno estendere le restrizioni che riguardano l'inserimento di prodotti, proibendolo non solo nel caso di pubblicità vietata, nei servizi di media destinati ai minori e nei notiziari, ma anche nel caso della pubblicità di medicinali e, come si segnalerà più avanti, nel caso della pubblicità di bevande alcoliche.

4.5

La proposta di modifica della direttiva è coerente con il testo già in vigore e prevede il divieto di ricorrere a tecniche subliminali nelle comunicazioni commerciali audiovisive. Tuttavia, il testo non contiene alcuna definizione di dette tecniche. Il CESE ritiene che questo concetto dovrebbe essere espressamente elaborato, facendo riferimento all'uso di stimoli visivi o sonori diffusi con intensità che sfiorano i limiti delle percezioni sensoriali e che sono percepiti al di sotto della soglia della coscienza.

4.6

La proposta di modifica della direttiva prevede che nelle comunicazioni commerciali audiovisive l'offerta possa essere sia diretta sia indiretta. In alcuni casi, ad esempio le sigarette e gli altri prodotti del tabacco, la comunicazione commerciale è vietata anche quando è indiretta. Tuttavia, il testo non contiene una definizione di questo tipo di comunicazione commerciale audiovisiva. Il CESE ritiene che questo concetto dovrebbe essere espressamente elaborato, facendo riferimento al fatto che pur non presentando o accennando direttamente ai prodotti, vengono utilizzati marchi, simboli o altri segni distintivi di tali prodotti o imprese tra le cui attività principali o conosciute figurano la produzione o la commercializzazione di tali prodotti.

4.7

All'articolo 3, octies, lettera c) della proposta di modifica della direttiva figura l'elenco dei valori che le comunicazioni commerciali audiovisive devono rispettare. L'elenco è lo stesso di quello previsto nella direttiva in vigore per quanto concerne la pubblicità e le televendite, ma viene eliminato il riferimento alla dignità umana. Il CESE ritiene che tale riferimento debba essere mantenuto per via della sua importanza e alla luce di quanto segnalato dalla Convenzione europea sui diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.8

La proposta di modifica della direttiva mantiene per gli Stati membri l'obbligo di garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Vengono inoltre illustrate le precauzioni da seguire nei confronti dei contenuti che possono incidere (e non solo gravemente) su tale sviluppo. Infine si rinnova il divieto assoluto della pornografia e della violenza gratuita. C'è da chiedersi quale reale efficacia abbia questo divieto alla luce della valutazione dell'applicazione della direttiva dal 1989 e se non sia più opportuno eliminarlo, garantendo la protezione dei minori nei confronti dei contenuti pornografici e violenti attraverso le misure di codificazione, le cautele orarie e gli avvertimenti già previsti dalla normativa.

4.8.1

Il CESE si rammarica che la Commissione non abbia tenuto conto, nella proposta di modifica della direttiva, di regimi di protezione con un carattere di tutela più marcato, che funzionano in modo soddisfacente in alcuni Stati membri, come ad esempio quelli che assicurano una maggiore protezione dei minori nei confronti dei contenuti pubblicitari o quelli che limitano gli abusi della pubblicità e delle televendite ingannevoli.

4.9

La proposta di modifica presenta alcune ingiustificate differenze per quanto concerne le restrizioni imposte ai servizi di media audiovisivi e alle comunicazione commerciali audiovisive ad essi associate. Pertanto, in relazione ai servizi si parla di «incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale» mentre per quanto riguarda le comunicazione commerciali audiovisive si parla di «discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità». Si elimina il riferimento alla dignità umana. Inoltre, parlando dei servizi di media audiovisivi si invita a non «nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori» mentre nel caso delle comunicazioni commerciali audiovisive ci si limita ad un «pregiudizio morale o fisico ai minorenni». Per quanto concerne sempre tali comunicazioni, non si esprime il divieto di incitare o promuovere comportamenti violenti o antisociali e del maltrattamento degli animali. Il Comitato ritiene che tali restrizioni debbano essere estese, al livello più alto, sia ai servizi di media audiovisivi sia alle comunicazioni commerciali audiovisive.

4.10

Tra le informazioni essenziali che le emittenti devono fornire dovrebbero figurare, qualora esista un'autorità di regolamentazione, almeno l'indirizzo postale e quello di posta elettronica.

4.11

La comunicazione commerciale audiovisiva che reclamizza gli alcolici è limitata per quanto attiene ai suoi destinatari (non deve rivolgersi ai giovani) e al contenuto (non deve incoraggiare un consumo smodato di alcool). Il Comitato tuttavia ritiene che i gravi problemi associati al consumo di alcool, specie tra i giovani, renderebbero opportuna una regolamentazione più severa da parte della Commissione. Tale regolamentazione potrebbe essere definita in funzione di quanto segue:

i programmi e i contenuti (ad esempio non solo quelli destinati in modo specifico ai giovani ma anche quelli rivolti agli sportivi),

gli orari di trasmissione nel caso di servizi lineari (ad esempio divieto di diffondere comunicazioni commerciali audiovisive collegate a tali prodotti prima delle ore 22),

la gradazione alcolica dei prodotti (ad esempio divieto di diffondere comunicazioni commerciali audiovisive di bevande con un tenore alcolico di 18 gradi o più),

la concentrazione di spot in serie nel caso della pubblicità televisiva (ad esempio non più di uno per serie di spot/inserzionista/programma),

la forma pubblicitaria e promozionale adottata (ad esempio divieto di inserimento di un prodotto o di sponsorizzazione da parte dei fabbricanti di bevande alcoliche o per lo meno limitazione oraria come quella già sopraccitata).

4.12

Gli utenti delle diverse forme di comunicazione, in quanto consumatori, dovrebbero poter trovare nella direttiva il riferimento ai mezzi di reclamo già esistenti nel diritto comunitario, ad esempio la possibilità di avviare un'azione inibitoria per violazione di questa normativa, conformemente alla direttiva 98/27/CE, la quale non viene citata nemmeno nei considerando della proposta, contrariamente ad altre norme complementari quali la direttiva 2005/28/CE sulle pratiche commerciali sleali.

4.13

La proposta di modifica della direttiva dovrebbe prevedere maggiori funzioni per il Comitato di contatto, ad esempio le seguenti:

la definizione di norme comuni per l'individuazione dell'organo di regolamentazione responsabile del servizio di media audiovisivo,

la fissazione di norme comuni per informare gli utenti circa l'esistenza di sponsorizzazioni e di inserimento di prodotti,

la definizione di norme comuni per lo sviluppo dei regimi di autoregolamentazione e coregolamentazione,

la fissazione di norme comuni per la trasmissione o il riassunto di eventi di interesse generale da parte di altre emittenti,

la definizione di norme comuni per consentire ai cittadini di esercitare il diritto di replica e rettifica.

Occorre inoltre riconoscere il ruolo delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti in quanto operatori coinvolti sia nella autoregolamentazione sia nella coregolamentazione (11).

4.14

La proposta di modifica dovrebbe prevedere in tutti gli Stati membri l'obbligo di creare autorità di regolamentazione competenti nelle materie contemplate dalla direttiva e garantire che tali autorità siano indipendenti, imparziali e trasparenti sia sotto il profilo della loro costituzione che dell'esercizio delle loro funzioni, sulla base dei criteri della raccomandazione 23(2000) del Consiglio d'Europa.

4.15

Sarebbe, infine, opportuno che la proposta di modifica della direttiva prevedesse misure per promuovere l'accesso delle persone disabili alla televisione digitale e ai suoi contenuti interattivi, sfruttando le possibilità offerte dalla convergenza tecnologica.

Bruxelles, 14 settembre 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Direttiva 89/552/CEE — GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(2)  Direttiva 97/36/CE — GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(3)  COM(2006) 160 def.

(4)  Cfr. IP/05/643.

(5)  Conferenza audiovisiva di Liverpool sulla direttiva Televisione senza frontiere, organizzata dalla Commissione.

(6)  Cfr. la definizione di tali servizi, articoli 49 e 50 del Trattato.

(7)  Cfr. la definizione di tali reti, articolo 2 della direttiva quadro 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

(8)  GU C 364 del 18.12.2000.

(9)  Sentenza del 30 aprile 1974, causa C-15/73, Rec. pagg. 203 e seguenti, Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 luglio 1991, causa T-69/89, Rec. II 525, Sentenza del Tribunale di primo grado del 18 settembre 2001, causa T-112/99, Rec. II-2549 e seguenti.

(10)  (GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 17), relatore: PEGADO LIZ.

(11)  Relazione informativa sul tema La situazione attuale della coregolamentazione e della autoregolamentazione nel mercato unico, relatore VEVER.


Allegato

al parere del Comitato economico e sociale europeo

Qui di seguito si riportano gli emendamenti che, pur essendo stati respinti durante il dibattito, hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi (articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento interno).

Punto 4.1

Modificare:

Il Comitato ritiene che la definizione di «comunicazione commerciale audiovisiva» proposta dalla Commissione non sia chiara troppo restrittiva e che riproduca meccanicamente la definizione di «servizio di media audiovisivo». È logico che quest'ultimo venga descritto come servizio identico per natura alla radiodiffusione televisiva programmata. «immagini animate sonore o non», rendendo l'immagine animata una condizione indispensabile per l'esistenza di tali servizi ed escludendo dall'ambito di applicazione della direttiva la stampa on line o la radiodiffusione sonora. Tuttavia, una Una volta stabilito l'ambito di applicazione, le comunicazioni commerciali audiovisive legate ai servizi di media audiovisivi possono utilizzare immagini inanimate (ad esempio un logo o un pannello pubblicitario) oppure suoni senza la presenza di immagini (ad esempio la citazione verbale di un marchio o un jingle). In questo caso, è preferibile definire la comunicazione commerciale audiovisiva come immagini e/o suoni che accompagnano i servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica.

Motivazione

In questo settore è difficile tracciare distinzioni nette. Le definizioni proposte al punto 4.1 sono persino più ampie di quelle contenute nel progetto di direttiva e rendono quindi più difficile un'applicazione chiara. Per non ostacolare lo sviluppo dei servizi in questione, le definizioni dovrebbero essere quanto più chiare possibile, rispettando nel contempo gli obiettivi della protezione di minori e della dignità umana, individuando chiaramente le comunicazioni commerciali, prevedendo un diritto di replica e requisiti fondamentali di identificazione.

Esito della votazione:

Voti contrari: 40

Voti favorevoli: 32

Astensioni: 3

Punto 4.2.1

Sopprimere il punto:

In ogni caso, se venisse mantenuto tale criterio, la direttiva dovrebbe prevedere che gli Stati membri attribuiscano ai tribunali, in caso di procedimento civile o amministrativo, la facoltà di esigere, da parte delle emittenti, le prove di non pagamento delle comunicazioni audiovisive, come specificato nella direttiva 84/850/CEE. In caso contrario, si presume che tali comunicazioni abbiano carattere commerciale.

Motivazione

La proposta in base alla quale i tribunali potrebbero chiedere alle emittenti di fornire prove del fatto che per le comunicazioni audiovisive non è stato effettuato un pagamento aprirebbe la porta ad eventuali abusi. È inoltre praticamente impossibile per un'emittente presentare la prova di non aver ricevuto un pagamento.

Esito della votazione:

Voti contrari: 40

Voti favorevoli: 35

Astensioni: 1


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