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Document 52006AE0956

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) COM(2005) 705 def. — 2005/0277 (COD)

GU C 309 del 16.12.2006, p. 35–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/35


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

COM(2005) 705 def. — 2005/0277 (COD)

(2006/C 309/08)

Il Consiglio, in data 1o marzo 2006, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 167 e 172, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 31 maggio 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore WOLF.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 5 luglio 2006, nel corso della 428a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 152 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni.

1.   Sintesi

1.1

La proposta della Commissione concerne le condizioni, le regole e le procedure in base alle quali le imprese, le università, i centri di ricerca ed altre persone giuridiche possono beneficiare di un sostegno a titolo del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST).

1.2

Il Comitato approva la maggior parte del quadro normativo proposto, individuandovi miglioramenti e un potenziale di netta semplificazione delle procedure amministrative. Quanto alle disposizioni di attuazione interne alla Commissione, non ancora presentate, il Comitato, nell'ottica della semplificazione perseguita, raccomanda di vegliare anche in questo caso a una maggiore uniformazione e un'attuazione coerente, ad esempio per quanto riguarda i criteri applicabili.

1.3

Dato che le disposizioni di attuazione interne alla Commissione non sono state ancora presentate, non è però possibile allo stadio attuale valutare alcune conseguenze specifiche del quadro giuridico proposto. In questi casi (ad esempio il rimborso dei costi aggiuntivi), il Comitato raccomanda di mantenere, almeno per il momento, la normativa già esistente, onde evitare un'eventuale discriminazione dei diversi beneficiari.

1.4

Il Comitato approva i nuovi massimali di finanziamento previsti per i vari settori di attività e beneficiari e si compiace in modo particolare del fatto che questo contribuirà a migliorare il sostegno a favore delle PMI.

1.5

Il Comitato raccomanda di mettere su un piano di parità tutti gli organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici, a prescindere dalla loro rispettiva forma giuridica.

1.6

Il Comitato raccomanda inoltre di dare maggiore libertà alle future parti contraenti nella scelta non solo della forma contrattuale, ma anche degli strumenti. Questo concerne in particolare i diritti di accesso alle conoscenze acquisite (foreground) e/o preesistenti (background) delle parti. In tale contesto, la gratuità dei diritti di accesso dovrebbe essere offerta come opzione e non essere prescritta indiscriminatamente — come si propone in alcuni casi.

1.7

Per maggiori particolari si rimanda al punto 4.

2.   Introduzione

2.1

Nella proposta relativa al Settimo programma quadro di RST (2007-2013) (1) (in breve: 7PQ) la Commissione ha illustrato gli obiettivi, i contenuti, i temi e il quadro finanziario del sostegno previsto per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione nel summenzionato periodo. Il Comitato ha già adottato pareri specifici (2) in merito sia a tale documento sia alle proposte preparatorie e integrative della Commissione, con particolare attenzione per i cosiddetti programmi specifici (3).

2.2

La proposta all'esame riguarda le condizioni, le regole e le procedure in base alle quali le imprese, le università e i centri di ricerca o altre persone giuridiche possono partecipare alle azioni del 7PQ, ossia beneficiare di un sostegno a titolo di tale programma.

2.3

In questo contesto, un punto fondamentale è l'intenzione della Commissione di semplificare le procedure amministrative legate al sostegno comunitario alla ricerca, intenzione che il Comitato aveva già accolto con favore e incoraggiato in pareri precedenti. A sua volta, esso aveva ribadito la raccomandazione di semplificare le procedure amministrative e di ridurre i relativi oneri, aumentando così l'efficienza dei programmi di ricerca europei. «Il fatto che attualmente le procedure di presentazione e approvazione delle proposte siano troppo onerose in termini di lavoro e di costi crea problemi agli utenti provenienti dal mondo scientifico e dall'industria. È fondamentale che la partecipazione al programma europeo di ricerca basti a ripagare, tra l'altro, il rischio legato alla presentazione di una proposta. Questo vale soprattutto per le entità di dimensioni più modeste, come le PMI o i gruppi di ricerca più piccoli a livello di università e centri di ricerca» (4). Come affermato esplicitamente, le regole per la partecipazione proposte dovranno quindi garantire anche l'auspicata semplificazione.

2.4

La proposta all'esame illustra il quadro normativo fondamentale ai fini di un impiego quanto più efficace, proficuo ed equo possibile delle risorse stanziate dalla Comunità per la ricerca e lo sviluppo (7PQ).

2.5

Le regole proposte per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero quindi offrire un quadro coerente e trasparente per garantire un'attuazione efficace del 7PQ e un accesso agevole al programma da parte di tutti i partecipanti. In tal modo si intende, da un lato, fornire sostegno a una vasta gamma di imprese, centri di ricerca e università e, dall'altro, consentire la partecipazione di soggetti provenienti dalle regioni ultraperiferiche della Comunità.

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1

Le regole proposte dalla Commissione per la partecipazione al 7PQ sono intese ad attuare molti aspetti della summenzionata semplificazione basandosi sui principi definiti nel Sesto programma quadro (6PQ). Nel presente capitolo vengono riassunti brevemente alcuni punti importanti.

3.2

La proposta della Commissione contempla le seguenti sezioni: disposizioni introduttive, condizioni di partecipazione alle azioni indirette e relative procedure, contributo finanziario della Comunità, regole per la diffusione e la valorizzazione dei risultati, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e a quelle acquisite, Banca europea per gli investimenti.

3.3   Condizioni per la partecipazione alle azioni indirette

3.3.1

Alle azioni indirette devono partecipare almeno tre soggetti giuridici stabiliti ciascuno in uno Stato membro o in un paese associato; in nessun caso due di essi possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato.

3.3.2

Per le azioni di coordinamento e sostegno e quelle di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

3.3.3

Per le azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca di frontiera finanziati nell'ambito del Consiglio europeo della ricerca, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

3.4   Contributo finanziario della Comunità

3.4.1

Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

3.4.1.1

Nel caso di organismi pubblici, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca (5) e PMI, il relativo contributo della Comunità può arrivare invece fino al 75 % dei costi totali ammissibili.

3.4.2

Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

3.4.3

Per le attività svolte nel quadro di progetti di ricerca di frontiera, azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può arrivare fino al 100 % dei costi totali ammissibili.

3.4.4

Anche per la gestione e i certificati di audit e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 33, il contributo finanziario della Comunità può arrivare fino al 100 % dei costi totali ammissibili.

3.4.5

Per le reti di eccellenza viene proposto un importo forfetario specifico. A norma delle regole di partecipazione, si tratta di un importo fisso calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell'azione.

3.5   Ulteriori regole

Le regole stabiliscono le procedure per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e quelle per la presentazione, la valutazione, la selezione e il finanziamento dei progetti,

il processo di valutazione elaborato nell'ambito dei programmi quadro precedenti resta pressoché invariato. La Commissione elaborerà un modello di convenzione di sovvenzione, il quale preciserà i diritti e gli obblighi reciproci dei partecipanti e quelli nei confronti della Commissione,

sono previsti tre tipi di sovvenzione: il rimborso dei costi ammissibili, un importo forfetario e il finanziamento a tasso forfetario. Per le azioni di ricerca di frontiera, il consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca proporrà modalità di finanziamento adeguate.

3.6

Per quanto riguarda la diffusione, la valorizzazione e i diritti di accesso (proprietà, protezione, pubblicazione, diffusione e valorizzazione, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e acquisite) si intende garantire la massima continuità possibile con il programma precedente. I cambiamenti introdotti serviranno a garantire ai partecipanti una maggiore flessibilità nell'attuazione dei progetti. È fatta salva la possibilità di escludere le conoscenze preesistenti e di stabilire condizioni diverse da quelle previste dalle regole di partecipazione. A livello delle disposizioni relative alla diffusione e alla pubblicazione vi è una maggiore coerenza.

3.7

Come già nel 6PQ, i partecipanti ad un consorzio saranno responsabili della completa esecuzione degli incarichi loro affidati anche se uno di loro non dovesse rispettare gli impegni presi. Tuttavia non verrà più applicato il principio della responsabilità finanziaria collettiva introdotto nel 6PQ per la maggior parte delle azioni. In funzione di una valutazione dei rischi che il finanziamento comunitario della ricerca comporta per il bilancio dell'Unione, potrebbe essere introdotto un meccanismo per coprire il rischio finanziario dovuto al mancato rimborso dell'importo dovuto alla Comunità dai partecipanti che abbandonano il programma. Le garanzie bancarie, pertanto, saranno richieste solo quando, in via eccezionale, l'anticipo costituisce più dell'80 % della sovvenzione.

4.   Osservazioni del Comitato

4.1

Semplificazione. Il Comitato è favorevole all'obiettivo estremamente importante di una semplificazione di tutte quelle procedure che sono state finora applicate dalla Commissione o che sono state imposte dalla stessa Commissione a coloro che operano nella RST. Il Comitato presenta le sue osservazioni, formulate qui di seguito, come un contributo costruttivo su questo tema ed è consapevole del fatto che la realizzazione di tale obiettivo non è un compito facile, in considerazione delle regole generali di bilancio e dell'esigenza di trasparenza, peraltro sostenuta dal Comitato stesso. Sarebbe particolarmente auspicabile sperimentare, mediante progetti pilota selezionati, procedure amministrative ulteriormente semplificate, nel quadro di quanto giuridicamente possibile; le esperienze maturate potrebbero essere di aiuto nella decisione riguardante le misure future.

4.1.1

Miglioramenti. Il Comitato riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per raggiungere questo obiettivo e per garantire alla ricerca il miglior sostegno comunitario possibile. Reputa pertanto che in molti punti delle proposte presentate vi siano stati dei sensibili miglioramenti rispetto alle procedure precedenti, come nel caso del rimborso dei costi (articoli 30 e 31), dei diversi tipi di sovvenzione, o anche delle convenzioni di sovvenzione, dei contratti e delle lettere di nomina (articoli 18 e 19). In quest'ultimo caso, però, solo a patto di semplificare anche le modalità di pagamento e soprattutto quelle di rendicontazione. In tale contesto, il Comitato rimanda anche alle sue precedenti raccomandazioni in materia di semplificazione (6), che riguardano anche il coordinamento, a livello di contenuti e di scadenze, tra le procedure richieste dalla Commissione e quelle di altri donatori o di altri organi di controllo (7).

4.1.2

Uniformazione. L'obiettivo dell'uniformazione contribuisce inoltre allo sforzo di standardizzare maggiormente le varie procedure applicate o imposte dalla Commissione, come quella relativa all'indicazione dei costi o alla verifica della capacità finanziaria. In considerazione del mercato interno e ai fini di una maggiore certezza giuridica, il Comitato non può che condividere pienamente questo obiettivo (8). Purtroppo, però, non sarà possibile ottenere una completa uniformazione fino a quando i vari beneficiari degli aiuti esistenti nei diversi Stati membri (p. es. le università) non utilizzeranno a loro volta un sistema di fatturazione standard o adeguato.

4.2

Ulteriori disposizioni e misure. Ai fini della semplificazione e dell'uniformazione sono però necessarie anche ulteriori misure da parte della Commissione, finora solamente annunciate nella proposta all'esame, ad esempio all'articolo 16, paragrafo 4, che recita: «La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria». Dato che le ulteriori misure, che qui di seguito verranno chiamate «disposizioni di attuazione interne alla Commissione», non sono state ancora presentate, in alcuni casi non è possibile valutare, per il momento, le conseguenze che avranno le proposte della Commissione che da esse dipendono.

4.2.1

Interpretazione uniforme e criteri. Il Comitato esprime l'auspicio che in tutti i servizi della Commissione coinvolti venga garantita un'interpretazione uniforme delle disposizioni di attuazione interne alla Commissione, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni legislative e finanziarie relative ai progetti, in modo tale che le regole all'esame rappresentino un ulteriore importante passo verso la semplificazione e l'uniformazione e che per i singoli esecutori di RST non ne derivino degli svantaggi rispetto all'applicazione delle modalità vigenti attualmente. In linea generale, laddove la proposta della Commissione lascia ancora un margine di interpretazione, il Comitato raccomanda di colmare questa lacuna apportando ulteriori precisazioni alle disposizioni di attuazione interne alla Commissione, a vantaggio della certezza giuridica.

4.2.2

Misure di sostegno. Gli helpdesk e le stanze di compensazione (clearing houses) già attivati o proposti dalla Commissione dovrebbero garantire che le informazioni fornite dalla Commissione siano coerenti ed uniformi. Il Comitato reputa che si tratti di una misura importante ed utile. Parallelamente si dovrebbe però fare in modo di garantire modalità di intervento uniformi anche nel caso delle procedure interne alla Commissione e nel quadro dei requisiti formulati dai responsabili di progetto e delle decisioni da essi adottate.

4.2.3

Rendicontazione. A parte alcune eccezioni motivate, va evitato anche, ad esempio, che i responsabili di progetto, oltre alle relazioni previste dalle disposizioni vigenti, richiedano ulteriori relazioni intermedie, o che sia necessario fornire le medesime informazioni in più relazioni in forma diversa. (9) È importante anche una standardizzazione della rendicontazione; quello che conta sono infatti i contenuti e non le forme.

4.2.4

Valutazione intermedia ( midterm-assessment ). Ciò nondimeno, considerato che la durata prevista del 7PQ è di sette anni, il Comitato raccomanda di procedere a una valutazione intermedia sia del programma che delle regole di partecipazione a metà di tale periodo, onde apportare gli adeguamenti eventualmente necessari.

4.2.5

Responsabili di progetto. Ai fini della semplificazione, dell'uniformazione e, in generale, dell'efficacia delle procedure amministrative, è importante inoltre che i responsabili di progetto, anche per garantire la necessaria continuità (cfr. il punto seguente), dispongano di un'eccellente esperienza specialistica e conoscano i partecipanti. Non sarebbe sufficiente che i responsabili di progetto si limitassero ad esercitare una funzione puramente amministrativa, senza conoscere profondamente la materia in questione e gli ambienti coinvolti. In questo contesto il Comitato rimanda alle proprie raccomandazioni (10) formulate al riguardo (11) in svariate occasioni.

4.3

Continuità. Dato che ogni nuova disposizione comporta un'interruzione della continuità e quindi ulteriori disfunzioni, occorre valutare attentamente se le modifiche proposte dalla Commissione portino effettivamente a risultati decisamente migliori a fronte dei quali i citati inconvenienti sono irrilevanti, o se invece non vadano mantenute le disposizioni in vigore. Il Comitato approva il fatto che, ai sensi della proposta della Commissione, molte delle regole che hanno dato buoni risultati restino in vigore. Nel caso di alcune modifiche proposte, tuttavia, non è chiaro se in tal modo si possano effettivamente ottenere dei miglioramenti rispetto alle norme vigenti finora. In questo contesto il Comitato raccomanda di tenere presente la continuità.

4.4

Contributo finanziario della Comunitàrimborso dei costi e tipologie di finanziamento. Ferma restando la necessità di chiarire in modo soddisfacente le questioni ancora aperte (p. es. al punto 4.5), il Comitato riconosce che nelle proposte della Commissione al riguardo vi sono stati in gran parte dei miglioramenti, che esso accoglie con favore.

4.4.1

PMI. Il Comitato si compiace soprattutto del fatto che i massimali di finanziamento per le PMI  (12), ad esempio, siano passati dal 50 % al 75 % (articolo 33, paragrafo 1, secondo comma). Reputa che questo sia anche merito delle sue precedenti raccomandazioni, in cui aveva esortato a creare incentivi maggiori e più adeguati per una più ampia partecipazione delle PMI al 7PQ, potenziando in tal modo anche i collegamenti tra le PMI e gli istituti di ricerca (13).

4.4.2

Istituti di istruzione superiore, ecc. Il Comitato si compiace altresì del fatto che i massimali siano stati fissati al 75 % anche per gli organismi pubblici, gli istituti di istruzione secondaria e superiore e gli organismi di ricerca (anche in questo caso articolo 33, paragrafo 1, secondo comma). In tale contesto raccomanda di strutturare in modo più chiaro l'articolo 33 in modo da poter distinguere meglio tra i partecipanti aventi scopo di lucro e quelli del settore non profit.

4.4.3

Tassi medi per il rimborso dei costi relativi al personale. Il Comitato reputa che la possibilità per i partecipanti di fissare tassi medi per il rimborso dei costi relativi al personale (articolo 31, paragrafo 3, lettera a)) rappresenti un vantaggio ai fini della semplificazione.

4.4.4

Costi di gestione. Anche ai fini della necessaria continuità, il Comitato si compiace altresì che sia stato mantenuto il rimborso totale, come previsto finora, dei cosiddetti costi di gestione. La proposta di sopprimere senza riserve il massimale del 7 % previsto finora per tale tipologia di costi appare però discutibile, se non si applicano, secondo altre modalità, criteri estremamente severi alle spese di gestione richieste per i singoli progetti. Effettivamente è vero che l'attuale limite del 7 % si è dimostrato troppo basso proprio a causa degli elevati oneri imposti finora sul piano amministrativo, del coordinamento, ecc., e che quindi andrebbe innalzato. D'altro canto, però, si dovrebbe evitare che un rimborso illimitato di tutti i costi amministrativi porti a una indesiderata lievitazione degli oneri di gestione, invece che alla loro riduzione.

4.5

Costi aggiuntivi nel caso delle università. Secondo la proposta della Commissione non sarà più prevista la possibilità di un finanziamento del 100 % dei costi ulteriori o aggiuntivi (additional cost) (14) contemplata finora per le università e gli organismi di ricerca analoghi. Sebbene in compenso vengano proposti altri modelli di finanziamento, il Comitato reputa che la proposta di sopprimere tale possibilità sia di difficile realizzazione poiché gli organismi in questione, in generale, non applicano una contabilità analitica che consenta di determinare i costi totali (full cost) (15). Inoltre, per quanto concerne il finanziamento a tasso forfetario proposto dalla Commissione in alternativa, non è ancora possibile stabilire se esso non comporterà un notevole peggioramento, in quanto non esistono ancora le disposizioni di attuazione interne alla Commissione previste al riguardo (cfr. sopra). Il Comitato raccomanda pertanto che, qualora tali organismi non dispongano di un consuntivo dei costi totali, venga mantenuta la regola del rimborso del 100 % dei costi aggiuntivi, almeno fino a quando non verrà garantito che altri sistemi di finanziamento (16) non comporteranno svantaggi rispetto all'applicazione delle norme attualmente vigenti.

4.6

Forma giuridica degli organismi di ricerca. A parere del Comitato, tutti gli organismi di ricerca il cui finanziamento di base è a carico dello Stato vanno trattati allo stesso modo sotto tutti i punti di vista (e in tutti gli articoli della proposta, per esempio all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 38, paragrafo 2), indipendentemente dalla loro forma giuridica. Ciò significa, ad esempio, che anche le organizzazioni o i centri di ricerca di diritto privato senza scopo di lucro il cui finanziamento di base è a carico dello Stato (17) vanno equiparati agli organismi di diritto pubblico. In fin dei conti la scelta della forma giuridica che gli Stati membri reputano più idonea per organismi di ricerca di questo tipo rientra tra le prerogative giuridiche degli Stati membri e non dovrebbe in alcun caso comportare delle differenziazioni sul piano dei finanziamenti comunitari alla ricerca.

4.7

Proprietà intellettuale. Nel quadro delle norme proposte (articoli da 39 a 43) si dovrebbe garantire che i diritti di proprietà intellettuale frutto delle attività di ricerca finanziate con i soldi dei contribuenti europei non possano essere trasferiti in modo incontrollato ad imprese con sede in paesi extraeuropei.

4.7.1

Software libero ( open source ). Attualmente i software sviluppati nel quadro di progetti di ricerca finanziati dalla Comunità, in generale, hanno la possibilità di essere ampiamente diffusi e largamente utilizzati — e le potenzialità, quindi, per essere sfruttati per versioni commerciali o servizi basati su di essi — solo se sono disponibili come «software libero». A tal fine andrebbe concesso al consorzio il più ampio margine di manovra per quanto riguarda le condizioni di concessione delle licenze.

4.8

Diritti di accesso. Nella parte dedicata ai diritti di accesso (articoli da 48 a 52) (18) alle conoscenze acquisite (foreground) e/o alle conoscenze preesistenti (background) dei partecipanti, i diritti di accesso non riguardano tutte le conoscenze o i diritti acquisiti da una parte contraente (per esempio da un'università o da un centro di ricerca), ma solo quelli che derivano da attività di ricerca o lavori preparatori effettuati dal o dagli enti organizzativi e dai gruppi coinvolti nel progetto comune in questione, e di cui gli altri partecipanti necessitano per poter svolgere il lavoro previsto nel quadro dell'azione indiretta. Il Comitato esprime pertanto parere favorevole in merito all'articolo 48, che consente di chiarire questo punto separatamente per ogni singolo progetto stilando un elenco degli elementi inclusi e/o esclusi  (19) concordato tra le parti. Gli elenchi positivi servono anche ad evitare di rivelare informazioni preesistenti di cui va garantita la riservatezza. Per non ritardare inutilmente l'avvio del progetto sarebbe tuttavia opportuno concedere ad esempio un periodo fino a 6 mesi dall'inizio del progetto per disciplinare questi aspetti.

4.9

Diritti di accesso gratuiti alle conoscenze. Il Comitato nutre perplessità sulle disposizioni volte a concedere a titolo gratuito, senza alcuna eccezione, il diritto di accesso alle conoscenze. Raccomanda in generale di concedere ai partecipanti ai progetti il margine di manovra più ampio possibile per poter giungere all'accordo più adatto a ogni singolo caso. Può essere opportuno, ad esempio, concedere diritti di accesso a titolo gratuito anche agli esecutori di RST.

4.9.1

Conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell'attuazione di azioni indirette. Il Comitato, in linea di principio, è favorevole alla proposta di prevedere che gli esecutori di RST concedano sempre a titolo gratuito l'accesso alle conoscenze preesistenti qualora esse siano necessarie ai fini dell'attuazione di un'azione indiretta. Tuttavia, una norma esclusiva di questo tipo, in taluni casi, può creare delle difficoltà alle parti coinvolte. Il Comitato raccomanda pertanto di modificare l'ultimo comma dell'articolo 50, paragrafo 2 (20).

4.9.2

Conoscenze preesistenti necessarie per valorizzare la conoscenze acquisite. È molto problematica, invece, la proposta in base alla quale gli esecutori di RST sono tenuti a concedere l'accesso alle conoscenze preesistenti sempre a titolo gratuito, qualora esse siano necessarie per la valorizzazione delle conoscenze acquisite. Le conoscenze preesistenti sono state acquisite con le risorse degli esecutori di RST, con gli aiuti erogati in precedenza o con i fondi pubblici dello Stato membro interessato e sono quindi soggette agli obblighi e alle condizioni che ciò comporta (21). Qualora venissero applicate le disposizioni proposte dalla Commissione, ci sarebbe il pericolo che proprio gli esecutori di RST particolarmente potenti e quelli che detengono un forte potenziale di know-how non possano o non vogliano partecipare e vengano quindi esclusi dal progetto. Il Comitato raccomanda pertanto di sopprimere o modificare il testo dell'articolo 51, paragrafo 5 (22).

4.9.3

Ricerca di «frontiera». Anche se nel caso della ricerca di «frontiera» si tratta prevalentemente di attività di R&S nel campo della ricerca di base, il Comitato ha fatto notare più volte che in molti casi (23) i confini tra la ricerca di base e le applicazioni sono fluidi. Anche in questo caso, quindi, ci si devono attendere le stesse conseguenze negative menzionate sopra. Una tale situazione andrebbe assolutamente evitata e nel quadro regolamentare se ne dovrebbe pertanto tenere conto. Il Comitato raccomanda perciò di sopprimere l'intero paragrafo 1 dell'articolo 52 oppure di modificarlo in modo adeguato (24).

4.9.4

Gruppi specifici. Nella proposta della Commissione non vi è alcuna definizione delle attività di ricerca destinate a gruppi specifici. Le affermazioni formulate a tale proposito non andrebbero assolutamente confuse o addirittura equiparate a quanto affermato riguardo alla ricerca di frontiera.

4.10

Libera scelta degli strumenti. Il Comitato ribadisce la sua raccomandazione (25) secondo cui i progetti non vanno subordinati a priori a determinati strumenti, ma, al contrario, «i proponenti devono poter adeguare gli strumenti in funzione della struttura e delle dimensioni necessarie e ottimali di ciascun progetto. Solo in questo modo è possibile evitare che vengano creati dei progetti le cui dimensioni e struttura si adattino agli strumenti prefissati piuttosto che ai requisiti ottimali sul piano tecnico-scientifico. Gli strumenti devono servire le condizioni di lavoro e gli obiettivi di ricerca e sviluppo, e in nessun caso deve avvenire il contrario.» Andrebbe perciò mantenuta in particolare la possibilità di ricorrere ai progetti di ricerca specifici mirati (Specific Targeted Research Projects, STREP) in quanto sono particolarmente adatti soprattutto alla partecipazione delle PMI e di gruppi di ricerca più piccoli.

4.11

Soppressione della responsabilità finanziaria collettiva. Il Comitato si compiace che la Commissione intenda sopprimere il principio della responsabilità finanziaria collettiva e ricorda che già nelle raccomandazioni (26) formulate in merito al 6PQ aveva fatto presenti i problemi legati a tale principio.

4.11.1

Fondo per la copertura dei rischi. Il Comitato appoggia pertanto anche l'istituzione del fondo per la copertura dei rischi (articolo 38, paragrafo 1), come garanzia contro eventuali mancati rimborsi degli importi dovuti; in tale fondo verrà versata una piccola percentuale del contributo finanziario corrisposto per le azioni indirette. Tuttavia sarebbe auspicabile che la Commissione, nella pubblicazione del bando, indicasse la forcella entro cui si situa tale percentuale da definire poi in funzione del livello di rischio stimato. Il Comitato si compiace anche del fatto che eventuali somme in eccesso di questi importi accantonati verranno rimborsate al programma quadro e costituiranno entrate assegnate.

4.11.2

Esclusione. Il Comitato raccomanda tuttavia di escludere dal campo di applicazione di tale disposizione (a norma dell'articolo 38, paragrafo 2) tutti gli organismi di ricerca il cui finanziamento di base è a carico dello Stato (27), indipendentemente dalla loro forma giuridica.

4.11.3

Interruzione del progetto. Il Comitato, al contempo, richiama l'attenzione sulla proposta relativa alla responsabilità solidale, sul piano tecnico, dei partecipanti al progetto (articolo 18, paragrafo 4). A parere del Comitato anche il consorzio dovrebbe avere la facoltà di decidere in merito a un'eventuale interruzione del progetto qualora il suo proseguimento non avesse più senso o non fosse più accettabile per motivi tecnico-scientifici o a causa degli eccessivi oneri finanziari. I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 18 andrebbero modificati di conseguenza.

4.12

Comitati di programma. La proposta della Commissione prevede che i comitati di programma non abbiano più il compito di approvare i singoli progetti proposti per un finanziamento. A parere del Comitato, ciò dovrebbe avvenire però solo qualora la Commissione, nella scelta dei programmi, segua il voto degli esperti che hanno effettuato la valutazione. In caso contrario, nonché per l'approvazione dei programmi di lavoro e per l'assegnazione dei fondi, dovrebbe restare necessaria l'approvazione da parte dei comitati di programma competenti. Una soluzione di compromesso potrebbe essere quella di presentare al comitato di programma, al termine della valutazione, un piano per l'attuazione dell'invito a presentare proposte (call implementation plan) sul quale il comitato di programma delibera e adotta una decisione formale. Ciò non comporterebbe alcun ritardo in quanto il comitato di programma non deciderebbe più in merito ai singoli progetti.

4.13

Convenzione di sovvenzione. Il pertinente articolo 19, paragrafo 8, fa riferimento alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. Il Comitato fa notare che tale Carta ha solo carattere di raccomandazione e quindi non deve diventare vincolante in questo modo. Ribadisce inoltre di essere favorevole a diversi elementi della Carta, ma fa comunque presente che in passato aveva raccomandato di rivedere il testo soprattutto a motivo dell'eccesso di regolamentazione e della presenza di alcuni elementi poco chiari (28).

4.14

Banca europea per gli investimenti. Il Comitato accoglie con favore la proposta (e la regolamentazione indicata al riguardo) di concedere alla Banca europea per gli investimenti una sovvenzione per coprire i rischi legati ai prestiti concessi per realizzare gli obiettivi del 7PQ. Tali prestiti dovrebbero essere utilizzati soprattutto per progetti di dimostrazione (per esempio nel campo della ricerca energetica o sulla sicurezza).

Bruxelles, 5 luglio 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2005) 119 def.

(2)  GU C 65 del 17.3.2006 e CESE 583/2006.

(3)  COM(2005) 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 deff.

(4)  GU C 65 del 17.3.2006, punto 1.11.

(5)  La Commissione dà, all'articolo 2, punto 3, della proposta, una definizione di «organismo di ricerca». In altri punti del documento utilizza anche i termini «istituto di ricerca» e «centro di ricerca» come sinonimi.

(6)  GU C 110 del 30.04.2004.

GU C 157 del 28.06.2005.

GU C 65 del 17.03.2006.

(7)  GU C 157 del 28.06.2005 punto 4.17: «Evitare organismi paralleli e sovrapposizioni

(8)  Al di là della proposta all'esame, sarebbe addirittura auspicabile uniformare maggiormente le procedure di pagamento di tutte le misure di sostegno comunitarie, compresi il programma CIP e i fondi strutturali.

(9)  Cfr. anche le due note precedenti.

(10)  Cfr. p. es. il punto 9.8.4 del parere CES 595/2000 (GU C 204 del 18.7.2000).

(11)  Cfr. nota 6

(12)  Così come per gli organismi pubblici, gli istituti di istruzione secondaria e superiore e gli organismi di ricerca.

(13)  In questo contesto il Comitato ricorda la sua raccomandazione di reintrodurre il periodo di grazia nel diritto brevettuale, anche se non sarebbe necessario che dalla pubblicazione scientifica derivi un diritto di priorità. Cfr. CESE 319/ 2004, punto 2.5 e segg. (GU C 110 del 30.4.2004).

(14)  Sistema AC: finanziamento dei costi aggiuntivi diretti ammissibili dei contraenti e versamento di un importo forfetario per i costi indiretti in base al sistema dei costi aggiuntivi (Additional Cost Model, AC). Nel 6QP l'importo forfetario è pari al 20 % del totale dei costi aggiuntivi diretti, esclusi i costi di subappalto.

(15)  Sistema FC: finanziamento dei costi ammissibili diretti e indiretti dei contraenti in base al sistema dei costi totali (Full Cost Model, FC). In tale contesto è previsto il caso particolare del sistema FFC: finanziamento dei costi diretti ammissibili dei contraenti e versamento di un importo forfetario per i costi indiretti in base al sistema dei costi totali con percentuale forfetaria (Full Cost Flat Rate Model, FFC). L'importo forfetario è pari al 20 % dei costi diretti complessivi, esclusi i costi di subappalto. Per tutti e tre i sistemi (FC, FCF e AC) nel 6PQ i costi totali sono dati semplicemente dalla somma dei costi diretti e indiretti.

(16)  In ogni caso, per le attività di ricerca l'eventuale importo forfetario (flat rate) per coprire i costi indiretti (overhead) di cui all'articolo 32 dovrebbe essere pari almeno al 20 % dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi di subappalto. Questa regola, che è già prevista nel 6PQ per i sistemi FCF e AC, andrebbe mantenuta per soddisfare l'esigenza di continuità e soprattutto per tener conto del diverso grado di sviluppo dei sistemi di contabilità degli organismi che partecipano al PQ.

(17)  In Germania, per esempio, organizzazioni di ricerca quali le società Helmholtz, Fraunhofer, Leibniz e Max Planck; nei Paesi Bassi, l'organizzazione olandese per la ricerca scientifica — Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

(18)  Il Comitato fa notare che nella versione tedesca della proposta della Commissione, l'articolo 50, paragrafo 1, e l'articolo 51, paragrafo 1, contengono degli errori di traduzione rispetto alla versione inglese. Il presente parere fa quindi riferimento alla versione inglese del testo, che è corretta!

(19)  Elenco degli elementi inclusi: elenco di tutte le conoscenze o i settori per i quali viene accordato il diritto di accesso. Elenco degli elementi esclusi: elenco delle conoscenze e dei settori per i quali non viene accordato il diritto di accesso.

(20)  L'ultimo comma dell'articolo 50, paragrafo 2, potrebbe essere così formulato: «Gli esecutori di RST concedono gratuitamente i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, fatte salve le eccezioni giustificate convenute da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.»

(21)  In Germania, ad esempio, anche alla legge sulle invenzioni dei lavoratori.

(22)  Il paragrafo in questione potrebbe essere così formulato: «Gli esecutori di RST concedono gratuitamente l'accesso alle conoscenze preesistenti necessarie per valorizzare la conoscenze acquisite prodotte nell'ambito dell'azione indiretta, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.»

(23)  Ad esempio nel campo della microbiologia, delle tecnologie laser e delle TIC.

(24)  L'articolo 52, paragrafo 1, potrebbe per esempio recitare: «Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera i diritti di accesso alle conoscenze acquisite ai fini dell'attuazione del progetto sono concessi a titolo gratuito. I diritti di accesso alle conoscenze acquisite ai fini della valorizzazione sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito, come convenuto da tutti partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.»

(25)  Punto 3.4 (GU C 157 del 28.6.2005).

(26)  GU C 94 del 18.4.2002.

(27)  Cfr. sopra: equiparazione di tutti gli organismi di ricerca che ricevono un finanziamento di base pubblico.

(28)  GU C 65 del 17.03.2006, punto 4.13.2.


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