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Document 52005AE1060

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e alla comunicazione delle informazioni di sicurezza da parte degli Stati membri COM(2005) 48 def. — 2005/0008 (COD)

    GU C 24 del 31.1.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    31.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 24/15


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e alla comunicazione delle informazioni di sicurezza da parte degli Stati membri

    COM(2005) 48 def. — 2005/0008 (COD)

    (2006/C 24/04)

    Il Consiglio, in data 30 marzo 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 80, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 1o settembre 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore McDONOGH.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 settembre 2005, nel corso della 420a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 161 voti favorevoli e 5 astensioni.

    1.   Il contesto

    1.1

    La supervisione della sicurezza è disciplinata su scala mondiale dalla convenzione internazionale di Chicago sull'aviazione civile (1944) e si basa su norme definite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO — International Civil Aviation Organisation), istituita da questa stessa convenzione. In sostanza, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei requisiti di sicurezza, i vettori aerei sono soggetti a controlli effettuati dal loro paese di origine.

    1.2

    Al di fuori dell'UE i livelli di sicurezza dipendono dall'efficacia delle procedure di sorveglianza applicate nei paesi terzi. Per assicurare un livello elevato di sicurezza aerea per tutti gli aeromobili che operano in partenza, in arrivo o all'interno della Comunità, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato di recente la direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (1), la quale introduce un sistema armonizzato di ispezioni degli aeromobili stranieri quando usano aeroporti europei. Inoltre, la direttiva stabilisce l'obbligo di uno scambio di informazioni fra gli Stati membri e la possibilità di estendere all'intero territorio comunitario le misure adottate da uno Stato membro nei confronti di un aeromobile o di un operatore di un paese terzo che non rispetti le norme di sicurezza internazionali.

    1.3

    In sintesi, la cosiddetta direttiva SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft — Valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri) obbliga gli Stati membri a predisporre un meccanismo di raccolta di informazioni per identificare gli operatori che possono costituire un rischio per la sicurezza.

    1.4

    L'incidente di Sharm-el-Sheikh e quelli avvenuti nel 2005 hanno dimostrato che servono norme severe:

    1.5

    per rendere obbligatorie le ispezioni a terra e obbligare gli Stati membri a partecipare a un più ampio scambio di informazioni e ad applicare misure comuni decise in base ai risultati delle ispezioni; dal canto suo, la Commissione dovrebbe stilare un elenco europeo di compagnie aeree con problemi di sicurezza;

    1.6

    per effettuare controlli casuali ai simulatori degli equipaggi di volo in entrata nello spazio aereo europeo e accertare così la capacità di questi ultimi di pilotare in spazi aerei congestionati.

    1.7

    I passeggeri devono avere accesso al nome del vettore al momento di prenotare dal sito Internet di una compagnia aerea o presso un agente di viaggi, ed essere informati prima della partenza se vi è un cambiamento (ad esempio, in caso di noleggio dell'aeromobile di un'altra compagnia). Se non sono soddisfatti, dovrebbero aver diritto al rimborso integrale.

    1.8

    Inoltre, su richiesta, il passeggero dovrebbe poter conoscere il tipo, il modello, l'età e il paese di registrazione dell'aeromobile.

    1.9

    Bisognerebbe anche insistere sulla necessità che l'equipaggio disponga di adeguati periodi di riposo tra un volo e l'altro.

    1.10

    L'equipaggio di cabina dovrebbe avere una conoscenza adeguata dell'inglese o di un'altra lingua europea in funzione della destinazione, in modo da potersi occupare dei passeggeri o far fronte alle emergenze.

    1.11

    Gli aeromobili banditi da uno Stato membro UE per motivi di sicurezza andrebbero banditi anche da tutti gli altri.

    2.   Conclusioni

    Il Comitato concorda per lo più con il contenuto del documento della Commissione, il quale però non appare abbastanza incisivo. Con l'aumento del traffico aereo e cieli sempre più affollati, la sicurezza aerea è destinata a diventare un problema crescente negli anni a venire, per cui la revisione del regolamento proposto può prevedersi anche dopo meno di cinque anni. È inoltre necessario rafforzare la sicurezza anche sui voli delle compagnie dell'UE, ad esempio riguardo alla quantità di bagaglio a mano consentita a bordo. Altri aspetti da migliorare sono la conoscenza dell'inglese da parte dei controllori del traffico aereo, una corretta definizione dei periodi di riposo dell'equipaggio, ecc.

    Bruxelles, 28 settembre 2005

    La Presidente

    Del Comitato economico e sociale europeo

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76 - Parere CESE: GU C 241 del 7.10.2002, pag. 33.


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