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Document 32015D2393
Council Decision (EU, Euratom) 2015/2393 of 8 December 2015 amending the Council's Rules of Procedure
Decisione (UE, Euratom) 2015/2393 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica del suo regolamento interno
Decisione (UE, Euratom) 2015/2393 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica del suo regolamento interno
GU L 332 del 18.12.2015, p. 133–135
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009D0937 | sostituzione | allegato III | 01/01/2016 |
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/133 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2015/2393 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2015
recante modifica del suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1o novembre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione. |
(2) |
Fino al 31 marzo 2017, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che l'atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. In tal caso, un membro del Consiglio può chiedere che si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. |
(3) |
Tali percentuali sono calcolate conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»). |
(4) |
L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l'anno 2016, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Cifre relative alla popolazione dell'Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l'attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE, dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, sono le seguenti:
Stato membro |
Popolazione |
Percentuale della popolazione dell'Unione |
Germania |
81 089 331 |
15,93 |
Francia |
66 352 469 |
13,04 |
Regno Unito |
64 767 115 |
12,73 |
Italia |
61 438 480 |
12,07 |
Spagna |
46 439 864 |
9,12 |
Polonia |
38 005 614 |
7,47 |
Romania |
19 861 408 |
3,90 |
Paesi Bassi |
17 155 169 |
3,37 |
Belgio |
11 258 434 |
2,21 |
Grecia |
10 846 979 |
2,13 |
Repubblica ceca |
10 419 743 |
2,05 |
Portogallo |
10 374 822 |
2,04 |
Ungheria |
9 855 571 |
1,94 |
Svezia |
9 790 000 |
1,92 |
Austria |
8 581 500 |
1,69 |
Bulgaria |
7 202 198 |
1,42 |
Danimarca |
5 653 357 |
1,11 |
Finlandia |
5 471 753 |
1,08 |
Slovacchia |
5 403 134 |
1,06 |
Irlanda |
4 625 885 |
0,91 |
Croazia |
4 225 316 |
0,83 |
Lituania |
2 921 262 |
0,57 |
Slovenia |
2 062 874 |
0,41 |
Lettonia |
1 986 096 |
0,39 |
Estonia |
1 313 271 |
0,26 |
Cipro |
847 008 |
0,17 |
Lussemburgo |
562 958 |
0,11 |
Malta |
429 344 |
0,08 |
Totale |
508 940 955 |
|
Soglia (62 %) |
315 543 392 |
|
Soglia (65 %) |
330 811 621» |
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).