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Document 32012R1162
Commission Implementing Regulation (EU) No 1162/2012 of 7 December 2012 amending Decision 2007/777/EC and Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Russia in the lists of third countries from which certain meat, meat products and eggs may be introduced into the Union Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1162/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012 , che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 riguardo alle voci relative alla Russia negli elenchi di paesi terzi dai quali possono essere introdotti nell’Unione determinate carni, determinati prodotti a base di carne e determinate uova Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1162/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012 , che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 riguardo alle voci relative alla Russia negli elenchi di paesi terzi dai quali possono essere introdotti nell’Unione determinate carni, determinati prodotti a base di carne e determinate uova Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 336 del 8.12.2012, p. 17–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007D0777 | modifica | allegato II | 28/12/2012 | |
Modifies | 32008R0798 | modifica | allegato I | 28/12/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32020R0692 | 21/04/2021 |
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1162/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2012
che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 riguardo alle voci relative alla Russia negli elenchi di paesi terzi dai quali possono essere introdotti nell’Unione determinate carni, determinati prodotti a base di carne e determinate uova
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (2), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3). |
(2) |
L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, purché tali prodotti siano conformi al trattamento indicato nell’elenco stesso. Se, ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco, i paesi terzi sono stati regionalizzati, i relativi territori regionalizzati sono indicati nella parte 1 dell’allegato. |
(3) |
L’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, elenca i trattamenti di cui alla parte 2 dell’allegato medesimo e assegna a ciascuno di essi un codice. Essa registra un trattamento generico «A» e una serie di trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità. |
(4) |
La Russia, attualmente elencata nella parte 2 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE, può introdurre nell’Unione prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da animali domestici della specie bovina, da artiodattili selvatici, d’allevamento e non, da ovini o caprini domestici, da suini domestici che abbiano subito il trattamento specifico «C». È anche possibile importare dalla Russia prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da solipedi domestici che abbiano subito il trattamento specifico «B» e prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da conigli domestici, da leporidi d’allevamento e non, e da alcuni mammiferi selvatici terrestri che abbiano subito il trattamento non specifico «A». |
(5) |
La Russia figura inoltre nella parte 2 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE come paese i cui prodotti a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da pollame e selvaggina da penna d’allevamento, ratiti esclusi, che abbiano subito un trattamento non specifico «A» sono autorizzati a transitare attraverso l’UE. |
(6) |
Tuttavia, l’esportazione verso l’UE dei summenzionati prodotti provenienti dalla Russia non è attualmente possibile perché nessun stabilimento russo è stato autorizzato e inserito nell’elenco degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). La Russia è pertanto autorizzata a far transitare attraverso il territorio dell’UE solo prodotti che rispettino i requisiti zoosanitari di importazione. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), stabilisce che alcuni prodotti possano essere importati e transitare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui allegato I, parte 1, del suddetto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. |
(8) |
La Russia figura attualmente nell’elenco di cui alla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese che può importare nell’UE prodotti a base di uova e che, a determinate condizioni, può far transitare attraverso l’UE carni di pollame. |
(9) |
La Russia ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a importare nella UE carni di pollame ai sensi del regolamento (CE) n. 798/2008 e prodotti a base di carne di pollame sottoposti a trattamento generico «A» ai sensi dell’allegato II della decisione 2007/777/CE. La Russia ha chiesto di essere autorizzata a importare nella UE prodotti trasformati a base di carne nonché stomaci, vesciche e intestini trattati di bovini e suini domestici provenienti dalla regione di Kaliningrad. |
(10) |
Su richiesta della Russia, la Commissione ha effettuato delle ispezioni in tale paese terzo. Dalle ispezioni è emerso che la competente autorità veterinaria russa fornisce adeguate garanzie di conformità alle norme UE che disciplinano le importazioni nella UE di carni di pollame e di prodotti a base di carni di pollame. |
(11) |
È pertanto opportuno autorizzare l’importazione nell’UE di tali prodotti originari della Russia e modificare di conseguenza le voci ad essa relative nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, e nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(12) |
Un’ulteriore ispezione effettuata dalla Commissione in Russia ha dimostrato che l’autorità veterinaria competente e gli stabilimenti per il trattamento dei prodotti a base di carne bovina e suina nella regione di Kaliningrad danno adeguate garanzie riguardo alla conformità alle norme di importazione nella UE di tali prodotti. |
(13) |
Data la situazione geografica della regione di Kaliningrad, è opportuno che tale regione sia identificata come una parte distinta del territorio della Russia. Alla luce dell’esito positivo dell’ispezione della Commissione in tale regione, è inoltre opportuno autorizzare l’introduzione nella UE di prodotti a base di carne bovina e suina nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, provenienti dalla regione di Kaliningrad. |
(14) |
È perciò opportuno compilare un elenco di stabilimenti di trasformazione delle carni fresche bovine e suine nella regione di Kaliningrad affinché possano essere importati nell’UE prodotti a base di carne contenenti tali carni che abbiano subito il trattamento di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, per la regione di Kaliningrad. Le carni fresche in questione devono provenire dall’Unione o da bovini e suini allevati e macellati nella regione di Kaliningrad in Russia e conformi alle vigenti norme sanitarie e di polizia sanitaria sulle importazioni oppure da qualsiasi altro paese terzo cui sia consentito importare nell’Unione carni fresche, conformi alle vigenti norme sanitarie e di polizia sanitaria sulle importazioni nella UE. |
(15) |
È inoltre opportuno esplicitare nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, che la Russia, escluso il territorio di Kaliningrad, può solo far transitare prodotti a base di carne attraverso l’Unione, senza poterveli introdurre. |
(16) |
La Russia ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a importare nell’Unione uova di quaglia. Il regolamento (CE) n. 798/2008 definisce le quaglie come pollame; le importazioni di uova di pollame, come le quaglie, possono pertanto essere autorizzate. Può essere altresì autorizzata l’importazione di uova di altre specie di pollame, rispondenti a tale definizione. |
(17) |
La Russia ha dato adeguate garanzie riguardo alla conformità alle norme di importazione per uova diverse dalla specie Gallus gallus, come le uova di quaglia. È perciò opportuno modificare l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, al fine di autorizzare le importazioni di tali uova. |
(18) |
Poiché la Russia non ha presentato alla Commissione il programma di controllo della Salmonella, ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l’autorizzazione per le uova di Gallus gallus deve essere limitato alle uova classificate B. |
(19) |
Inoltre, la voce relativa all’Argentina nell’allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE, fa riferimento alla decisione 79/542/CEE (7). Tale decisione è stata abrogata dalla decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le norme della decisione 79/542/CEE si trovano ora nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (9). I riferimenti alla decisione 79/542/CEE, che si trovano nell’allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE, vanno perciò sostituiti con riferimenti al regolamento (UE) n. 206/2010. |
(20) |
La decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 vanno pertanto modificati di conseguenza. |
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(5) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(6) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(7) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
(8) GU L 135 del 2.6.2010, pag. 1.
(9) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato come segue:
1) |
la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3
|
2) |
nella parte 2, la voce relativa alla Bielorussia è sostituita da quanto segue:
|
3) |
nella parte 2, viene aggiunta la seguente nota (3):
|
ALLEGATO II
Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce «Russia» è sostituita da quanto segue:
«RU-Russia |
RU-0 |
Intero paese |
EP, E, POU |
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S4». |