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Document 32006R2012

Regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

GU L 384 del 29.12.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 536–540 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. impl. da 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2012/oj

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/8


REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito «atto di adesione del 2005»), in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (1) stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(2)

L'articolo 42, paragrafo 8 e l'articolo 71 quinquies, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 vietano il trasferimento di diritti fissati utilizzando la riserva nazionale, tranne in caso di trasferimenti per via ereditaria. In caso di fusioni o scissioni, è ugualmente opportuno autorizzare gli agricoltori a trasferire alla nuova o alle nuove aziende risultanti i diritti di pagamento attinti alla riserva nazionale.

(3)

L'esperienza mostra che, nel caso di un sostegno ai redditi disaccoppiato, le norme che regolano l'ammissibilità delle superfici agricole possono essere semplici. In particolare, è opportuno semplificare le norme di ammissibilità applicabili al regime di pagamento unico per le superfici agricole coltivate ad olivi.

(4)

A Malta la maggioranza degli agricoltori del settore bovino non hanno terreni a disposizione. Così stando le cose, l'applicazione delle condizioni speciali di cui all'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 potrebbe creare serie difficoltà ai fini dello sviluppo sostenibile del settore bovino ed oneri amministrativi eccessivi. È opportuno prevedere condizioni semplificate per i pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico destinati agli agricoltori maltesi interessati.

(5)

Sono attualmente esclusi dall'aiuto comunitario a favore delle colture energetiche alcuni Stati membri come la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), che applicano il regime di pagamento unico per superficie. La revisione del regime a favore delle colture energetiche ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha indicato che è opportuno estendere l'aiuto a favore delle colture energetiche a tutti gli Stati membri e alle stesse condizioni a partire dal 2007. Di conseguenza, la superficie massima garantita dovrebbe essere estesa proporzionalmente, la tabella degli incrementi prevista per l'introduzione dei regimi di aiuto nei nuovi Stati membri non dovrebbe essere applicata al regime a favore delle colture energetiche e le norme sul regime del pagamento unico per superficie dovrebbero essere modificate.

(6)

Al fine di rafforzare il ruolo delle colture energetiche permanenti e di incentivarne la produzione, gli Stati membri devono poter concedere un aiuto nazionale fino a un massimo del 50 % dei costi di avviamento di colture permanenti per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche.

(7)

A partire dall'adesione, i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero dei nuovi Stati membri hanno beneficiato di un sostegno ai prezzi ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2). L'aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al capitolo 10 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 non dovrebbe essere pertanto soggetto all'applicazione della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis del medesimo regolamento, con effetto a partire dal giorno in cui si applica l'aiuto a favore di tali produttori. È opportuno inoltre precisare i requisiti per l'applicazione di tale aiuto e il calcolo del pagamento da accordare agli agricoltori interessati.

(8)

L'esperienza dimostra che il regime di pagamento unico per superficie è un sistema semplice ed efficace per concedere agli agricoltori un sostegno ai redditi disaccoppiato dalla produzione. A fini di semplificazione, è opportuno autorizzare i nuovi Stati membri a continuarne l'applicazione fino alla fine del 2010. Non sembra tuttavia opportuno estendere oltre il 2008 la deroga, attualmente prevista per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, riguardante l'obbligo di introdurre nella condizionalità alcuni criteri di gestione obbligatori. Per garantire la coerenza di talune misure di sviluppo rurale con questa mancata proroga, è opportuno che l'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (3) tenga conto di questo elemento.

(9)

In circostanze normali, gli agricoltori possono convenire tra loro le condizioni di trasmissione dell'azienda (o parte di essa) che ha beneficiato del pagamento separato per lo zucchero. Tuttavia, in caso di trasferimento per via ereditaria, è opportuno prevedere che all'erede venga concesso il pagamento separato per lo zucchero.

(10)

L'atto di adesione del 2005 ed il presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 1782/2003 e tali modifiche dovrebbero entrare in vigore alla stessa data. È opportuno precisare l'ordine di applicazione di tali modifiche per ragioni di certezza del diritto.

(11)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1698/2005.

(12)

Il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (4), ha modificato l'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. A causa di un errore, le voci relative all'olio d'oliva e al luppolo non hanno tenuto conto delle modifiche apportate al suddetto allegato dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. È perciò opportuno rettificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 di conseguenza, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 2183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato anche dall'atto di adesione del 2005, è così modificato:

1)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per gli Stati membri che applicano l'aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, il sistema di identificazione include un sistema di informazione geografica degli oliveti, costituito da una banca dati alfanumerica informatizzata e da una banca dati di riferimento grafico informatizzata relativa agli alberi di olivo e alle superfici interessate.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Gli Stati membri che non applicano l'aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, possono decidere di includere il sistema di informazione geografica degli oliveti di cui al paragrafo 2 nel sistema di identificazione delle parcelle agricole.»;

2)

all'articolo 22, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

nel caso di domande di aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, o qualora lo Stato membro si stia avvalendo dell'opzione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, il numero di alberi di olivo e il loro posizionamento all'interno della parcella,»;

3)

all'articolo 42, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata, o in caso di fusione o scissione, e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In caso di fusione o scissione, l'agricoltore o gli agricoltori a capo della nuova azienda o delle nuove aziende conservano i diritti originariamente attinti alla riserva nazionale fino al termine del periodo di cinque anni.»;

4)

all'articolo 44, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per “ettari ammissibili” si intendono anche le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione, e le superfici a oliveto.»;

5)

all'articolo 51, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

colture permanenti, ad eccezione del luppolo e degli oliveti;»

6)

all'articolo 56, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri sono autorizzati a pagare l'aiuto nazionale fino al 50 % dei costi connessi con la creazione di colture permanenti destinate alla produzione di biomassa sui terreni messi a riposo.»;

7)

all'articolo 60, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51, lettere b) e c), e ai sensi del presente articolo, utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento tranne le colture di cui all'articolo 51, lettera a).»;

8)

all'articolo 71 quinquies, il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata, di fusione o scissione e di applicazione del paragrafo 3, e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In caso di fusione o scissione, l'agricoltore o gli agricoltori a capo della nuova azienda o delle nuove aziende conservano i diritti originariamente attinti alla riserva nazionale fino al termine del periodo di cinque anni»;

9)

all'articolo 71 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 51, lettere b) e c), e ai sensi del presente articolo, gli agricoltori possono utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture di cui all'articolo 51, lettera a).»;

10)

all'articolo 71 quaterdecies è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per Malta, il secondo comma non si applica e la deroga di cui al primo comma si applica senza la condizione che l'agricoltore mantenga almeno il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto.»;

11)

all'articolo 88 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano all'aiuto per le colture energetiche nella comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007.»;

12)

all'articolo 89, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È fissata una superficie massima garantita, pari a 2 000 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.»;

13)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 90 bis

Aiuti nazionali

Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere aiuti nazionali per coprire fino al 50 % dei costi associati all'introduzione di colture permanenti per le superfici che sono state oggetto di domanda per un aiuto a favore delle colture energetiche.»;

14)

all'articolo 110 octodecies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, l'aiuto comunitario è concesso ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.»;

15)

l'articolo 110 vicies è sostituito dal seguente:

«Articolo 110 vicies

Importo dell'aiuto

L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell'allegato VII attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero.»;

16)

l'articolo 143 ter è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i nuovi Stati membri possono decidere, non oltre la data di adesione, di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione dell'aiuto a favore delle colture energetiche, istituito al titolo IV, capitolo 5, con un pagamento unico per superficie che è calcolato a norma del paragrafo 2.»;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41) che sono state mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 e che sono soggette a una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41) che sono soggette a domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88.»;

c)

al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1o gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri in relazione a quanto concerne i criteri di gestione obbligatori. Tuttavia, per la Romania e la Bulgaria, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011.»;

d)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 11, per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2010. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2011. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine all'applicazione del regime entro il 1o agosto dell'ultimo anno di applicazione.»;

e)

al paragrafo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui al paragrafo 9, si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogata oltre la fine del 2010 in seguito ad una decisione adottata ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis per il 2010 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.»;

17)

l'articolo 143 ter bis è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«In deroga all'articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, al massimo entro il 30 aprile 2006, di concedere per il periodo 2006-2010 un pagamento separato per lo zucchero agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento distinto per lo zucchero, sulla base di criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale inferiore a quello di cui al punto K dell'allegato VII. Qualora la somma degli importi stabiliti ai sensi del paragrafo 1 superi il massimale deciso dal nuovo Stato membro in questione, l'importo annuo da concedere agli agricoltori è ridotto in proporzione.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   In caso di eredità effettiva o anticipata, il pagamento separato per lo zucchero è concesso all'agricoltore che ha ereditato l'azienda, a condizione che tale agricoltore sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.»;

18)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

il testo della voce «Olio d'oliva» è sostituito dal seguente:

«Olio d'oliva

Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Articolo 48 bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1)

Per Malta e la Slovenia nel 2006»

b)

il testo della voce «Luppolo» è sostituito dal seguente:

«Luppolo

Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (***) (*****)

Aiuto alla superficie

Articolo 48 bis, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 795/2004

Per la Slovenia nel 2006»

Articolo 2

All'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 è aggiunto il seguente comma:

«La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania si applica fino al 31 dicembre 2011.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007 con riserva di entrata in vigore del trattato di adesione di Bulgaria e Romania del 2005 per quanto le disposizioni del presente regolamento si basano su tale trattato.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 6 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005, mentre l'articolo 1, paragrafi 14, 15 17 e 18 si applica dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

(4)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.


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