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Document 32004R0908
Commission Regulation (EC) No 908/2004 of 29 April 2004 adapting several regulations concerning the common organisation of the market in wine by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union
Regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
Regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
GU L 163 del 30.4.2004, p. 56–60
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. impl. da 32009R0436 e 32009R0607
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R1623 | modifica | articolo 52.1 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32001R0883 | modifica | articolo 33.2 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32001R0883 | sostituzione | allegato 1 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32001R0883 | modifica | articolo 33.1 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32001R0883 | modifica | allegato 4 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32001R0883 | modifica | articolo 2.1 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32001R0883 | sostituzione | articolo 11.2 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32001R0884 | modifica | articolo 8.2 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32002R0753 | sostituzione | articolo 16.1 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32002R0753 | modifica | allegato 8 | 01/05/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32004R0908R(01) | (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) | |||
Implicitly repealed by | 32009R0436 | 01/08/2009 | |||
Implicitly repealed by | 32009R0607 | 01/08/2009 |
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/56 |
REGOLAMENTO (CE) N. 908/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004
recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario apportare talune modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri») all'Unione europea. |
(2) |
L'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (1), fissa periodi di riferimento per gli Stati membri produttori. Occorre determinare tali periodi di riferimento per i nuovi Stati membri. |
(3) |
L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (2), recano talune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È necessario inserire nelle citate disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri. |
(4) |
L'articolo 33 e gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 883/2001 contengono riferimenti ad alcuni dei nuovi Stati membri in quanto paesi terzi. Tali riferimenti devono essere soppressi. |
(5) |
L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (3), reca una dicitura in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nella citata disposizione le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri. |
(6) |
L'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (4), reca talune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È necessario inserire nella citata disposizione le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri. |
(7) |
L'allegato VIII del precitato regolamento contiene un riferimento all'Ungheria in quanto paese terzo. Tale riferimento deve essere soppresso. |
(8) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1623/2000, (CE) n. 883/2001, n. 884/2001 e n. 753/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 52, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1623/2000 è aggiunto il seguente trattino:
«— |
dal 1997/1998 al 2002/2003 nella Repubblica ceca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, nella Slovenia e nella Slovacchia.» |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «I certificati d'importazione e di esportazione devono recare, nella casella 20, una delle diciture seguenti:
|
2) |
All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Nella casella 22 del certificato è iscritta una delle seguenti diciture:
|
3) |
L'articolo 33 è modificato come segue:
|
4) |
L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento. |
5) |
L' allegato IV è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
All'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/2001, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«L'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari precitati una delle diciture seguenti, autenticata con l'impronta del proprio timbro:
|
“EXPORTADO”, “VYVEZENO”, “UDFØRSEL”, “AUSGEFÜHRT”, “EKSPORDITUD”, “ΕΞΑΧΘΕΝ”, “EXPORTED”, “EXPORTÉ”, “ESPORTATO”, “EKSPORTĒTS”, “EKSPORTUOTA”, “EXPORTÁLVA”, “EXPORTAT”, “UITGEVOERD”, “WYWIEZIONO”, “VYVEZENÉ”, “IZVOENO”, “VIETY”, “EXPORTERAD” |
e consegna tali esemplari del documento di accompagnamento, che recano l'impronta del timbro e la dicitura di cui sopra, all'esportatore o al suo rappresentante. Questi allega un esemplare all'atto del trasporto del prodotto esportato.»
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
|
2) |
Nell'allegato VIII è soppresso il punto 2. |
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98).
(2) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2338/2003 (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 28).
(3) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2002 (GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 4).
(4) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
ALLEGATO II
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001, nelle sezioni «Zona 3» e «Zona 4», i rispettivi testi sono sostituiti dai testi seguenti:
«ZONA 3: EUROPA DELL'EST E PAESI DELLA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI
Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.
ZONA 4: EUROPA OCCIDENTALE
Andorra, Ceuta e Melilla, Città del Vaticano, Gibilterra, isole Faerøer, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino.»