30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/56


REGOLAMENTO (CE) N. 908/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare talune modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.

(2)

L'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (1), fissa periodi di riferimento per gli Stati membri produttori. Occorre determinare tali periodi di riferimento per i nuovi Stati membri.

(3)

L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (2), recano talune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È necessario inserire nelle citate disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(4)

L'articolo 33 e gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 883/2001 contengono riferimenti ad alcuni dei nuovi Stati membri in quanto paesi terzi. Tali riferimenti devono essere soppressi.

(5)

L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (3), reca una dicitura in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nella citata disposizione le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(6)

L'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (4), reca talune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È necessario inserire nella citata disposizione le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(7)

L'allegato VIII del precitato regolamento contiene un riferimento all'Ungheria in quanto paese terzo. Tale riferimento deve essere soppresso.

(8)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1623/2000, (CE) n. 883/2001, n. 884/2001 e n. 753/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 52, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1623/2000 è aggiunto il seguente trattino:

«—

dal 1997/1998 al 2002/2003 nella Repubblica ceca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, nella Slovenia e nella Slovacchia.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue:

1)

All'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I certificati d'importazione e di esportazione devono recare, nella casella 20, una delle diciture seguenti:

Tolerancia de 0,4 % vol

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

Tolerance 0,4 % vol

Toleranz 0,4 % vol

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

Ανοχή 0,4 % vol

Tolerance of 0,4 % vol.

Tolérance de 0,4 % vol

Tolleranza di 0,4 % vol

0,4 tilp. % pielaide

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

0,4 térfogat-százalékos tűrés

Varjazzjoni massima ta' 0.4 % vol.

Tolerantie van 0,4 % vol

Tolerancja 0,4 % obj.

Tolerância de 0,4 % vol

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

Odstopanje 0,4 vol. %

Sallittu poikkeama 0,4 til — %

Tolerans 0,4 vol %

”»

2)

All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Nella casella 22 del certificato è iscritta una delle seguenti diciture:

Restitución válida para… (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

Náhrada platná nejvýše pro … (mnoství, na ně byla vydána licence)

Restitutionen omfatter hoejst… (den maengde, licensen er udstedt for)

Erstattung gültig für höchstens… (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

Toetus ei kehti rohkem kui… (kogus millele litsents on väljastatud)

Επιστροφή που ισχύει για… (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

Restituzione valida al massimo per… (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā… (daudzums, par ko izdota licence)

Grąinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip u … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

Valur mrodd lura ta' mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

Restitutie voor ten hoogste… (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

Náhrada platná pre nie viac ako … (mnostvo, na ktoré je licencia vydaná)

Nadomestilo velja za največ … (količina za katero je izdano dovoljenje)

Vientituki voimassa enintään… (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

Bidrag som gäller för högst… (kvantitet foer vilken licensen skall utfärdas).»

3)

L'articolo 33 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è soppressa la lettera a),

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b), c) e d), l'organismo ufficiale del paese di origine abilitato a redigere il documento V I 1 inserisce nella casella 15 di detto documento la dicitura seguente:»

4)

L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

5)

L' allegato IV è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

All'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/2001, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari precitati una delle diciture seguenti, autenticata con l'impronta del proprio timbro:

 

“EXPORTADO”, “VYVEZENO”, “UDFØRSEL”, “AUSGEFÜHRT”, “EKSPORDITUD”, “ΕΞΑΧΘΕΝ”, “EXPORTED”, “EXPORTÉ”, “ESPORTATO”, “EKSPORTĒTS”, “EKSPORTUOTA”, “EXPORTÁLVA”, “EXPORTAT”, “UITGEVOERD”, “WYWIEZIONO”, “VYVEZENÉ”, “IZVOENO”, “VIETY”, “EXPORTERAD”

e consegna tali esemplari del documento di accompagnamento, che recano l'impronta del timbro e la dicitura di cui sopra, all'esportatore o al suo rappresentante. Questi allega un esemplare all'atto del trasporto del prodotto esportato.»

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

1)

All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

In applicazione dell'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 1493/1999, sull'etichettatura dei vini da tavola, dei vini da tavola designati da un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d (ad eccezione dei v.l.q.p.r.d e dei v.f.q.p.r.d. a cui si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), possono figurare i seguenti termini:

a)

“seco”, “suché”, “tør”, “trocken”, “kuiv”, “ξηρός”, “dry”, “sec”, “secco”, “asciuttto”, “sausais”, “sausas”, “száraz”, “droog”, “wytrawne”, “suho”, “kuiva” o “torrt”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non superiore a:

i)

4 g/l, oppure

ii)

9 g/l quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo;

b)

“semiseco”, “polosuché”, “halvtør”, “halbtrocken”, “poolkuiv”, “ημίξηρος”, “medium dry”, “demi-sec”, “abboccato”, “pussausais”, “pusiau sausas”, “félszáraz”, “halfdroog”, “półwytrawne”, “meio seco”, “adamado”, “polsuho”, “puolikuiva” o “halvtorrt”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera a), ma non superiore a:

i)

12 g/l, oppure

ii)

18 g/l quando il tenore minimo di acidità totale è fissato dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2;

c)

“semidulce”, “polosladké”, “halvsød”, “lieblich”, “poolmagus”, “ημίγλυκος”, “medium”, “medium sweet”, “moelleux”, “amabile”, “pussaldais”, “pusiau saldus”, “félédes”, “halfzoet”, “półsłodkie”, “meio doce”, “polsladko”, “puolimakea”, o “halvsött”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b), ma non superiore a 45 g/l;

d)

“dulce”, “sladké”, “sød”, “süss”, “magus”, “γλυκός”, “sweet”, “doux”, “dolce”, “saldais”, “saldus”, “édes”, “ħelu”, “zoet”, “słodkie”, “doce”, “sladko”, “makea” o “sött”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l.»

2)

Nell'allegato VIII è soppresso il punto 2.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98).

(2)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2338/2003 (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 28).

(3)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2002 (GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 4).

(4)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001, nelle sezioni «Zona 3» e «Zona 4», i rispettivi testi sono sostituiti dai testi seguenti:

«ZONA 3:   EUROPA DELL'EST E PAESI DELLA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI

Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

ZONA 4:   EUROPA OCCIDENTALE

Andorra, Ceuta e Melilla, Città del Vaticano, Gibilterra, isole Faerøer, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino.»