This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022CN0656
Case C-656/22: Request for a preliminary ruling from the Varhoven administrativen sad (Bulgaria) lodged on 19 October 2022 — Askos Properties EOOD v Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ‘Zemedelie’
Causa C-656/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 19 ottobre 2022 — Askos Properties EOOD / Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
Causa C-656/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 19 ottobre 2022 — Askos Properties EOOD / Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
GU C 7 del 9.1.2023, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 19 ottobre 2022 — Askos Properties EOOD / Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
(Causa C-656/22)
(2023/C 7/21)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente in cassazione: Askos Properties EOOD
Resistente in cassazione: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
Questioni pregiudiziali
1) |
Come debba essere interpretato l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1306/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, ai sensi del quale, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, può essere riconosciuto come «forza maggiore» e «circostanza eccezionale», in particolare, l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda e, segnatamente, se integri un siffatto caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali o un esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda, la risoluzione di un contratto tra un’amministrazione comunale e un beneficiario avente ad oggetto l’utilizzo di terreni agricoli comunali (pascoli, campi e prati) stipulato nell’ambito della misura 211 «Indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane soggette a vincoli naturali» nel quadro del Programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, fermo restando che la risoluzione è intervenuta per dare attuazione a una modifica di disposizioni di legge bulgare che il beneficiario non poteva prevedere alla data di presentazione della domanda. |
2) |
Se la risoluzione di un contratto di affitto di terreni comunali, presi in affitto dal beneficiario nel quadro della misura 211 «Indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane soggette a vincoli naturali», integri una delle fattispecie di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, quando la risoluzione è intervenuta a seguito della modifica di disposizioni normative nazionali, con modifica e integrazione della legge sulla proprietà e sullo sfruttamento delle superfici agricole nel senso che all’agricoltore sono richiesti il possesso di un allevamento di bestiame e la registrazione di un determinato numero di capi presso l’autorità bulgara per la sicurezza alimentare, quali nuove condizioni che egli deve soddisfare ai fini della locazione o dell’affitto di terreni comunali ai sensi dell’articolo [37i], paragrafo 4, della legge sulla proprietà e sullo sfruttamento delle superfici agricole, fermo restando che alla data di presentazione della domanda tale modifica non poteva essere prevista né dal beneficiario, né dall’autorità amministrativa. |
(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
(2) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487).