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Document 62019TN0795

    Causa T-795/19: Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – HB/Commissione

    GU C 10 del 13.1.2020, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 10/53


    Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – HB/Commissione

    (Causa T-795/19)

    (2020/C 10/64)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: HB (rappresentanti: M. Vandenbussche e L. Levi, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

    di conseguenza:

    annullare la decisione della Commissione del 15 ottobre 2019 che dispone la riduzione dell’importo dell’appalto CARDS/2008/166-429 da EUR 1 199 125 a EUR 0 (zero) e il recupero di tutti i pagamenti, per un importo di EUR 1 197 055,86 effettuati a seguito di detto appalto;

    disporre il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sulla base della summenzionata decisione oltre a interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea maggiorato di 7 punti;

    disporre il pagamento dell’ultima fattura emessa dalla ricorrente per un importo di EUR 437 649,39 oltre a interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea maggiorato di 7 punti, nonché la liberazione della garanzia bancaria dell’importo di (...) e il risarcimento del danno materiale subito a causa di detta tardiva liberazione;

    disporre il pagamento dell’importo simbolico di EUR 1 a titolo di risarcimento danni e interessi, con riserva di ulteriore definizione;

    condannare la Commissione a tutte le spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare la decisione contestata, sulla mancanza di fondamento giuridico di detta decisione e sulla violazione del principio del legittimo affidamento. Al riguardo, la ricorrente afferma che, in mancanza di una clausola compromissoria che attribuisca ai giudici dell’Unione competenza sulle controversie loro sottoposte in materia contrattuale, la Commissione non era competente ad adottare la decisione contestata che costituisce titolo esecutivo ai fini del recupero del credito che quest’ultima afferma di vantare nei confronti della ricorrente.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla prescrizione dell’asserito credito e, in ogni caso, sulla violazione del termine ragionevole, di cui all’articolo 73 bis, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2002»), del diritto a una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Secondo la ricorrente, il credito che la Commissione afferma di vantare nei suoi confronti è prescritto, essendo scaduto il termine di cinque anni previsto dall’articolo 73 bis del regolamento finanziario del 2002. Non trova inoltre applicazione l’articolo 85 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione del 2002»), concernente le cause di interruzione del termine di prescrizione. In ogni caso, e anche laddove l’interruzione del termine di prescrizione fosse stata regolare, il ritardo con cui è stata adottata la decisione contestata ed emessa la nota di addebito che accompagna detta decisione è manifestamente irragionevole e viola l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (nella misura in cui enuncia un diritto fondamentale che rappresenta anche un principio generale di diritto).

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione della sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) del 5 ottobre 2017 e della massima secondo cui «la pendenza di un giudizio penale comporta la sospensione del giudizio amministrativo». La ricorrente afferma che la Commissione è vincolata dalla sentenza del 5 ottobre 2017 pronunciata dal giudice penale belga, il quale ha dichiarato i procedimenti irricevibili in mancanza di elementi idonei a comprovare i fatti contestati. La Commissione, che si era peraltro costituita parte civile dinanzi al giudice penale, avendo deciso di attendere l’esito del procedimento belga prima di adottare la decisione di recupero, era vincolata da detta pronuncia e dagli accertamenti compiuti dal giudice nazionale e ciò benché la sentenza del giudice belga non avesse efficacia di giudicato nei suoi confronti.

    4.

    Quarto motivo, relativo a manifesti errori di valutazione che inficerebbero la decisione impugnata. A tale riguardo, la ricorrente ritiene che i fatti contestati non siano stati chiaramente accertati e che non sussistano manifeste irregolarità, tanto meno gravi. La decisione impugnata si fonda su due relazioni dell’OLAF. Orbene, gli addebiti formulati dalla convenuta non sono accertati.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione delle istruzioni agli offerenti e dell’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002. La ricorrente ritiene che nessuno degli addebiti dedotti dalla convenuta nei suoi confronti verta sul fatto che essa avrebbe ottenuto informazioni riservate, avrebbe stipulato un accordo illecito con un concorrente o avrebbe influenzato il comitato di valutazione o l’amministrazione aggiudicatrice in sede di esame, chiarimento, valutazione o raffronto delle offerte. Pertanto, non sono soddisfatte né le condizioni dell’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 né quelle dell’articolo 13, lettera a), delle istruzioni agli offerenti.

    6.

    Sesto motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa per mancato rispetto del diritto della ricorrente ad essere ascoltata.

    7.

    Settimo motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione, del principio di esecuzione dei contratti secondo buona fede e del divieto di «abuso del diritto». A tal riguardo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha agito né con diligenza né in maniera imparziale.

    8.

    Ottavo motivo, relativo all’eccezione di illegittimità dell’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002, nella misura in cui esso viola il divieto generale di arricchimento senza giusta causa. Infatti, l’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 consente all’istituzione di recuperare integralmente gli importi versati nel corso dell’intero periodo di esecuzione del contratto, anche se quest’ultimo è stato interamente eseguito dal contraente. Il succitato articolo del regolamento finanziario del 2002 comporta che l’istituzione possa così godere di tutte le prestazioni fornite dal contraente senza che a quest’ultimo sia dovuto alcun pagamento. L’articolo de quo deve essere dichiarato illegittimo nella misura in cui consente all’istituzione di ottenere un ingiustificato beneficio patrimoniale a discapito del patrimonio del contraente.

    9.

    Nono motivo, dedotto in via subordinata, concernente la violazione dell’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 e del principio di proporzionalità. A parere della ricorrente, la valutazione da parte dell’istituzione deve essere compiuta in conformità dell’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002. Ciò significa che la Commissione non può applicare più sanzioni, dal momento che l’articolo di cui trattasi prevede un elenco non cumulativo di sanzioni. Inoltre, detta valutazione deve essere compiuta nel rispetto del principio di proporzionalità, dovendo l’istituzione garantire che la sua decisione sia proporzionale alla gravità dell’irregolarità considerata. Tale obbligo di proporzionalità costituisce un’espressione del principio di buona fede che si impone in sede di esecuzione dei contratti. Orbene, nel caso di specie ciò non si è verificato.


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