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Document 62019CN0439
Case C-439/19: Request for a preliminary ruling from the Satversmes tiesa (Latvia) lodged on 11 June 2019 — B v Latvijas Republikas Saeima
Causa C-439/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) l’11 giugno 2019 — B/Latvijas Republikas Saeima
Causa C-439/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) l’11 giugno 2019 — B/Latvijas Republikas Saeima
GU C 280 del 19.8.2019, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) l’11 giugno 2019 — B/Latvijas Republikas Saeima
(Causa C-439/19)
(2019/C 280/34)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Satversmes tiesa
Parti nel procedimento principale
Richiedente: B
Organo autore dell’atto di cui si discute la costituzionalità: Latvijas Republikas Saeima
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza», di cui all’articolo 10 del regolamento 2016/679 (1), debba essere interpretata nel senso che include il trattamento di informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali previsto nella norma controversa. |
2) |
Indipendentemente dalla risposta alla prima questione, se le disposizioni del regolamento 2016/679, in particolare il principio di «integrità e riservatezza» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del medesimo, debbano essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di stabilire che le informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali siano accessibili al pubblico e che i dati corrispondenti possano essere trattati mediante comunicazione degli stessi. |
3) |
Se i considerando 50 e 154, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 10 del regolamento 2016/679 e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c quater), della direttiva 2003/98/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che consente la trasmissione delle informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali a fini del loro riutilizzo. |
4) |
In caso di risposta affermativa a una qualsiasi delle questioni di cui sopra, se il principio del primato del diritto dell’Unione e il principio della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che potrebbe essere possibile applicare la norma controversa e mantenere i suoi effetti giuridici fino al passaggio in giudicato della decisione finale adottata dalla Corte costituzionale. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
(2) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU 2003, L 345, pag. 90).