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Document 62018TN0267

    Causa T-267/18: Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Icelands Foods/EUIPO — Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

    GU C 231 del 2.7.2018, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806150841955142018/C 231/472672018TC23120180702IT01ITINFO_JUDICIAL20180430373711

    Causa T-267/18: Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Icelands Foods/EUIPO — Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

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    C2312018IT3710120180430IT0047371371

    Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Icelands Foods/EUIPO — Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

    (Causa T-267/18)

    2018/C 231/47Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Icelands Foods Ltd (Deeside, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, J. Hertzog, C. Hill e J. Warner, sollicitors)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Íslandsstofa (Reykjavík, Islanda)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «INSPIRED BY ICELAND» — Domanda di registrazione n. 14 350 094

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

    Decisione impugnata: Decisione provvisoria della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2018 nel procedimento R 340/2017-5

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    condannare l’EUIPO e la controinteressata alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 71 del regolamento n. 2017/1001 per non aver deciso sull’appello;

    Violazione di una forma sostanziale ai sensi dell’articolo 72 del regolamento n. 2017/1001 in quanto, avendo deciso di rinviare la causa per il riesame del marchio controverso per motivi assoluti, statuendo anche previamente sull'applicabilità di motivi assoluti senza ascoltare il richiedente l'annullamento, comportandosi in tal modo in contrasto con il principio di audi alteram partem, la commissione di ricorso ha violato i principi di economia processuale e di equità.

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