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Document 62018CB0293

    C-293/18: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole 2 e 3 — Nozione di «lavoratore a tempo determinato» — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Comparabilità delle situazioni — Giustificazione — Indennità in caso di scioglimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva — Assenza di indennità alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato predottorale)

    GU C 280 del 19.8.2019, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 280/11


    Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

    (C-293/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 2 e 3 - Nozione di «lavoratore a tempo determinato» - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Comparabilità delle situazioni - Giustificazione - Indennità in caso di scioglimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva - Assenza di indennità alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato predottorale)

    (2019/C 280/13)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Superior de Justicia de Galicia

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

    Convenuti: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

    Dispositivo

    1)

    L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e in particolare la sua clausola 2, punto 1, e la sua clausola 3, punto 1, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori come quelli facenti parte del personale impiegato nell’ambito di contratti di tipo predottorale di cui si discute nel procedimento principale.

    2)

    La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, la quale non preveda il versamento di alcuna indennità ai lavoratori assunti sulla base di contratti di tipo predottorale, come quelli in discussione nel procedimento principale, alla scadenza del termine dei contratti stessi, mentre invece un’indennità viene concessa ai lavoratori a tempo indeterminato al momento dello scioglimento del loro contratto di lavoro per una ragione oggettiva.


    (1)  GU C 259 del 23.7.2018.


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