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Document 62018CA0619

    Causa C-619/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE — Stato di diritto — Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione — Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici — Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema — Applicazione ai giudici in carica — Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età subordinata al conseguimento di un’autorizzazione che dipende da una decisione discrezionale del presidente della Repubblica)

    GU C 280 del 19.8.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 280/9


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

    (Causa C-619/18) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici - Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema - Applicazione ai giudici in carica - Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età subordinata al conseguimento di un’autorizzazione che dipende da una decisione discrezionale del presidente della Repubblica)

    (2019/C 280/11)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, H. Krämer e S.L. Kalèda, agenti)

    Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Majcher e S. Żyrek, agenti)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica di Polonia, prevedendo, da un lato, l’applicazione della misura consistente nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ai giudici in carica nominati prima del 3 aprile 2018, e attribuendo, dall’altro, al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento di nuova fissazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

    2)

    La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

    3)

    L’Ungheria sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 427 del 26.11.2018.


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