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Document 62017CA0152

Causa C-152/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Rinvio pregiudiziale — Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali — Direttiva 2004/17/CE — Obbligo di revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto — Mancanza di un siffatto obbligo nella direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi all’articolo 56 TFUE e alla direttiva 2004/17/CE — Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro collegati all’attività di trasporto ferroviario — Articolo 3, paragrafo 3, TUE — Articoli 26, 57, 58 e 101 TFUE — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali — Irricevibilità — Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto dell’Unione — Incompetenza)

GU C 200 del 11.6.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250291897022018/C 200/211522017CJC20020180611IT01ITINFO_JUDICIAL20180419161722

Causa C-152/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Rinvio pregiudiziale — Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali — Direttiva 2004/17/CE — Obbligo di revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto — Mancanza di un siffatto obbligo nella direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi all’articolo 56 TFUE e alla direttiva 2004/17/CE — Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro collegati all’attività di trasporto ferroviario — Articolo 3, paragrafo 3, TUE — Articoli 26, 57, 58 e 101 TFUE — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali — Irricevibilità — Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto dell’Unione — Incompetenza)

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C2002018IT1620120180419IT0021162172

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Causa C-152/17) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali — Direttiva 2004/17/CE — Obbligo di revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto — Mancanza di un siffatto obbligo nella direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi all’articolo 56 TFUE e alla direttiva 2004/17/CE — Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro collegati all’attività di trasporto ferroviario — Articolo 3, paragrafo 3, TUE — Articoli 26, 57, 58 e 101 TFUE — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali — Irricevibilità — Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto dell’Unione — Incompetenza)»

2018/C 200/21Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA

Convenuta: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Dispositivo

La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, e i principi generali ad essa sottesi devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a norme di diritto nazionale, come quelle di cui al procedimento principale, che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva.


( 1 ) GU C 213 del 3.7.2017.

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