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Document 62016TA0364

Causa T-364/16: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a. / Commissione («Dumping — Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina — Modifica del codice addizionale TARIC per una società — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Incidenza diretta — Incidenza individuale — Ricevibilità — Effetti di una sentenza di annullamento — Regola del parallelismo delle forme»)

GU C 436 del 3.12.2018, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 436/35


Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a. / Commissione

(Causa T-364/16) (1)

((«Dumping - Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina - Modifica del codice addizionale TARIC per una società - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Incidenza diretta - Incidenza individuale - Ricevibilità - Effetti di una sentenza di annullamento - Regola del parallelismo delle forme»))

(2018/C 436/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice Repubblica ceca), e gli altri 12 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Demeneix e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 3 giugno 2016 di rimuovere la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il nuovo codice addizionale TARIC C 129, per tutti i codici della nomenclatura combinata menzionati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015, L 322, pag. 21).

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 3 giugno 2016 di rimuovere la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il codice addizionale TARIC C 129, per tutti i codici della nomenclatura combinata menzionati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, è annullata.

2)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.


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