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Document 62015TB0382

    Causa T-382/15: Ordinanza del Tribunale del 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e a./Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Energia nucleare — Aiuti in favore dell’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point — Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità»)

    GU C 419 del 14.11.2016, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 419/46


    Ordinanza del Tribunale del 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e a./Commissione

    (Causa T-382/15) (1)

    ((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Energia nucleare - Aiuti in favore dell’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point - Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità»))

    (2016/C 419/61)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: Greenpeace Energy eG (Amburgo, Germania) e gli altri 9 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: D. Fouquet e J. Nysten, avocats)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche e P. Němečková, agenti)

    Oggetto

    Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/658, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2)

    Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento presentate dalla NNB Generation Company Limited, dalla Repubblica slovacca, dalla Ungheria, dal Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica di Polonia.

    3)

    La Greenpeace Energy eG e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento.

    4)

    La Greenpeace Energy e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, la Commissione, la NNB Generation Company Limited, la Repubblica slovacca, l’Ungheria, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, la Repubblica francese, la Repubblica Ceca e la Repubblica di Polonia. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento


    (1)  GU C 337 del 12.10.2015


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