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Document 62015TB0382
Case T-382/15: Order of the General Court of 26 September 2016 — Greenpeace Energy and Others v Commission (Action for annulment — State aid — Nuclear energy — Aid in support of Hinkley Point C nuclear power station — Contract for difference, agreement of the Secretary of State and credit guarantee — Decision declaring the aid to be compatible with the internal market — Absence of any significant effect on a competitive position — Lack of individual concern — Inadmissibility)
Causa T-382/15: Ordinanza del Tribunale del 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e a./Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Energia nucleare — Aiuti in favore dell’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point — Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità»)
Causa T-382/15: Ordinanza del Tribunale del 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e a./Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Energia nucleare — Aiuti in favore dell’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point — Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità»)
GU C 419 del 14.11.2016, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/46 |
Ordinanza del Tribunale del 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e a./Commissione
(Causa T-382/15) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Energia nucleare - Aiuti in favore dell’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point - Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità»))
(2016/C 419/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Greenpeace Energy eG (Amburgo, Germania) e gli altri 9 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: D. Fouquet e J. Nysten, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/658, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento presentate dalla NNB Generation Company Limited, dalla Repubblica slovacca, dalla Ungheria, dal Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica di Polonia. |
3) |
La Greenpeace Energy eG e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento. |
4) |
La Greenpeace Energy e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, la Commissione, la NNB Generation Company Limited, la Repubblica slovacca, l’Ungheria, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, la Repubblica francese, la Repubblica Ceca e la Repubblica di Polonia. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento |