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Document 62015CN0192
Case C-192/15: Request for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands) lodged on 24 April 2015 — T.D. Rease, P. Wullems; other party: College bescherming persoonsgegevens
Causa C-192/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 24 aprile 2015 — T.D. Rease, P. Wullems/College bescherming persoonsgegevens
Causa C-192/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 24 aprile 2015 — T.D. Rease, P. Wullems/College bescherming persoonsgegevens
GU C 236 del 20.7.2015, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 24 aprile 2015 — T.D. Rease, P. Wullems/College bescherming persoonsgegevens
(Causa C-192/15)
(2015/C 236/35)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: T.D. Rease, P. Wullems
Resistente: College bescherming persoonsgegevens
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’incarico affidato al di fuori dell’UE ad un’agenzia investigativa stabilita nell’UE da un responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale e lettera d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), di avvalersi di strumenti per il trattamento di dati personali sul territorio di uno Stato membro rientri nella nozione di ricorrere a strumenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva medesima; |
2) |
Se la direttiva 95/46/CE […], segnatamente il suo articolo 28, paragrafi 3 e 4, in considerazione degli obiettivi della direttiva, lasci alle autorità nazionali la discrezionalità, ai fini dell’attuazione della tutela del singolo prevista dalla direttiva affidata all’autorità di controllo, di stabilire priorità dalle quali discende che detta tutela non viene attuata nel caso in cui sia soltanto un individuo o un gruppo ristretto a lamentare la violazione della direttiva. |