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Document 62015CA0221

    Causa C-221/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Procedimento penale a carico di Etablissements Fr. Colruyt NV (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2011/64/UE — Articolo 15, paragrafo 1 — Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco lavorato — Normativa nazionale che vieta la vendita di tali prodotti da parte dei venditori al dettaglio a prezzi inferiori a quelli indicati dal bollo fiscale — Libera circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE — Modalità di vendita — Articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE)

    GU C 419 del 14.11.2016, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 419/19


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Procedimento penale a carico di Etablissements Fr. Colruyt NV

    (Causa C-221/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/64/UE - Articolo 15, paragrafo 1 - Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco lavorato - Normativa nazionale che vieta la vendita di tali prodotti da parte dei venditori al dettaglio a prezzi inferiori a quelli indicati dal bollo fiscale - Libera circolazione delle merci - Articolo 34 TFUE - Modalità di vendita - Articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE))

    (2016/C 419/23)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hof van beroep te Brussel

    Imputato nella causa principale

    Etablissements Fr. Colruyt NV.

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dal produttore o dall’importatore.

    2)

    L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dall’importatore.

    3)

    L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco ad un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti.


    (1)  GU C 262 del 10.8.2015.


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