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Document 62014TN0764

Causa T-764/14: Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — European Dynamics Luxembourg ed Evropaïki Dynamiki/Commissione

GU C 26 del 26.1.2015, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 26/38


Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — European Dynamics Luxembourg ed Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-764/14)

(2015/C 026/49)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) ed Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti M. Sfyri e I. Ampazis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea Ares(2014) 2903214, del 5 settembre 2014, con la quale la Commissione ha respinto l’offerta delle ricorrenti nel contesto della gara d’appalto a procedura ristretta EuropeAid/135040/C/SER/MULTI;

disporre il ripristino dello status quo ante e

condannare la Commissione alla totalità delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono quanto segue.

A loro avviso, la decisione impugnata deve essere annullata, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, per i seguenti motivi:

 

In primo luogo, l’esperienza dei partecipanti è stata valutata nel corso della procedura di assegnazione, ancorché fosse già stata esaminata in fase di preselezione.

 

In secondo luogo, la Commissione ha infranto l’obbligo di motivare la propria decisione avendo fornito spiegazioni insufficienti per la classificazione dell’offerta tecnica delle ricorrenti e non avendo comunicato l’intera composizione del consorzio vincitore e le caratteristiche essenziali dell’offerta economica.

 

In terzo luogo, la Commissione è incorsa in una serie di errori manifesti di valutazione riguardo all’offerta tecnica delle ricorrenti, infrangendo al tempo stesso il principio della parità di trattamento dei partecipanti.

 

In quarto luogo, la Commissione ha violato il regolamento finanziario e il principio di trasparenza ivi previsto.


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