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Document 62014TN0755
Case T-755/14: Action brought on 14 November 2014 — Herbert Smith Freehills/Commission
Causa T-755/14: Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Herbert Smith Freehills/Commissione
Causa T-755/14: Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Herbert Smith Freehills/Commissione
GU C 26 del 26.1.2015, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/37 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Herbert Smith Freehills/Commissione
(Causa T-755/14)
(2015/C 026/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Herbert Smith Freehills LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Wytinck, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione GESTDEM 2014/2070 della Commissione europea, del 24 settembre 2014; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione GESTDEM 2014/2070, del 24 settembre 2014, nella quale la Commissione ha respinto la sua domanda di accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1), ad alcuni documenti riguardanti l’adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (2).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto nessuno dei documenti non divulgati identificati dalla Commissione rientra nell’ambito dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto alcuni documenti non divulgati identificati dalla Commissione non rientrano nell’ambito dell’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti identificati a seguito della domanda di accesso presentata dalla ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).