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Document 62014CN0358

    Causa C-358/14: Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

    GU C 315 del 15.9.2014, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 315/42


    Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-358/14)

    2014/C 315/69

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

    Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare gli articoli 2, punto 25, 6, paragrafo 2, lettera b), 7, paragrafi da 1 a 5, paragrafo 7, prima frase e paragrafi da 12 a 14 nonché l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1)

    condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Nel suo ricorso la Repubblica di Polonia afferma che le disposizioni impugnate contengono una regolamentazione nuova e complessa, prevista per la prima volta nella direttiva 2014/40/UE, che, con l’istituzione di un divieto di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco dall’aroma caratterizzante nonché di misure che accompagnano tale divieto, mira alla totale eliminazione dal mercato interno di tali prodotti, tra i quali le sigarette al mentolo. In considerazione della quota che le sigarette al mentolo rappresentano nel mercato dei prodotti del tabacco dell’Unione europea, detto divieto comporterà gravissimi effetti sulla produzione di sigarette al mentolo.

    Avverso le disposizioni impugnate la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi di ricorso:

     

    Primo motivo: violazione dell’articolo 114 TFUE. Il divieto di immissione sul mercato delle sigarette al mentolo è stato introdotto nonostante l’assenza, nelle legislazioni nazionali, di divergenze che possano limitare la circolazione delle merci. Tale divieto non contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno, anzi, al contrario, determina il sorgere di barriere che non esistevano prima dell’adozione della direttiva.

     

    Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità. Il divieto di immissione sul mercato delle sigarette al mentolo non è idoneo a conseguire le finalità della direttiva. Tale divieto viola inoltre l’esigenza secondo la quale le misure adottate devono essere necessarie alla realizzazione delle finalità perseguite. I costi dell’introduzione di tale divieto eccedono significativamente i vantaggi che se ne potrebbero eventualmente ottenere.

     

    Terzo motivo: violazione del principio di sussidiarietà. Il divieto di immissione nel mercato delle sigarette al mentolo viola il principio di sussidiarietà in quanto la questione del consumo delle sigarette al mentolo, tanto sotto il profilo dell’impatto sulla salute quanto sotto il profilo degli eventuali costi sociali ed economici del divieto di vendita delle stesse, ha carattere locale, limitato a un gruppo ristretto di Stati membri. Tale questione dovrebbe pertanto essere risolta a livello nazionale, esclusivamente in quegli Stati in cui il consumo e la produzione di tali prodotti sono elevati.


    (1)  GU L 127, pag. 1


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