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Document 62014CA0574

Causa C-574/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Accordi a lungo termine per la vendita di elettricità — Compensazioni versate in caso di risoluzione volontaria — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno — Verifica della legittimità di un aiuto da parte del giudice nazionale — Adeguamento annuale dei costi non recuperabili — Momento della presa in considerazione dell’appartenenza di un produttore di energia a un gruppo di imprese)

GU C 419 del 14.11.2016, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Causa C-574/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Accordi a lungo termine per la vendita di elettricità - Compensazioni versate in caso di risoluzione volontaria - Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno - Verifica della legittimità di un aiuto da parte del giudice nazionale - Adeguamento annuale dei costi non recuperabili - Momento della presa in considerazione dell’appartenenza di un produttore di energia a un gruppo di imprese))

(2016/C 419/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Convenuto: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Dispositivo

1)

L’articolo 107 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/287/CE della Commissione, del 25 settembre 2007, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Polonia nell’ambito di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità e all’aiuto di Stato che la Polonia prevede di concedere a titolo di compensazione per la risoluzione volontaria di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, qualora la Commissione europea abbia esaminato un programma di aiuti di Stato alla luce della comunicazione della Commissione, del 26 luglio 2001, relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili e l’abbia ritenuto compatibile con il mercato interno prima della sua attuazione, le autorità e i giudici nazionali procedano a loro volta, al momento dell’attuazione dell’aiuto di cui trattasi, alla verifica della sua compatibilità con i principi enunciati in tale metodo.

2)

L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione 2009/287, letto alla luce della comunicazione della Commissione, del 26 luglio 2001, relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili, deve essere interpretato nel senso che esso richiede, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, che, nel determinare l’adeguamento annuale della compensazione dei costi non recuperabili da versare a un produttore appartenente a un gruppo di imprese, si tenga conto di tale appartenenza e, pertanto, del risultato finanziario di tale gruppo alla data in cui tale adeguamento è effettuato.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


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