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Document 62014CA0304

Causa C-304/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (London — Regno Unito) — Secretary of State for the Home Department/CS (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 TFUE — Cittadino di uno Stato terzo con un figlio minore in tenera età a carico, cittadino dell’Unione — Diritto di soggiorno nello Stato membro del quale il minore è cittadino — Condanne penali del genitore — Decisione di allontanamento del genitore che comporta l’allontanamento indiretto del minore)

GU C 419 del 14.11.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (London — Regno Unito) — Secretary of State for the Home Department/CS

(Causa C-304/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 20 TFUE - Cittadino di uno Stato terzo con un figlio minore in tenera età a carico, cittadino dell’Unione - Diritto di soggiorno nello Stato membro del quale il minore è cittadino - Condanne penali del genitore - Decisione di allontanamento del genitore che comporta l’allontanamento indiretto del minore))

(2016/C 419/03)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: CS

Dispositivo

L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prescriva l’espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un cittadino di quest’ultimo che abbia subito una condanna penale, anche quando tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera età, cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante dalla nascita senza aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorché l’espulsione dell’interessato obbligherebbe il minore ad abbandonare il territorio dell’Unione europea, così privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto cittadino dell’Unione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della società di detto Stato membro, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 315 del 15.9.2014.


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