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Document 62013CA0138

    Causa C-138/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland, (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Protocollo addizionale — Articolo 41, paragrafo 1 — Diritto di soggiorno dei familiari di cittadini turchi — Normativa nazionale che esige la prova di conoscenze linguistiche di base per il familiare che intenda fare ingresso nel territorio nazionale — Ammissibilità — Direttiva 2003/86/CE — Ricongiungimento familiare — Articolo 7, paragrafo 2 — Compatibilità)

    GU C 315 del 15.9.2014, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 315/11


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland,

    (Causa C-138/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Protocollo addizionale - Articolo 41, paragrafo 1 - Diritto di soggiorno dei familiari di cittadini turchi - Normativa nazionale che esige la prova di conoscenze linguistiche di base per il familiare che intenda fare ingresso nel territorio nazionale - Ammissibilità - Direttiva 2003/86/CE - Ricongiungimento familiare - Articolo 7, paragrafo 2 - Compatibilità))

    2014/C 315/15

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Berlin

    Parti

    Ricorrente: Naime Dogan

    Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

    Dispositivo

    L’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all’accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore, dev’essere interpretato nel senso che la clausola di standstill enunciata in tale disposizione osta a una misura di diritto interno, introdotta successivamente all’entrata in vigore di detto protocollo addizionale nello Stato membro interessato, che impone ai coniugi di cittadini turchi residenti in detto Stato membro, che intendono fare ingresso nel territorio di tale Stato per ricongiungimento familiare, la condizione di provare previamente l’acquisizione di conoscenze elementari della lingua ufficiale di tale Stato membro.


    (1)  GU C 171 del 15.6.2013.


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