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Document 62012TN0406
Case T-406/12 P: Appeal brought on 21 March 2013 by BG against the judgment of the Civil Service Tribunal of 17 July 2012 in Case F-54/11, BG v Ombudsman
Causa T-406/12 P: Impugnazione proposta il 21 marzo 2013 da BG avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 luglio 2012 , causa F-54/11, BG/Mediatore
Causa T-406/12 P: Impugnazione proposta il 21 marzo 2013 da BG avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 luglio 2012 , causa F-54/11, BG/Mediatore
GU C 156 del 1.6.2013, p. 44–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/44 |
Impugnazione proposta il 21 marzo 2013 da BG avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 luglio 2012, causa F-54/11, BG/Mediatore
(Causa T-406/12 P)
2013/C 156/82
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BG (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)
Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 17 luglio 2012 nella causa F-54/11; |
— |
accogliere, di conseguenza, le conclusioni della ricorrente in primo grado dirette ad ottenere, pertanto,
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— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sullo snaturamento degli atti al fascicolo nell’ambito del controllo del rispetto della procedura disciplinare operato dal TFP, e, in particolare, sulla violazione dell’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto il TFP avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «procedimento penale» [nel testo francese: «poursuites pénales», vale a dire «azione penale»] (con riferimento ai punti 68 e segg, della sentenza impugnata). |
2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione nell’ambito del controllo dell’obbligo di motivazione e sullo snaturamento degli atti al fascicolo, poiché il TFP ha concluso che il Mediatore non ha violato l’obbligo di motivazione nel discostarsi dal parere della commissione di disciplina (con riferimento ai punti 102 e 103 della sentenza impugnata). |
3) |
Terzo motivo, vertente su una violazione nel controllo dell’errore manifesto di valutazione, sulla violazione del principio di proporzionalità, nonché su uno snaturamento del fascicolo, in quanto il TFP ha concluso che il Mediatore non ha violato il principio di proporzionalità infliggendo alla ricorrente la sanzione più grave prevista nello Statuto (con riferimento ai punti da 115 a 130 della sentenza impugnata). |
4) |
Quarto motivo, vertente su una violazione nell’ambito del controllo del rispetto del principio di parità di trattamento fra uomini e donne e su una violazione, da parte del TFP, dell’obbligo di motivazione, in quanto il TFP non avrebbe esaminato se lo stato di gravidanza della ricorrente, cui il suo gesto sarebbe connesso, avrebbe comportato o costituito una discriminazione indiretta della ricorrente (con riferimento ai punti 139 e segg. della sentenza impugnata). |