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Document 62009CN0358

Causa C-358/09 P: Impugnazione proposta il 7 settembre 2009 dalla DSV Road NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 8 luglio 2009 , causa T-219/07, DSV Road NV/Commissione delle Comunità europee

GU C 297 del 5.12.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/17


Impugnazione proposta il 7 settembre 2009 dalla DSV Road NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 8 luglio 2009, causa T-219/07, DSV Road NV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-358/09 P)

2009/C 297/22

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: DSV Road NV (rappresentanti: A. Poelmans e G. Preckler, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La DSV Road NV chiede che la Corte di giustizia voglia:

dichiarare l’impugnazione della ricorrente ricevibile e fondata;

Conseguentemente, annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2009, causa T-219/07;

e, in quanto la Corte, in caso di annullamento, decidesse di trattare essa stessa la causa in esame:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 24 aprile 2007, relativa alla domanda del Regno del Belgio nota come caso REC 05/02, C(2007)1776, con la quale si stabilisce che i dazi doganali per l’importo di EUR 168 004,65, che sono oggetto della domanda del Regno del Belgio 12 agosto 2002, devono essere recuperati e che non è giustificato lo sgravio di dazi doganali per l’importo di EUR 168 004,65, che sono oggetto della domanda del Regno del Belgio 12 agosto 2002;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

1)

Sull’art. 220, n. 2, lett. b), CDC (1)

Primo motivo: applicando l’art. 220, n. 2, lett. b), CDC il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia su detto articolo nella sentenza 9 marzo 2006 (2), in particolare per quanto riguarda l’adempimento dell’onere della prova relativamente alla circostanza che il rilascio dei certificati inesatti sia imputabile all’inesatta interpretazione dei fatti da parte dell’esportatore, onere che, in base alla citata sentenza, grava inequivocabilmente sulle autorità doganali che intendono procedere al recupero a posteriori, le quali devono altresì soddisfarlo per mezzo di documentazione a sostegno oggettiva e originale.

Per tale ragione il Tribunale avrebbe travisato l’art. 220, n. 2, lett. b) CDC e, di conseguenza, avrebbe applicato erroneamente il diritto comunitario, così violandolo. Spetta pertanto alla Corte anche rimediare a questa situazione di errata applicazione del diritto.

Secondo motivo: in ogni caso il Tribunale, valutando la prova sottopostagli, avrebbe adottato un’ottica sbagliata, poiché la prova in questione non soddisferebbe le prescrizioni dell’art. 220, n. 2, lett. b), CDC, come interpretati e chiariti dalla Corte di giustizia nella sentenza 9 marzo 2006 (3).

In tal modo il Tribunale avrebbe qualificato giuridicamente inesatta la prova sottopostagli e pertanto avrebbe violato il diritto comunitario (4).

Inoltre, occorre constatare che il Tribunale, valutando la prova, si è pronunciato in maniera contraddittoria, e quindi anche paradossale. Detto Tribunale, infatti, avrebbe considerato il materiale probatorio a disposizione, da un lato, adeguato rispetto all’adempimento da parte della Commissione dell’onere della prova a suo carico relativo alla circostanza che il rilascio dei certificati inesatti fosse imputabile all’inesatta interpretazione dei fatti da parte dell’esportatore, e, dall’altro, avrebbe ritenuto corretto respingere come insufficiente l’argomento a sostegno della prova richiesta a nome della ricorrente, che le autorità doganali tailandesi sapevano o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere che i beni non potevano godere del trattamento preferenziale.

Spetta alla Corte sanzionare, per carenza di motivazione, gli eventuali errori commessi dal Tribunale nella lettura e nella valutazione dei documenti del procedimento addotti come prova.

2)

Sull’art. 239 CDC

Motivo unico: il Tribunale, sulla base di un’errata applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), CDC, relativamente agli errori commessi nella valutazione dei documenti del procedimento addotti come prova, avrebbe a torto dichiarato che le circostanze in cui si trova la ricorrente non costituiscono una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 CDC.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Causa C-293/04, Beemsterboer, Racc. pag. I-2263.

(3)  Cit.

(4)  Ordinanza della Corte 11 luglio 1996, causa C-325/94 P, An Taisce e WWF UK/Commissione, Racc. pag. I-3727, punti 28 e 30.


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