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Document 62009CA0230
Joined Cases C-230/09 and C-231/09: Judgment of the Court (First Chamber) of 5 May 2011 (references for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) — Hauptzollamt Koblenz v Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09) v Theodor Aissen, Hermann Rohaan (Agriculture — Milk and dairy sector — Regulation (EC) No 1788/2003 — Levy in the milk and dairy sector — Regulation (EC) No 1782/2003 — Direct support schemes under the common agricultural policy — Transfer of individual reference quantities — Repercussions on the calculation of the levy — Repercussions on the calculation of the dairy premium)
Cause riunite C-230/09 e C-231/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg/Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09) [Agricoltura — Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Regolamento (CE) n. 1788/2003 — Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune — Trasferimento di quantitativi di riferimento individuali — Ripercussioni sul calcolo del prelievo — Ripercussioni sul calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari]
Cause riunite C-230/09 e C-231/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg/Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09) [Agricoltura — Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Regolamento (CE) n. 1788/2003 — Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune — Trasferimento di quantitativi di riferimento individuali — Ripercussioni sul calcolo del prelievo — Ripercussioni sul calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari]
GU C 194 del 2.7.2011, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg/Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09)
(Cause riunite C-230/09 e C-231/09) (1)
(Agricoltura - Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 1788/2003 - Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune - Trasferimento di quantitativi di riferimento individuali - Ripercussioni sul calcolo del prelievo - Ripercussioni sul calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari)
2011/C 194/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrenti: Hauptzollamt Koblenz (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)
Convenuti: Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09)
con l’intervento di: Bundesministerium der Finanzen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 5, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123) — Ricostituzione del quantitativo di riferimento di latte nel corso del periodo di riferimento a seguito della risoluzione di un contratto di affitto agrario — Questione della considerazione, per determinare il quantitativo di riferimento disponibile per il locatore, del quantitativo già trasferito dall’ex affittuario nel corso del periodo di riferimento
Dispositivo
1) |
L’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217, deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1o aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di quantitativo di riferimento individuale, impiegata in questa disposizione, non consente di prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo. |
2) |
Una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene effettuata la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in particolare, i principi generali del diritto dell’Unione nonché gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero. |
3) |
Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata nell’ambito dell’esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento. Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero avuto l’unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della riassegnazione di cui trattasi. |
4) |
La nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2005, n. 118, che corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretata nel senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario, la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da prelievo. |