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Document 62006CA0507
Case C-507/06: Judgment of the Court (Second Chamber) of 21 February 2008 (reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Innsbruck) — Malina Klöppel v Tiroler Gebietskrankenkasse (Entitlement to childcare allowance in Austria — Periods of drawing family benefits in another Member State not taken into account — Regulation (EEC) No 1408/71)
Causa C-507/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse (Diritto all'assegno austriaco per la cura dei figli — Periodi di riscossione di prestazioni familiari in un altro Stato membro non presi in considerazione — Regolamento (CEE) n. 1408/71)
Causa C-507/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse (Diritto all'assegno austriaco per la cura dei figli — Periodi di riscossione di prestazioni familiari in un altro Stato membro non presi in considerazione — Regolamento (CEE) n. 1408/71)
GU C 92 del 12.4.2008, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 92/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse
(Causa C-507/06) (1)
(Diritto all'assegno austriaco per la cura dei figli - Periodi di riscossione di prestazioni familiari in un altro Stato membro non presi in considerazione - Regolamento (CEE) n. 1408/71)
(2008/C 92/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck
Parti
Ricorrente: Malina Klöppel
Convenuta: Tiroler Gebietskrankenkasse
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Innsbruck — Interpretazione dell'art. 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 (GU L 187, pag. 1) e dell'art. 10, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2002, n. 410 (GU L 62, pag. 17) — Diritto all'assegno di custodia di figli — Possibilità di estendere da trenta a trentasei mesi il periodo di attribuzione in caso di passaggio della custodia e di concessione dell'assegno all'altro genitore — Mancato calcolo dei periodi, compiuti dal padre insieme alla madre, di attribuzione di un analogo assegno erogato all'altro genitore in un altro Stato membro
Dispositivo
L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, osta a che uno Stato membro rifiuti di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una prestazione familiare quale l'assegno austriaco per la cura dei figli, il periodo di riscossione di un'analoga prestazione in un altro Stato membro allo stesso modo che se tale periodo fosse stato compiuto nel proprio territorio.