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Documento 52020IP0328

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019 (2019/2199(INI))

GU C 425 del 20.10.2021, pagg. 107–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 425/107


P9_TA(2020)0328

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019 (2019/2199(INI))

(2021/C 425/12)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC),

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),

visti l'agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

visti i riferimenti fatti nelle precedenti relazioni alla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,

visto l'articolo 20 della Carta, che stabilisce che tutte le persone sono uguali davanti alla legge,

visto l'articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione,

visto l'obbligo dell'UE di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE,

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1) («direttiva sull'uguaglianza razziale»),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2),

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (3),

vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (4),

visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (5),

visto il dibattito della sessione plenaria a Strasburgo sulle urgenti misure necessarie per affrontare il problema dei senzatetto in Europa, tenutosi il 13 gennaio 2020,

visto il principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali, il quale sancisce che «le persone in stato di bisogno hanno diritto di avere accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità»,

visto l'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto all'abitazione,

visto l'articolo 34, paragrafo 3, della Carta, il quale sancisce il diritto all'assistenza sociale e abitativa al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,

vista la relazione della Commissione del 2019 sulla povertà lavorativa (6),

vista la relazione della FRA dal titolo «Combating child poverty: an issue of fundamental rights» (Lotta alla povertà infantile: una questione di diritti fondamentali),

vista la risoluzione n. 2280 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dell'11 aprile 2019 sulla situazione dei migranti e dei rifugiati sull'isola greca (7),

vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (8),

visto l'articolo 2 della Carta sociale europea riveduta sul diritto ad eque condizioni di lavoro,

visto l'articolo 31 della Carta su condizioni di lavoro giuste ed eque,

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 aprile 2019 sulla politica economica della zona euro (2019/C 136/01),

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro (9),

vista la strategia dell'UE per la gioventù per il periodo 2019-2027, basata sulla risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018,

vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (10),

vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (11),

vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (12),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime» (COM(2018)0777),

viste l'ottava relazione generale sulle attività del gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) (13) e le relazioni di suddetto gruppo relative all'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani da parte di tutti gli Stati membri (14),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 28 novembre 2018, intitolata «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773) (15),

visto il principio 16 del pilastro europeo dei diritti sociali, che sottolinea il diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili,

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (16),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sugli orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria (17),

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti (18),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dell'ottobre 2014 sulle alternative alla detenzione dei minori migranti (RES 2020),

vista la raccomandazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del giugno 2019 dal titolo «Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean» (Vite salvate. Diritti protetti. Colmare le lacune in materia di protezione dei rifugiati e migranti nel Mediterraneo) (19),

visti la relazione 2019 sui diritti fondamentali redatta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'aggiornamento del giugno 2019 della nota della FRA dal titolo «NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations» (Navi di ONG coinvolte in operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e indagini penali) (20),

vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione (21),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo (22),

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015 in occasione della Giornata internazionale dei rom — antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (23),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo (24),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo (25),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa (26),

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «Roma women in nine EU countries» (Donne rom in nove Stati membri dell'UE),

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea (27),

vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE (28),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite (29),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati (30),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa (31),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (32),

vista la sua risoluzione legislativa del 17 gennaio 2019 sulla protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto negli Stati membri (33),

vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2019 dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione — Programma d'azione» (COM(2019)0343),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, intitolata «Relazione sullo Stato di diritto 2020 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2020)0580) e i suoi 27 capitoli per paese sullo Stato di diritto negli Stati membri (SWD(2020)0300-0326), che affrontano l'impatto delle misure adottate dagli Stati membri in relazione alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali,

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali (34),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza (35),

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (36),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia (37),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30o anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (38),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (39),

vista la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (40),

vista la relazione annuale 2018 della Commissione sull'elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI,

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI (41),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (42),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria (43),

vista la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 19 dicembre 2017, relativa alla causa «A.R. e L.R. contro Svizzera» (22338/15), in cui si affermava che un'educazione sessuale completa persegue le finalità legittime di protezione della salute pubblica, di tutela del minore dalla violenza sessuale e di preparazione dei minori alle realtà sociali e che pertanto non ha riconosciuto l'obbligo da parte degli Stati membri di consentire ai genitori di sottrarre i propri figli a tale educazione,

vista la causa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante Sh.D. e altri contro Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia (44), la quale afferma che l'estrema vulnerabilità dei minori dovrebbe prevalere sull'irregolarità del loro stato mediante misure necessarie adottate ai fini della loro protezione e che le autorità hanno violato l'articolo 5 applicando automaticamente il regime di custodia cautelare senza prendere in considerazione alternative alla detenzione o l'obbligo ai sensi del diritto dell'UE di evitare la detenzione dei minori (45),

viste la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 3 ottobre 2019, sulla violenza ostetrica e ginecologica (RES 2306) e la relativa relazione della commissione per l'uguaglianza e la non discriminazione del Consiglio d'Europa del 12 settembre 2019, in cui l'Assemblea invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa a contrastare la violenza ginecologica e ostetrica e fornisce raccomandazioni su come agire in tal senso,

visto il documento tematico intitolato «Women's sexual and reproductive health and rights in Europe» (2017) (Salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle donne in Europa) del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa,

vista la relazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa a seguito della sua visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019 (46),

vista la risoluzione 2299 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle politiche e le pratiche di respingimento nei Paesi membri del Consiglio d'Europa (47),

viste le relazioni delle ONG nazionali, europee e internazionali, nonché le relazioni della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa,

visti i lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul («Convenzione di Istanbul»),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (48),

visti i lavori della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni,

vista la relazione annuale 2018 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (49),

viste le relazioni 2018 e 2019 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (50),

visti il documento dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «Civil society space: views of organisations» (Spazio della società civile: punti di vista delle organizzazioni), nonché la relazione della FRA dal titolo «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Sfide cui fanno fronte le organizzazioni della società civile che operano in materia di diritti umani nell'UE),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,

vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0226/2020),

A.

considerando che l'UE non è soltanto un'unione monetaria ma anche sociale, come sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani, dalla Carta sociale europea e dal pilastro europeo dei diritti sociali; che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali come quelli definiti dalla Carta sociale europea; che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, definiti all'articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta, nonché integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani; che la Carta è una fonte di diritto primario dell'UE; che l'Unione non ha ancora aderito alla CEDU, nonostante sia tenuta a farlo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE;

B.

considerando che tali valori sono condivisi da tutti gli Stati membri e dovrebbero essere rispettati e promossi attivamente dall'UE e da ciascuno Stato membro in tutte le loro politiche, sia interne che esterne, in modo coerente; che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la protezione dei diritti fondamentali e che gli Stati membri hanno la responsabilità ultima di salvaguardare i diritti umani di tutti i cittadini;

C.

considerando che l'articolo 17 TUE sancisce che la Commissione deve vigilare sull'applicazione dei trattati; che il rifiuto da parte di uno Stato membro di rispettare pienamente il diritto dell'UE, la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura e la prevedibilità dell'intervento statale mina la credibilità dell'UE; che una magistratura indipendente, la libertà di espressione e di informazione e il pluralismo dei media sono componenti fondamentali dello Stato di diritto;

D.

considerando che nel 2018 e nel 2019 l'UE ha affrontato sfide impegnative ed eterogenee, tutte intrinsecamente connesse, in relazione alla protezione dei diritti fondamentali, allo Stato di diritto e alla democrazia; che dall'indagine speciale Eurobarometro della Commissione europea del marzo 2019 emerge che la conoscenza della Carta rimane bassa; che secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel 2018 sono state riscontrate non solo violazioni dei diritti umani in tutta l'UE, ma anche il rifiuto dei sistemi di protezione dei diritti umani nel loro complesso (51);

E.

considerando che è necessaria una migliore promozione della Carta, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, al fine di renderne più efficaci le disposizioni e promuoverla come fonte positiva di interpretazione; che potrebbe essere vantaggioso un maggiore scambio di informazioni sulle esperienze e sugli approcci riguardanti l'utilizzo della Carta tra giudici, associazioni di avvocati e amministrazioni pubbliche all'interno degli Stati membri, nonché oltre i confini nazionali, anche avvalendosi, dove opportuno, delle opportunità di finanziamento esistenti, come quelle previste dal programma Giustizia, e di programmi di formazione mirati per gli operatori del diritto;

F.

considerando che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e danneggia tutti gli Stati membri e l'UE nel suo insieme; che l'attuazione della normativa anticorruzione rimane disomogenea tra gli Stati membri;

G.

considerando che l'aumento del lavoro precario e della disoccupazione giovanile è profondamente preoccupante e può comportare effetti negativi duraturi sui diritti sanciti dall'articolo 31 della Carta;

H.

considerando che i diritti dei minori sono sanciti dalla Carta; che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione cruciale in tutte le azioni dell'UE e il principio dell'interesse superiore del minore dovrebbe essere rispettato integralmente in tutte le normative, le sentenze dei tribunali e le decisioni dei governi a tutti i livelli; che gli Stati membri dovrebbero assicurare il diritto all'istruzione per tutti i bambini nell'UE e proteggerli da qualsiasi forma di discriminazione;

I.

considerando che la violenza di genere in tutte le sue forme, comprese le molestie e la violenza sul posto di lavoro, a casa e online, è una violazione dei diritti fondamentali che riguarda tutti i livelli della società, indipendentemente dall'età, dall'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale e dal paese di origine o di residenza, e rappresenta un ostacolo considerevole all'uguaglianza tra donne e uomini; che ben 11 Stati membri non forniscono dati sulle donne vittime di omicidio intenzionale da parte di un partner o di un membro della famiglia (52);

J.

considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che vari tipi di degrado ambientale possono determinare violazioni dei diritti umani, tra cui il diritto alla vita, alla vita privata e familiare, il divieto di trattamenti inumani e degradanti e il pacifico godimento della casa (53); che le ingiustizie ambientali sono regolarmente legate ai rischi per la salute e alle conseguenze negative per il benessere e che talune comunità e gruppi, compresi i gruppi svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, nonché le persone nere, le persone di colore e le minoranze etniche, sono colpiti in modo sproporzionato dagli oneri ambientali;

K.

considerando che l'accesso alla giustizia è un diritto fondamentale e che l'impunità rappresenta un ostacolo significativo per il recupero e la protezione delle vittime;

L.

considerando che negli ultimi anni vi è stato un regresso organizzato nei confronti dei diritti delle donne e delle ragazze e che alcuni Stati membri hanno cercato di fare un passo indietro nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, tra cui le tutele giuridiche esistenti per l'accesso delle donne all'assistenza in caso di aborto, ivi compresa l'introduzione di precondizioni regressive prima che l'aborto possa avere luogo, come le consulenze non obiettive o i periodi di attesa obbligatori, l'assenza di garanzia in merito all'eliminazione degli ostacoli che impediscono in pratica l'accesso all'aborto, nonché i tentativi di vietare completamente l'aborto o rimuovere le basi giuridiche esistenti per l'aborto; che in alcuni Stati membri vi sono stati tentativi di limitare o vietare l'educazione sessuale e gli studi di genere e di promuovere campagne contro la Convenzione di Istanbul negando l'esistenza della violenza di genere; che l'arretramento dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere è spesso legato a un più ampio deterioramento della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

M.

considerando che i casi di violenza ginecologica e ostetrica vengono denunciati in misura crescente in diversi Stati membri (54); che i diritti delle donne in tutta la loro diversità sono tutelati a norma del trattato, ivi comprese le donne rom, le donne nere, le donne di colore, le donne LGBTI e le donne con disabilità; che le donne rom sono particolarmente colpite per quanto riguarda i diritti delle donne e si trovano spesso ad affrontare forme estreme di molestie verbali, fisiche, psicologiche e razziali nei contesti legati alla salute riproduttiva; che le persone rom subiscono altresì una segregazione etnica nelle strutture di assistenza sanitaria materna e vengono ospitate in stanze separate con bagni e servizi di ristorazione separati; che in alcuni Stati membri le persone rom sono soggette a pratiche sistematiche di sterilizzazione forzata e non hanno potuto ottenere risarcimenti adeguati, tra cui compensazioni, per le conseguenti violazioni dei loro diritti umani;

N.

considerando che l'UE ha assistito alla diffusione del razzismo, dell'intolleranza, dell'estremismo, della xenofobia, e dei sentimenti islamofobici, antisemiti e anti rom che si sono normalizzati in alcuni Stati membri e sono accolti da leader di opinione e politici in tutta l'UE, favorendo un clima sociale che offre un terreno fertile alla proliferazione del razzismo, delle discriminazioni e dei reati generati dall'odio; che i musulmani, ivi comprese le donne musulmane, continuano a risentire della diffusione dell'ostilità e dell'intolleranza in molti paesi dell'UE (55); che, nella sua relazione del 2019, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha riscontrato in molti paesi pratiche istituzionali, politiche e leggi discriminatorie; che la lotta contro il terrorismo e le politiche antiterrorismo non dovrebbero condurre a una discriminazione generale nei confronti di talune comunità; che la FRA ha creato, nel dicembre 2018, la prima banca dati dedicata relativa all'odio anti-islamico; che l'antisemitismo sembra essere in aumento, come dimostrato dalla relazione del 4 luglio 2019 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e che vari Stati membri segnalano un aumento dei reati motivati dall'antisemitismo; che le minoranze etniche e religiose si trovano spesso ad affrontare molestie verbali, fisiche, psicologiche e razziali; che è essenziale sviluppare l'istruzione e la formazione per favorire il pensiero critico, fornire strumenti per individuare tutte le forme di discriminazione e intolleranza e promuovere l'alfabetizzazione digitale;

O.

considerando che il maggiore ricorso da parte degli Stati alle nuove tecnologie, ad esempio la polizia predittiva e l'utilizzo del riconoscimento facciale, presenta una serie di rischi, soprattutto per le minoranze razziali in Europa;

P.

considerando che in uno Stato membro si sta verificando un grave regresso in relazione ai diritti delle persone LGBTI, al punto che sono state introdotte «zone libere da LGBTI» (56);

Q.

considerando che vi è una ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri nel settore degli alloggi; che sono necessarie sia una strategia nazionale sia una strategia a livello di UE; che la mancanza di fissa dimora è una situazione che priva le persone dei diritti umani ed è di per sé una violazione di tali diritti; che si osserva una tendenza all'aumento degli sgomberi e del numero di persone senza fissa dimora in tutta l'Unione (57);

R.

considerando che attualmente in Europa l'offerta di alloggi economicamente accessibili è estremamente limitata, nonostante l'aumento della domanda; che le revisioni annuali pubblicate dalla Federazione europea delle associazioni nazionali che lavorano con persone senza dimora (FEANTSA) hanno evidenziato un aumento delle persone senza fissa dimora in quasi tutta l'UEE e il SEE; che la relazione del FEANTSA del 2018 ha rilevato che i minori stanno diventando il gruppo più numeroso di persone nei rifugi di emergenza, a seguito del deterioramento delle condizioni di vita delle famiglie estremamente vulnerabili (58);

S.

considerando che la libertà di espressione e la libertà dei media e il loro pluralismo sono sanciti dall'articolo 11 della Cartae dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU); che un sistema giudiziario indipendente, la libertà di espressione e informazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione sono componenti essenziali dello Stato di diritto e sono cruciali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri;

T.

considerando che il numero di minacce e attacchi nei confronti di giornalisti è aumentato in tutta l'UE (59); che, secondo quanto riferito dall'OSCE, predomina l'impunità, dato che, ad esempio, nei paesi membri di tale organizzazione meno del 15 % dei casi di omicidio di giornalisti viene risolto (relazione sulla libertà dei media); che ciò indica un chiaro deterioramento della tutela dei giornalisti, cosa che mina la libertà dei mezzi di informazione e la libertà di espressione, mettendo a rischio la democrazia;

U.

considerando che la risoluzione del Parlamento sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea ha sottolineato che gli Stati membri e la Commissione non dovrebbero adottare misure non necessarie o sproporzionate che limitano l'accesso a Internet e l'esercizio dei diritti umani fondamentali o che comportano l'assunzione del controllo delle comunicazioni pubbliche mediante l'imposizione arbitraria dello stato di emergenza o per altri motivi; che tali leggi ricorrono talvolta a formulazioni vaghe e imprecise, concedendo quindi un ampio margine di discrezionalità alle autorità di contrasto per quanto riguarda l'attuazione e aumentando i rischi di restrizioni arbitrarie al diritto alla libertà di riunione pacifica;

V.

considerando che nel 2018 e nel 2019 è stato dimostrato che importanti imprese operanti nel settore dei social media, in violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati, hanno concesso ad applicazioni di terzi l'accesso ai dati personali degli utenti e che tali dati personali sono stati sempre più spesso utilizzati in modo improprio per la previsione e la manipolazione dei comportamenti, anche a fini di campagna elettorale; che, alla luce del costante progresso della tecnologia, le interferenze con i diritti fondamentali possono essere realmente numerose; che vari sistemi d'informazione possono avere ripercussioni sui diritti fondamentali, come la protezione dei dati e le violazioni della vita privata;

W.

considerando che, alla luce del costante sviluppo della tecnologia, le ingerenze con i diritti fondamentali non sono facilmente prevedibili; che vari sistemi d'informazione possono avere ripercussioni sui diritti fondamentali, come le carenze nella protezione dei dati e le violazioni della vita privata; che la maggiore interoperabilità di tali sistemi potrebbe condurre a una protezione solida e più tempestiva dei nostri cittadini e pertanto dei loro diritti, segnatamente nei casi di minori scomparsi, tratta di esseri umani o contrasto al riciclaggio di denaro; che la cooperazione e lo scambio di informazioni tra diverse agenzie dell'UE che operano in materia di sicurezza sono fondamentali per la lotta efficace e tempestiva al terrorismo e alla radicalizzazione, nonché per la prevenzione della criminalità informatica;

X.

considerando che gli informatori e i giornalisti svolgono un ruolo essenziale in qualsiasi democrazia aperta e trasparente; che gli informatori e i giornalisti contribuiscono alla promozione della trasparenza, della democrazia e dello Stato di diritto segnalando attività illecite o irregolari che pregiudicano l'interesse pubblico, quali i casi di corruzione, i reati o i conflitti di interesse, che costituiscono minacce contro i diritti e le libertà dei cittadini; che la denuncia di irregolarità e il giornalismo sono aspetti fondamentali della libertà di espressione e di informazione; che i giornalisti e gli altri operatori dei media nell'UE si trovano ad affrontare numerosi attacchi, minacce e pressioni da parte di attori statali e non statali; che l'adeguata protezione dei giornalisti e degli informatori a livello dell'UE, nazionale e internazionale, nonché il riconoscimento dell'importante ruolo svolto dai giornalisti, in particolare dai giornalisti investigativi, e dagli informatori all'interno della società, sono presupposti per garantire l'efficacia di tali ruoli;

Y.

considerando che l'articolo 11 della CEDU e l'articolo 12 della Carta sanciscono che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, incluso il diritto di fondare sindacati e di aderirvi per tutelare i propri interessi; che, nelle società democratiche, la libertà di riunione costituisce uno degli strumenti che consentono alle persone di partecipare al dibattito pubblico e di produrre un cambiamento sociale;

Z.

considerando che gli agenti di polizia in servizio devono sempre essere identificabili, onde consentire lo svolgimento di indagini relative a eventuali abusi dell'uso della forza, e che le autorità nazionali devono determinare le relative responsabilità; che gli Stati membri prevedono soglie diverse per l'uso della forza e delle armi da parte delle autorità di contrasto ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico; che vari Stati membri (60) hanno adottato leggi che potrebbero portare a restrizioni sproporzionate del diritto alla libertà di riunione pacifica;

AA.

considerando che in alcuni Stati membri lo spazio lasciato alla società civile diventa sempre più esiguo; che gli Stati membri sono tenuti a garantire che i diritti delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani non siano limitati e che sia attuato un contesto legislativo e normativo favorevole, come ribadito con forza nelle conclusioni del Consiglio recentemente adottate sul tema «Carta dei diritti fondamentali 10 anni dopo: quadro della situazione e lavori futuri»; che gli Stati membri dovrebbero altresì sostenere il lavoro delle organizzazioni della società civile tramite finanziamenti sufficienti e assicurare che vi siano meccanismi per una cooperazione proficua con le stesse;

AB.

considerando che le campagne sponsorizzate dallo Stato e da attori non statali volte a screditare i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile mirano, attraverso le loro strategie, a sovvertire le leggi esistenti in materia di diritti fondamentali di base; che tali campagne sono spesso state amplificate dai mezzi di informazione tradizionali e dalle reti sociali e che, invece, quanti difendono i migranti e i richiedenti asilo, la comunità LGBTI+, i sopravvissuti alla violenza di genere, i credenti e le figure religiose e altri gruppi emarginati continuano a essere criminalizzati e stigmatizzati;

AC.

considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, 1 885 persone nel 2019 e 2 299 persone nel 2018 sarebbero morte o state date per disperse nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa; che la rotta dalla Libia verso l'Europa continua a essere la rotta migratoria con il numero di vittime più elevato del mondo (646 decessi nel 2019) e che nel 2018 il numero di morti di tale rotta era cinque volte superiore a quello del 2015, in particolare a causa di una riduzione delle attività di ricerca e soccorso al largo delle coste libiche (61); che salvare vite è un atto di solidarietà nei confronti delle persone in pericolo, ma è innanzitutto un obbligo giuridico sia a norma del diritto internazionale, in quanto l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) — ratificata da tutti gli Stati membri e dalla stessa Unione — richiede agli Stati di prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare, sia a norma del diritto unionale (62);

AD.

considerando che la criminalizzazione della solidarietà ha continuato a essere utilizzata come strumento inteso a compromettere il lavoro delle ONG che cercano di salvare vite umane nel Mediterraneo; che in vari Stati membri dell'UE i singoli cittadini hanno dovuto affrontare accuse legate all'assistenza fornita ai migranti e ai richiedenti asilo, dimostrando la tendenza preoccupante a configurare come reato l'assistenza umanitaria ai migranti e ai richiedenti asilo;

AE.

considerando che all'UE incombe l'obbligo, derivante dal diritto internazionale e dell'Unione, di ricevere e trattare le richieste di quanti arrivano nell'Unione alla ricerca di asilo; che i respingimenti rappresentano una violazione del diritto internazionale e dell'UE e impediscono ai richiedenti asilo di fruire delle garanzie giuridiche fermamente sancite da dette legislazioni; che la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso profonda preoccupazione in relazione alle continue segnalazioni di respingimenti violenti;

AF.

considerando che la migrazione fa parte del passato, del presente e del futuro dell'UE e rappresenta una delle maggiori sfide dei nostri tempi, con chiare implicazioni per i diritti fondamentali; che i richiedenti asilo hanno il diritto e la possibilità di presentare le proprie domande di asilo ai valichi di frontiera ufficiali all'ingresso nell'UE; che vi sono state accuse di violazione dei diritti fondamentali di migranti e richiedenti asilo; che i funzionari di frontiera devono fornire servizi adeguati ai rifugiati, tenendo conto delle circostanze specifiche delle persone vulnerabili, quali i minori, le persone traumatizzate e le donne incinte;

AG.

considerando che, secondo l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nel 2018 le donne rappresentavano il 18 % di tutti gli ingressi irregolari attraverso le frontiere esterne dell'UE, che quasi un migrante su cinque è stato registrato come minore e che circa 3 750 erano minori non accompagnati; che tali donne e minori sono particolarmente vulnerabili alle violazioni dei loro diritti fondamentali, come la tratta di esseri umani; che è necessario che gli Stati membri introducano e potenzino i sistemi di protezione dei minori per prevenire e contrastare la violenza, gli abusi, l'incuria e lo sfruttamento nei confronti dei minori;

AH.

considerando che gli Stati membri dovrebbero assicurare che ai minori migranti e rifugiati sia garantito un tempestivo accesso all'istruzione dopo il loro arrivo nel territorio dell'Unione europea;

AI.

considerando che gli atti di terrorismo costituiscono una delle violazioni più gravi dei diritti e delle libertà fondamentali; che nel corso del 2018 e del 2019 nell'Unione europea hanno avuto luogo atti di esaltazione del terrorismo e omaggi ai terroristi; che questo tipo di atti legittima il terrorismo, minaccia la democrazia dell'UE e umilia le vittime;

Diritti economici e sociali

1.

riconosce che l'Unione riveste un ruolo importante nella prevenzione della povertà e dell'esclusione sociale negli Stati membri; sottolinea l'importanza che l'UE e i suoi Stati membri elaborino programmi specifici intesi a porre fine alla povertà infantile, poiché è necessario dedicare particolare attenzione alle specifiche ripercussioni negative della povertà sullo sviluppo sociale, psicologico e fisico dei bambini e sulle implicazioni per la salute delle future generazioni di adulti; pone in evidenza che i minori sono esposti a un rischio sproporzionato di esclusione sociale ed economica e subiscono violazioni dei loro diritti fondamentali a causa degli abusi, della violenza, dello sfruttamento, della povertà e di tutte le forme di esclusione sociale; sottolinea che la povertà è di per sé una forma di ingiustizia sociale, fondata sulle disparità di genere, la discriminazione e la mancanza di un accesso paritario a beni e servizi; invita la Commissione e il Consiglio a tenere in considerazione i diritti fondamentali in sede di elaborazione delle proposte di politica economica e a garantire che le valutazioni d'impatto sui diritti umani siano condotte parallelamente a qualsiasi decisione relativa all'adozione di dette proposte, al fine di esaminare ogni potenziale effetto negativo sui diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione di qualità e agli alloggi su un piano di parità per tutti;

2.

sottolinea che le consistenti riduzioni della spesa statale per i servizi pubblici hanno avuto gravi ripercussioni sulle disuguaglianze, che a loro volta hanno determinato un profondo impatto sul tessuto sociale dell'Unione europea in molti Stati membri, e che tale fenomeno è ancora in corso, aggravando ulteriormente le crescenti disparità e violando i diritti fondamentali, e colpisce con particolare durezza le donne, le persone con disabilità, gli anziani, i minori, i migranti, le persone rom, i travellers, le persone LGTBI+ e gli altri gruppi svantaggiati; ribadisce che le politiche macroeconomiche devono essere orientate non solo dalla crescita economica ma anche da norme sociali, al fine di garantire che i segmenti più vulnerabili della società possano godere pienamente dei loro diritti sociali, politici ed economici; sottolinea che la parità di accesso e di opportunità in relazione a un'istruzione e a un'occupazione di qualità hanno un ruolo fondamentale nel contribuire a sanare le disparità e a far uscire le persone dalla povertà; riconosce l'importanza dei diritti dei lavoratori, come i congedi di maternità e paternità, poiché aiutano a offrire un ambiente sano e stabile per i bambini; invita gli Stati membri ad adottare leggi volte a tutelare e rafforzare i suddetti diritti, che contribuiscono alla stabilità sociale ed economica delle famiglie; esorta gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro adeguate e una soddisfacente tutela contro lo sfruttamento economico e la discriminazione, in particolare per i gruppi più esposti a tali disuguaglianze, quali i giovani; invita gli Stati membri a rafforzare l'attuazione della Garanzia per i giovani, assicurando che tutti i giovani abbiano accesso a opportunità di lavoro, istruzione e formazione di elevata qualità e che tale offerta sia equamente distribuita tra gli Stati membri e le regioni; invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva sulla parità in materia di occupazione, al fine di garantire parità di accesso alle opportunità di lavoro, indipendentemente dal credo religioso, dall'età, dalla disabilità e dall'orientamento sessuale;

3.

sottolinea che gli alloggi non sono soltanto una merce bensì una necessità, senza cui le persone non possono partecipare pienamente alla società e avere accesso a tutti i loro diritti fondamentali; esprime preoccupazione in merito al fatto che gli alloggi stiano diventando troppo onerosi in particolare per i giovani e deplora i casi di discriminazione da parte dei proprietari e le politiche che riducono i sussidi per l'alloggio destinati ai giovani; si dice preoccupato del fatto che fino a un terzo di tutte le persone senza fissa dimora in gran parte degli Stati membri dell'UE appartenga alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare le raccomandazioni formulate dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa nelle sue considerazioni del 23 gennaio 2020, dal titolo «Il diritto a un alloggio economicamente accessibile: il dovere trascurato dell'Europa», con particolare riferimento alla raccomandazione secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero rapidamente accettare di essere vincolati dall'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto all'alloggio; chiede agli Stati membri di rendere il diritto a un alloggio adeguato per i cittadini una questione prioritaria nell'ambito delle politiche sociali e di aumentare gli investimenti in alloggi sociali ed economicamente accessibili al fine di contrastare l'eccessiva onerosità dei costi abitativi, in particolare per tutelare i gruppi svantaggiati e vulnerabili; invita la Commissione a indagare in modo adeguato in relazione ai casi di discriminazione nell'accesso agli alloggi, una pratica vietata a norma della direttiva sull'uguaglianza razziale, e ad avviare procedure di infrazione in caso di violazioni;

4.

pone l'accento sull'articolo 37 della Carta, il quale sancisce che le misure tese al conseguimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e al miglioramento della qualità dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione; sottolinea la pressante necessità di includere le pertinenti preoccupazioni di natura ambientale nel processo decisionale di tutte le politiche e iniziative e ritiene che la sostenibilità debba essere il principio guida di tutte le politiche macroeconomiche, al fine di garantire una transizione equa verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale, proteggendo nel contempo i posti di lavoro e favorendo l'occupazione sostenibile, e di far fronte a una delle più gravi minacce che l'umanità deve affrontare; chiede l'attuazione a livello dell'UE della convenzione di Aarhus che collega i diritti ambientali e i diritti umani; sottolinea che i danni ambientali e l'incapacità di alcune autorità pubbliche di fornire informazioni in merito ai seri rischi ambientali cui le persone sono esposte possono avere gravi conseguenze dannose per le persone stesse;

5.

ricorda che, in conformità dell'articolo 6 TFUE, la tutela e il miglioramento della salute umana rientrano fra le competenze degli Stati membri dell'UE;

Diritto alla parità di trattamento

6.

ribadisce che le donne e le ragazze devono avere il controllo del proprio corpo e della propria sessualità; invita tutti gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla sessualità, un facile accesso per le donne e le ragazze alla pianificazione familiare e l'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e l'aborto sicuro e legale;

7.

condanna l'offensiva visibile e organizzata, a livello mondiale ed europeo, nei confronti dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, ivi compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; afferma con forza che la negazione dei servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti è una forma di violenza contro le donne e le ragazze e sottolinea che, in diverse occasioni, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno stabilito che le leggi restrittive in materia di aborto e la negazione dell'accesso all'aborto legale violano i diritti umani delle donne; ribadisce che il rifiuto da parte degli operatori sanitari di fornire l'intera gamma di servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva per motivi personali non deve compromettere il diritto delle donne e delle ragazze ad accedere all'assistenza riproduttiva; invita la Commissione a includere la necessità di difendere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nella sua strategia in materia di diritti fondamentali;

8.

condanna vivamente l'allarmante numero di femminicidi nell'Unione europea, che rappresentano la forma di violenza più estrema contro le donne; deplora l'assenza di dati disponibili in alcuni Stati membri, il che riflette il mancato riconoscimento del problema; invita il Consiglio a concludere con urgenza la ratifica, da parte dell'UE, della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sulla base di un'ampia adesione senza limitazioni; esorta il Consiglio e gli Stati membri che non hanno ancora concluso la ratifica della convenzione di Istanbul a procedere in tal senso;

9.

condanna fermamente tutte le forme di violenza sessuale, ginecologica e ostetrica contro le donne, come atti inappropriati o non consensuali, interventi dolorosi senza anestesia, mutilazioni genitali femminili, aborti e sterilizzazioni forzati e maternità surrogata forzata;

10.

condanna fermamente la segregazione etnica delle donne rom nelle strutture di assistenza sanitaria materna; invita gli Stati membri a proibire immediatamente tutte le forme di segregazione etnica nelle strutture sanitarie, anche nel contesto delle cure sanitarie dedicate alle madri; chiede agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e tempestivi per tutti i sopravvissuti a sterilizzazioni forzate, anche mediante l'istituzione di efficaci sistemi di indennizzo;

11.

condanna i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio, nonché la discriminazione basata su qualsiasi motivazione, come la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche, l'appartenenza a una minoranza, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione del genere o le caratteristiche sessuali; ribadisce la preoccupazione relativa al fatto che l'incitamento all'odio online continui a essere una questione diffusa e urgente; mette in guardia contro la crescente diffusione e la normalizzazione dell'incitamento all'odio e delle diverse forme di razzismo, come l'islamofobia, l'antiziganismo, l'antisemitismo e il razzismo contro le persone nere e di colore, in numerosi Stati membri, favorite dall'ascesa di movimenti estremisti e dalla loro retorica, così come dai rappresentanti di governo o dai leader politici di taluni Stati membri, che ricorrono alla retorica dell'odio, diffondendo incitamenti al razzismo, alla xenofobia e contro le persone LGBTI; esprime preoccupazione per la riluttanza delle vittime a denunciare reati generati dall'odio alla luce delle garanzie insufficienti e dell'incapacità delle autorità di condurre indagini adeguate e ottenere condanne per i reati generati dall'odio negli Stati membri; sottolinea la necessità di incoraggiare le vittime a denunciare i reati generati dall'odio o le discriminazioni, nonché di agevolare tale processo, e di fornire loro protezione e sostegno adeguati; ricorda che gli Stati membri dovrebbero assicurare che ogni caso di incitamento all'odio e ogni reato generato dall'odio sia registrato, sottoposto a indagine, perseguito e giudicato in modo efficace; invita la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a proseguire l'attività di monitoraggio dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio negli Stati membri, e a presentare relazioni periodiche sui casi e sulle tendenze in materia;

12.

ricorda che nell'Unione europea sono stati sferrati attacchi contro luoghi di culto cristiano o luoghi legati in altro modo al cristianesimo, quali chiese, cimiteri, monumenti e statue; condanna tutti gli attacchi contro i cristiani e chiede parità di trattamento per i cristiani in Europa e in tutto il mondo;

13.

ricorda l'obbligo delle istituzioni e delle agenzie dell'UE di applicare pienamente per tutti i cittadini il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione e il divieto di discriminazione per motivi legati alla religione o alle convinzioni personali, anche di natura filosofica, nella vita pubblica e in quella privata; invita gli Stati membri a tutelare la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e ad applicare efficacemente gli orientamenti dell'UE relativi alla sua promozione e protezione;

14.

esprime massima preoccupazione per il fatto che, sebbene la promozione del fascismo sia bandita in diversi Stati membri ai sensi del diritto nazionale, i movimenti neofascisti hanno ottenuto visibilità per quanto riguarda il loro utilizzo della retorica e dei simboli fascisti in alcuni Stati membri; è profondamente preoccupato per la crescente normalizzazione del fascismo in tutta l'UE; esorta gli Stati membri a imporre un divieto effettivo ai gruppi neofascisti e neonazisti e qualsiasi altra fondazione o associazione che esalta e glorifica il nazismo e il fascismo;

15.

esorta gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale al fine di contrastare il persistente razzismo ai danni delle persone nere e di colore, la transfobia, l'antiziganismo, l'antisemitismo e l'islamofobia; condanna il fatto che le minoranze razziali, etniche, linguistiche e religiose subiscano episodi di razzismo strutturale, discriminazione, reati generati dall'odio e incitamento all'odio, nonché una mancanza di accesso alla giustizia e forti disuguaglianze socioeconomiche in settori quali gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'occupazione e l'istruzione, che devono essere riconosciuti come gravi barriere che impediscono il pieno godimento dei diritti fondamentali e come i principali ostacoli all'inclusione e all'uguaglianza;

16.

chiede la rapida adozione della proposta di direttiva sulla parità di trattamento del 2008, attualmente in attesa di approvazione in seno al Consiglio, al fine di colmare l'attuale divario di protezione nel quadro giuridico dell'UE in materia di non discriminazione per motivi di età, disabilità, religione o convinzioni personali od orientamento sessuale in ambiti fondamentali della vita, quali la protezione sociale, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi; invita la Commissione a combattere attivamente la segregazione e la discriminazione, anche avviando procedure di infrazione per promuovere l'effettiva applicazione della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; ricorda che tali misure dovrebbero essere accompagnate da opportune strategie d'integrazione nazionali;

17.

ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) mira ad assicurare pari opportunità in materia di accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne dell'UE; sottolinea che le persone con disabilità sono ancora sfavorite e discriminate per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale; sottolinea, a tale proposito, l'importanza dell'accessibilità degli spazi pubblici, l'istituzione di percentuali minime di assunzione di persone con disabilità, garanzie per un'istruzione inclusiva, tra cui l'accesso a iniziative quali Erasmus +, con particolare attenzione ai minori con disabilità;

18.

invita gli Stati membri a garantire che i minori siano protetti contro qualsiasi forma di discriminazione nel settore dell'istruzione; chiede, in particolare, che i bambini la cui disabilità comporta problemi di sviluppo del linguaggio, come il disturbo dello spettro autistico, ricevano una protezione particolare quando la loro istruzione si svolge in contesti multilingue, al fine di consentire loro di studiare, se le famiglie lo desiderano, nella loro lingua materna;

Libertà

19.

invita gli Stati membri a proteggere e sviluppare un settore dei media vivace, indipendente, pluralista e libero; condanna, a tale riguardo, eventuali misure volte a mettere a tacere i mezzi di informazione critici e a minare la libertà e il pluralismo dei media, anche con modalità complesse che, generalmente, non portano a una segnalazione alla piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti; esprime preoccupazione in merito alla creazione di organismi controllati dal governo che gestiscono ampie porzioni del panorama mediatico di un paese e al dirottamento dei mezzi di informazione del servizio pubblico per servire interessi di parte; ricorda che, laddove la proprietà dei media rimane fortemente concentrata, sia in mani pubbliche che private, ciò rappresenta un rischio significativo per la diversificazione delle informazioni e dei punti di vista rappresentati nei contenuti mediatici; ricorda che la libertà di espressione e informazione, compresa la libertà di espressione artistica, e la libertà dei media sono fondamentali per la democrazia e lo Stato di diritto, ed esorta gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle loro autorità mediatiche; rammenta che la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee oralmente, per iscritto o a mezzo stampa, sotto forma di arte o attraverso qualsiasi altro mezzo, è una componente della libertà di espressione artistica (63);

20.

ricorda il ruolo fondamentale di vigilanza del giornalismo d'inchiesta in una società democratica, rafforzando il controllo pubblico dei soggetti politici, anche nell'ambito della corruzione; condanna il persistere e l'aumento in molti Stati membri della violenza, delle minacce e dell'intimidazione nei confronti dei giornalisti, anche in relazione alla diffusione di informazioni sulle violazioni dei diritti fondamentali, che spesso portano all'autocensura e compromettono il diritto dei cittadini all'informazione; chiede alla Commissione di presentare una proposta relativa a meccanismi forti e globali per tutelare e rafforzare la libertà di parola e la libertà dei media e aumentare la protezione dei giornalisti, anche garantendo la trasparenza della titolarità dei media, adottando una direttiva anti-SLAPP a livello di Unione, creando un fondo permanente dell'UE per i media indipendenti e i giornalisti d'inchiesta e istituendo un meccanismo di reazione rapida per i giornalisti in pericolo; invita gli Stati membri a prevenire e sanzionare gli attacchi nei confronti di giornalisti d'inchiesta nell'esercizio del loro lavoro;

21.

sottolinea il ruolo particolarmente importante degli informatori nel salvaguardare l'interesse pubblico e nel promuovere una cultura della responsabilità pubblica e dell'integrità nelle istituzioni pubbliche e private; invita gli Stati membri a recepire pienamente e con urgenza nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1937 in modo da massimizzarne gli effetti non appena entri in vigore; esorta gli Stati membri a integrare tali misure anche per proteggere gli informatori nei casi in cui segnalino violazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;

22.

manifesta preoccupazione riguardo alla minaccia che deriva da diverse forme di propaganda e disinformazione per la libertà di parola e di espressione e per l'indipendenza dei media nonché agli effetti negativi che potrebbero avere sulla qualità del dibattito politico e sulla partecipazione dei cittadini all'interno di società democratiche; invita la Commissione a promuovere e investire nel rafforzamento dell'alfabetizzazione mediatica, sostenere attivamente il giornalismo di qualità e promuovere la protezione dei dati, nonché a creare un ecosistema online più trasparente salvaguardando, nel contempo, la libertà e il pluralismo dei media;

23.

sottolinea che la profilazione politica, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni rappresentano una minaccia per i valori democratici dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire allo sviluppo dell'istruzione e della formazione al pensiero critico affinché i cittadini possano formarsi una propria opinione per affrontare tali rischi;

24.

sottolinea che i funzionari delle autorità di contrasto devono rispettare e proteggere la dignità umana e mantenere e sostenere i diritti umani di tutte le persone nell'esercizio dei loro doveri; sottolinea che il compito primario delle forze dell'ordine è garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare che le proteste si svolgano in maniera pacifica; condanna il ricorso a interventi violenti e sproporzionati da parte delle autorità di contrasto in occasione di manifestazioni pacifiche; invita gli Stati membri a garantire che un eventuale uso della forza da parte delle autorità di contrasto sia sempre legittimo, proporzionato e necessario e avvenga come ultima ratio, e che preservi la vita umana e l'integrità fisica della persona; invita le autorità nazionali competenti, in caso di sospetti o denunce di uso sproporzionato della forza, a garantire indagini trasparenti, imparziali, indipendenti ed efficaci e a evitare l'impunità; ricorda che le autorità di contrasto sono pienamente responsabili delle loro azioni nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri e del rispetto dei pertinenti quadri giuridici e operativi;

25.

condanna con fermezza le crescenti restrizioni alla libertà di riunione, anche durante periodi elettorali; invita gli Stati membri ad astenersi dall'adottare leggi che limitano la libertà di riunione e incoraggia l'UE e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per salvaguardare e proteggere la libertà di riunione intesa come diritto fondamentale e principio essenziale dei processi democratici; invita la Commissione ad assumere un ruolo attivo nella promozione di tali diritti in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani;

26.

ricorda il ruolo essenziale a livello locale, regionale, nazionale, internazionale e dell'UE che la società civile svolge per rappresentare l'interesse dei cittadini, per rafforzare le voci delle minoranze che non sono adeguatamente rappresentate e per difendere e promuovere i principi sanciti dall'articolo 2 TUE; sottolinea la necessità di assicurare un ambiente favorevole per le organizzazioni della società civile, ove possano operare in assenza di attacchi e senza restrizioni inutili o arbitrarie;

27.

esprime profonda preoccupazione per la crescente riduzione dello spazio per una società civile indipendente all'interno di alcuni Stati membri, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni per i diritti delle donne, le organizzazioni LGBTI e i difensori dei diritti umani, ivi compresi oneri amministrativi irragionevoli, la riduzione del sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione, nonché restrizioni alla libertà di riunione e organizzazione; condanna le restrizioni nell'accesso ai finanziamenti delle organizzazioni della società civile che, in alcuni Stati membri, hanno un aspetto più sistemico sotto forma di cambiamenti giuridici e politici e compromettono notevolmente il loro lavoro e la loro legittimazione; invita la Commissione europea e il Consiglio ad aumentare il sostegno dell'UE alle organizzazioni della società civile che difendono i valori di cui all'articolo 2 TUE nell'Unione europea attraverso il programma Diritti e valori, il cui finanziamento dovrebbe essere notevole, come chiesto dal Parlamento europeo;

28.

insiste su fatto che il monitoraggio e l'analisi periodici e globali sono essenziali per comprendere le sfide cui fa fronte la società civile in tutta Europa; invita la Commissione europea a includere indicatori pertinenti relativi allo spazio civico, alla libertà di espressione e alla libertà di associazione nelle prossime relazioni annuali sullo Stato di diritto, a proporre un piano d'azione per la tutela e la promozione della società civile, ivi compresa l'adozione di orientamenti per la tutela della libertà di espressione, della libertà di associazione e di riunione pacifica, nonché la protezione dei difensori dei diritti umani a rischio e a istituire un fondo di emergenza per la loro protezione; accoglie con favore la proposta di revisione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (64) e sottolinea la necessità di rafforzare e ampliare il suo mandato a seguito di una valutazione d'impatto approfondita; incoraggia la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a utilizzare in maniera sistematica i dati elaborati dalla FRA nella definizione delle politiche;

29.

riconosce i gravi problemi che possono sorgere nelle comunità a prevalenza euroscettica, in particolare quelli associati a opinioni politiche violente, ed esorta l'UE e gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini alle questioni inerenti all'Unione, soprattutto tra i giovani, in modo che le loro opinioni possano essere espresse attraverso canali democratici;

30.

sottolinea i ruoli importanti svolti dall'educazione civica e dal dialogo interculturale nel migliorare la comprensione da parte dei cittadini dell'UE della loro partecipazione politica; incoraggia l'educazione dei cittadini dell'UE in merito ai loro diritti;

31.

osserva che nuove tecniche di raccolta e trattamento dei dati personali ai fini della previsione e della manipolazione dei comportamenti hanno un crescente impatto sui diritti fondamentali di miliardi di persone nell'UE e in tutto il mondo, in particolare il diritto alla vita privata, alla protezione dei dati, all'informazione e alla libertà e al pluralismo dei media; esorta, a tale riguardo, gli attori privati e le autorità competenti ad assicurare la piena applicazione della normativa dell'UE in materia di protezione dei dati e di vita privata e a far sì che i cittadini comprendano quando e come i loro dati personali sono trattati e a quale scopo, e come possono opporsi al trattamento dei dati e presentare reclami, al fine di tutelare il loro diritto alla protezione dei dati personali e alla vita privata;

32.

invita la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri le cui disposizioni legislative che attuano la direttiva sulla conservazione dei dati annullata non sono state abrogate per conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (65);

33.

sottolinea i potenziali pericoli per le libertà fondamentali e la sicurezza legati all'uso di nuove tecnologie, in particolare i sistemi di intelligenza artificiale (IA), ivi compresi i rischi connessi al diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, le preoccupazioni bioetiche correlate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria ed eventuali discriminazioni e pregiudizi diretti e indiretti, che potrebbero esacerbare i pregiudizi e l'emarginazione, nonché la diffusione della disinformazione; evidenzia che le distorsioni nei dati di riferimento, nonché nella progettazione e nel funzionamento di questi sistemi, possono portare a risultati distorti, in particolare se utilizzati dalle autorità di contrasto, che possono far sì che questi sistemi riproducano i pregiudizi sociali, personali e di altro tipo esistenti, dando luogo a discriminazioni basate su fattori sociali, economici, etnici, razziali, di orientamento sessuale, di genere, di disabilità o di altro tipo; sottolinea che, dato lo sviluppo di nuove tecnologie, sono necessarie ulteriori salvaguardie per garantire la riservatezza e la protezione dei dati e che devono essere prese in considerazione le eventuali implicazioni per i diritti fondamentali; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad affrontare il «divario digitale», in particolare nei settori della pubblica amministrazione e dei servizi; sottolinea che gli anziani, insieme alle persone provenienti da contesti socioeconomicamente svantaggiati, costituiscono uno dei gruppi maggiormente colpiti dal «divario digitale»; sottolinea che l'approccio all'intelligenza artificiale dovrebbe essere «antropocentrico» e assicurare che lo sviluppo, la diffusione, l'utilizzo e il monitoraggio dei sistemi di intelligenza artificiale poggino su valori umani, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dai trattati e dalla Carta; invita la Commissione a presentare le proposte legislative per un approccio europeo coordinato all'intelligenza artificiale, sulle base degli orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile elaborati dal gruppo di esperti ad alto livello sull'IA della Commissione;

34.

plaude alle iniziative e alle azioni che mirano a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati membri e a istituire un'efficace risposta dell'UE al terrorismo e alle minacce alla sicurezza nell'Unione europea; esorta gli Stati membri a cooperare pienamente tra loro e a migliorare lo scambio di informazioni reciproco e con le agenzie del settore «Giustizia e affari interni»; evidenzia che è importante rispettare i diritti fondamentali nella lotta al terrorismo; sottolinea l'importanza che i meccanismi di controllo in materia di servizi di intelligence siano in linea con la Carta e la CEDU; invita le istituzioni interessate a prevedere garanzie per evitare che si verifichi una successiva vittimizzazione derivante dall'umiliazione e dagli attacchi all'immagine delle vittime provenienti da settori sociali correlati all'autore dell'attacco;

35.

sottolinea che la normativa antidiscriminazione resta una componente fondamentale di qualsiasi strategia finalizzata a prevenire la radicalizzazione e a consentire la deradicalizzazione di coloro che già appartengono a organizzazioni estremiste; ribadisce che gli Stati membri devono migliorare, con il sostegno continuo della Commissione, i loro sforzi volti a prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento attraverso la promozione dei valori europei, della tolleranza e della convivenza;

Diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati

36.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la raccomandazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del giugno 2019, dal titolo «Vite salvate. Diritti tutelati. Colmare il divario in materia di protezione per i rifugiati e i migranti nel Mediterraneo»; ribadisce che i percorsi legali e sicuri per la migrazione sono il modo migliore per evitare la perdita di vite umane; esorta gli Stati membri a intensificare le misure di reinsediamento, porre in essere corridoi umanitari verso l'UE e a introdurre la possibilità di richiedere visti umanitari per i richiedenti asilo;

37.

evidenzia l'importanza di una gestione rigorosa delle frontiere esterne dell'UE;

38.

manifesta profonda preoccupazione in merito alle continue segnalazioni di respingimenti violenti da parte dei funzionari delle autorità di contrasto di alcuni Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulla questione e ad adottare misure efficaci onde garantire l'abbandono di tali politiche e pratiche, anche garantendo il monitoraggio indipendente delle attività di controllo delle frontiere da parte delle istituzioni nazionali esistenti in materia di diritti umani (difensori civici, NHRI, meccanismi nazionali di prevenzione), con il sostegno dell'UE e degli organismi internazionali (Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, CPT, ECRI, FRA) e garantendo che i finanziamenti dell'UE non vengano utilizzati per perpetrare violazioni dei diritti fondamentali; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare il diritto internazionale e dell'UE e la Cartae a fornire un ampio quadro per consentire la migrazione ordinata ed evitare di spingere i migranti a utilizzare canali di migrazione irregolari;

39.

condanna il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato normative, politiche e pratiche che ledono l'effettiva tutela dei diritti umani dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti, a terra e in mare; invita la Commissione europea e gli Stati membri a porre i diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché il principio della condivisione delle responsabilità, al centro delle sue politiche in materia di migrazione e asilo; esprime seria preoccupazione per la situazione umanitaria nei punti di crisi; invita la Commissione a proporre una soluzione urgente per risolvere i casi flagranti di violazioni dei diritti umani nei centri di accoglienza per rifugiati e migranti sul territorio europeo;

40.

ricorda che salvare vite è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale e dell'UE; condanna le intimidazioni, gli arresti e i procedimenti penali avviati in alcuni Stati membri nei confronti di organizzazioni della società civile e singoli individui per aver fornito assistenza umanitaria ai migranti, le cui vite sono a rischio; invita gli Stati membri a garantire che gli atti di assistenza umanitaria non siano criminalizzati in linea con il protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti;

41.

sottolinea che i migranti privi di documenti dovrebbero poter godere pienamente dei loro diritti fondamentali basilari, indipendentemente dal loro status giuridico o amministrativo; ricorda che le donne e i minori possono essere costretti a compiere atti sessuali per ottenere protezione o sostegno di base per sopravvivere, spesso come conseguenza delle lacune nei servizi di assistenza e nei sistemi di registrazione, del mancato rispetto del principio dell'interesse superiore del minore, delle separazioni familiari o dell'assenza di mezzi sicuri e legali per entrare nell'UE;

42.

sottolinea che i minori rappresentano quasi un terzo dei richiedenti asilo e sono quindi particolarmente vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare i loro sforzi per impedire che i minori non accompagnati siano vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale;

43.

incoraggia l'UE e gli Stati membri a dedicare sufficienti risorse in modo da compromettere il modello di attività delle reti della tratta e dei trafficanti, che pone la maggior parte dei gruppi vulnerabili come minori e donne in situazioni di pericolo per la sopravvivenza, nonché da proteggere molti dal rischio di affrontare rotte migratorie pericolose e non controllate dove non avranno accesso alla procedura di asilo formale;

44.

ribadisce che il trattenimento dei minori immigrati non è mai nell'interesse superiore del minore in linea con la dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare le azioni per porre fine al trattenimento di minori, in particolare nel contesto della migrazione in tutta l'UE, e a proporre alternative al trattenimento basate sulla comunità nonché a dare priorità all'integrazione, all'istruzione e al sostegno psicologico; sottolinea che un minore non accompagnato è innanzitutto un minore potenzialmente in pericolo e che il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea nell'affrontare tale questione deve essere la protezione del minore e non le politiche di immigrazione, in modo che sia rispettato il principio di base dell'interesse superiore del minore;

Stato di diritto e lotta alla corruzione

45.

ribadisce che la corruzione rappresenta una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e il trattamento equo di tutti i cittadini; sottolinea il legame tra corruzione e violazione dei diritti fondamentali in vari settori quali l'indipendenza della magistratura, la libertà dei media, la libertà di espressione dei giornalisti e degli informatori, le strutture detentive, l'accesso ai diritti sociali, o la tratta di esseri umani (66);

46.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, prendendo in esame tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE; invita gli Stati membri a rispettare le raccomandazioni del GRECO;

47.

sottolinea che la criminalità organizzata è principalmente favorita dalla corruzione; condanna con fermezza la recrudescenza della tratta di esseri umani ed esorta gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad aumentare la cooperazione e intensificare la lotta alla criminalità organizzata;

48.

ribadisce il sostegno del Parlamento alla rapida istituzione di una Procura europea (EPPO) efficiente, indipendente e pienamente operativa al fine di rafforzare la lotta alle frodi nell'Unione europea;

49.

sottolinea che lo Stato di diritto è uno dei capisaldi della democrazia, mantiene la separazione dei poteri, assicura la responsabilità, contribuisce a creare fiducia nelle istituzioni pubbliche e garantisce i principi di legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, indipendenza giudiziaria, imparzialità e uguaglianza dinanzi alla legge; sottolinea che lo Stato di diritto e l'indipendenza giudiziaria, in particolare, sono fondamentali per la capacità dei cittadini di esercitare i loro diritti e le loro libertà fondamentali; rileva che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice «indipendente»; sottolinea che l'influenza politica o il controllo del sistema giudiziario e analoghi ostacoli all'indipendenza dei singoli giudici hanno spesso comportato l'incapacità o la mancanza di volontà da parte della magistratura di assolvere il proprio compito di verifica indipendente dell'utilizzo arbitrario del potere da parte del ramo esecutivo e legislativo del governo; condanna l'utilizzo del sistema giudiziario a fini politici, che cerca di danneggiare, delegittimare e mettere a tacere il dissenso politico;

50.

ricorda il legame intrinseco esistente tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e la necessità di accrescere la consapevolezza dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta fornendo informazioni sui diritti dei cittadini;

51.

condanna con fermezza gli sforzi dei governi di taluni Stati membri volti a indebolire la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura; esprime profonda preoccupazione, in particolare, per le decisioni che mettono in discussione la preminenza del diritto europeo e invita la Commissione a utilizzare tutti i mezzi disponibili per intervenire contro tali attacchi;

52.

invita la Commissione ad affrontare tempestivamente le violazioni di cui all'articolo 2 TUE, in particolare quelle concernenti i diritti fondamentali, nel quadro del suo annunciato ciclo di revisione dello Stato di diritto; ribadisce la necessità fondamentale di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, proposto dal Parlamento, che comprenda un esame annuale indipendente, basato su riscontri oggettivi e non discriminatorio, che valuti il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dell'articolo 2 TUE; sottolinea che le violazioni dell'articolo 2 TUE compromettono la fiducia reciproca tra gli Stati membri e rendono insostenibile la cooperazione giudiziaria transfrontaliera;

53.

deplora la mancanza di progressi significativi in seno al Consegno per quanto riguarda le procedure in corso di cui all'articolo 7, nonostante le relazioni e le dichiarazioni della Commissione, delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa indichino che la situazione negli Stati membri interessati è peggiorata; invita il Consiglio a tenere conto della situazione dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto nelle sue audizioni in merito alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1; ricorda che il Parlamento europeo non può essere escluso da tali audizioni in corso;

54.

invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare appieno gli strumenti a disposizione per affrontare i rischi di violazioni gravi dello Stato di diritto e di avanzare con le procedure in corso di cui all'articolo 7; rileva che l'inefficacia dell'azione dell'UE volta a tutelare i diritti fondamentali compromette la totalità del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini da esso derivanti e indebolisce la credibilità dell'UE;

Condizioni carcerarie

55.

è allarmato dalle condizioni di detenzione al di sotto degli standard in taluni Stati membri; esorta gli Stati membri a rispettare le regole in materia di detenzione derivanti dagli strumenti di diritto internazionale e dalle norme del Consiglio d'Europa; ricorda che la custodia cautelare è destinata a essere una misura eccezionale, da utilizzare in casi in cui sia strettamente necessaria, proporzionata e per il più breve periodo di tempo possibile, e deplora l'utilizzo eccessivo e continuo della custodia cautelare, anziché di misure alternative che non implicano la privazione della libertà; rammenta che gruppi vulnerabili di detenuti come le donne, i minori, le minoranze etniche, i detenuti LGBTI, i detenuti con esigenze di assistenza psichiatrica o i detenuti gravemente malati hanno esigenze particolari che devono essere prese in considerazione; invita a Commissione ad adottare norme comuni dell'UE sulle condizioni detentive al fine di tutelare i diritti dei prigionieri e promuovere standard di detenzione nell'UE;

Adesione dell'UE alla CEDU

56.

richiama l'attenzione sull'obbligo previsto dall'articolo 6 TUE di aderire alla CEDU; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie a eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono la conclusione del processo di adesione e a presentare un nuovo progetto di accordo per l'adesione dell'Unione alla CEDU; ritiene che il suo completamento introdurrebbe ulteriori salvaguardie a protezione dei diritti fondamentali dei cittadini e residenti dell'Unione e fornirebbe un meccanismo aggiuntivo per garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero la possibilità di presentare una denuncia alla CEDU in relazione a una violazione dei diritti umani, rientrante nell'ambito di competenza della CEDU e derivante da un atto di un'istituzione dell'UE o dall'applicazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro;

o

o o

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55

(4)  GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

(5)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(6)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId =it&newsId=9378.

(7)  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2019)0350.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2019)0033.

(10)  GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105.

(11)  GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

(12)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1

(13)  https://rm.coe.int/8th-/168094b073.

(14)  https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197.

(15)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=IT.

(16)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.

(17)  GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 130.

(18)  GU C 41 del 6.2.2020, pag. 41.

(19)  https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87.

(20)  https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal.

(21)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 94.

(22)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 183.

(23)  GU C 328 del 6.9.2016, pag. 4.

(24)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 171.

(25)  Testi approvati, P8_TA(2019)0075.

(26)  Testi approvati, P9_TA(2020)0229.

(27)  GU C 41 del 6.2.2020, pag. 64.

(28)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.

(29)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 138.

(30)  GU C 345 del 16.10.2020, pag. 58.

(31)  GU C 345 del 16.10.2020, pag. 22.

(32)  Testi approvati, P9_TA(2020)0251.

(33)  Testi approvati, P8_TA(2019)0349.

(34)  Testi approvati, P8_TA(2019)0128.

(35)  Testi approvati, P8_TA(2019)0127.

(36)  Testi approvati, P8_TA(2019)0239.

(37)  Testi approvati, P9_TA(2019)0058.

(38)  Testi approvati, P9_TA(2019)0066.

(39)  Testi approvati, P8_TA(2019)0111.

(40)  GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28.

(41)  Testi approvati, P9_TA(2019)0101.

(42)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 114.

(43)  Testi approvati, P9_TA(2020)0014.

(44)  Ricorso n. 141165/16, sentenza del 13 giugno 2019.

(45)  https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-slovenia.

(46)  https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d.

(47)  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en.

(48)  Testi approvati, P9_TA(2019)0080.

(49)  Relazione 2018 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-it.

(50)  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), relazione 2018 sui diritti fondamentali/relazione 2019 sui diritti fondamentali.

(51)  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf.

(52)  https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf.

(53)  https://www.coe.int/it/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us.

(54)  http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf.

(55)  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf.

(56)  In Polonia sono state introdotte zone «libere da LGBTI» — https://atlasnienawisci.pl/

(57)  https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty

(58)  https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf

(59)  https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453

(60)  Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, «Shrinking space for freedom of peaceful assembly», Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2019.

(61)  https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall

(62)  Si vedano anche gli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS), dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo del 1979 (SAR) e dalla Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989.

(63)  Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 maggio 1988, causa Müller e altri c. Svizzera, paragrafi 27 e 33; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 luglio 1999, causa Karatas c. Turchia; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 ottobre 2007, causa Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia.

(64)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1

(65)  Cause riunite C-203/15 e C-698/15 — Tele2 Sverige e cause riunite C-293/12 e C-594/12 — Digital Rights Ireland

(66)  https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83


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