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Document 52012AE1597

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007 , che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock» COM(2012) 155 final — 2012/0077 (COD)

GU C 299 del 4.10.2012, p. 145–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/145


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock»

COM(2012) 155 final — 2012/0077 (COD)

2012/C 299/26

Relatore unico: KALLIO

Il Parlamento europeo, in data 18 aprile 2012, e il Consiglio, in data 24 aprile 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

COM(2012) 155 final — 2012/0077 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 giugno 2012.

Alla sua 482a sessione plenaria, dei giorni 11 e 12 luglio 2012 (seduta dell'11 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 141 voti favorevoli e 10 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) esprime grande compiacimento per il successo del piano per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico, e considera importante continuare ad applicarlo.

1.2

Le modifiche proposte per gli articoli 4, 5 e 8, e per i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 29 sono a giudizio del CESE giustificate e costituiscono degli adeguamenti tecnici necessari per la conformità alle disposizioni del TFUE.

1.3

Il CESE non condivide le proposte, di cui agli articoli 27 e 29 bis, tendenti a delegare alla Commissione il potere di determinare i tassi di mortalità per pesca. A giudizio del CESE la competenza decisionale in merito a tale questione spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

2.   Introduzione

2.1

Secondo pareri formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), all'inizio degli anni 2000 le popolazioni di merluzzo bianco del Baltico erano oggetto di una pesca insostenibile. Nelle sottodivisioni CIEM 25-32 la mortalità per pesca degli stock baltici orientali ne aveva ridotto la consistenza a un punto tale da comportare il rischio di un loro crollo. La situazione degli stock occidentali, nelle sottodivisioni 22-24, era lievemente migliore, ma la relativa resa era nettamente al di sotto del potenziale a lungo termine. Par tale ragione, con il regolamento (CE) 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, è stato istituito un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock. L'obiettivo del piano è garantire che gli stock di merluzzo bianco del Baltico possano essere sfruttati in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.

2.2

A tal fine, il piano stabilisce norme atte a fissare le possibilità di pesca annue per lo stock in termini di totali ammissibili di catture e sforzo di pesca. Tali disposizioni contengono variabili relative alla mortalità per pesca, sulla cui base si può calcolare lo stato di protezione degli stock. Dette variabili si basano su pareri scientifici formulati annualmente. L'articolo 27 del regolamento dispone inoltre che il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decida a maggioranza qualificata in merito ai tassi di mortalità per pesca, al fine di garantire che gli obiettivi di gestione del piano vengano raggiunti. Analogamente, l'articolo 26 prevede la possibilità che il Consiglio apporti modifiche al piano per garantire il raggiungimento degli obiettivi.

2.3

L'attuazione del piano è stata coronata da successo. Per entrambi gli stock di merluzzo bianco del Baltico il tasso di mortalità per pesca è inferiore agli obiettivi previsti dal piano in vigore. Per gli stock orientali, detta mortalità è inferiore anche al rendimento massimo sostenibile, e il tasso di deposizione di uova è quasi quadruplicato da quando il piano è in vigore. Lo sviluppo dello stock occidentale è stato più lento, ma anche in questo caso la tendenza è nettamente positiva.

3.   La proposta della Commissione

3.1

La proposta in esame è volta a modificare il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock. Tale atto legislativo è stato adottato prima dell'entrata in vigore del TFUE, e dovrebbe quindi essere modificato per adeguarvisi.

3.2

L'articolo 290 del TFUE stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. La Commissione propone che il potere decisionale conferito al Consiglio dagli articoli 26 e 27 sia trasformato in un sistema di delega dei poteri, nel cui ambito la Commissione avrebbe la facoltà di adottare disposizioni intese a monitorare il piano e gli obiettivi di mortalità per pesca.

3.3

Il piano prevede che ogni tre anni venga eseguita una valutazione dell'impatto delle misure di gestione sugli stock interessati e sulle relative attività di pesca. Questo requisito solleva difficoltà considerevoli a causa dell'insufficienza di dati utili disponibili per realizzare una valutazione adeguata. Stando ad alcuni pareri scientifici, occorre attendere almeno cinque anni dall'avvio del piano per procedere a una valutazione completa dell'esecuzione del piano su un periodo di tre anni. Il calendario definito per la valutazione del piano deve essere pertanto modificato.

3.4

La Commissione propone inoltre che le vengano conferiti poteri di esecuzione al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 29 del regolamento per escludere determinate zone del Mar Baltico dal campo di applicazione delle misure.

3.5

La Commissione e gli Stati membri si sono inoltre impegnati a raggiungere entro il 2015 al più tardi un rendimento massimo sostenibile per gli stock depauperati, ma tale obiettivo non figura in quanto tale nel piano. Al fine di evitare ogni ambiguità, è opportuno includere nel piano il riferimento al rendimento massimo sostenibile.

3.6

Gli articoli 5 e 8, riguardanti il totale ammissibile di catture per gli stock di merluzzo bianco e la determinazione del numero massimo di giorni fuori dal porto devono essere modificati di conseguenza al fine di precisare che la procedura da seguire è quella prevista dal Trattato.

4.   Osservazioni particolari

4.1

Il CESE esprime grande compiacimento per il successo del piano per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico, e considera importante continuare ad applicarlo.

4.2

Il progetto di regolamento presentato dalla Commissione comprende all'articolo 4 una modifica degli obiettivi del piano. Il CESE ritiene che il rendimento massimo sostenibile indicato sia in linea con l'obiettivo comune dell'UE in materia di stock ittici.

4.3

Per gli articoli 5 e 8 la Commissione propone modifiche intese a sostituire le decisioni adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata con decisioni conformi al Trattato in vigore. Tali modifiche sono di natura tecnica e sono conformi alle modifiche delle procedure decisionali introdotte dal TFUE.

4.4

Con riferimento all'articolo 26, la Commissione propone di dare cadenza quinquennale alla valutazione del piano pluriennale. Il CESE accoglie le ragioni addotte per tale modifica, ma osserva che lo stato degli stock di merluzzo bianco dev'essere verificato annualmente, in relazione al piano, nel contesto della valutazione delle risorse ittiche del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

4.5

Tenuto conto dell'attuale iter decisionale la Commissione propone modifiche dell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, per consentire l'esclusione dalle restrizioni dell'attività di pesca. In base alla proposta di modifica, ogni anno la Commissione confermerebbe le esclusioni attraverso atti di esecuzione, e un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, nel quadro della procedura di verifica, emetterebbe un parere positivo o negativo. Il CESE accoglie con favore l'ampliamento delle competenze della Commissione in questo settore, ma sottolinea al tempo stesso che le proposte di decisione devono essere presentate in tempo utile, affinché la verifica possa essere effettuata prima della successiva stagione di pesca.

4.6

Agli articoli 27 e 29, viene proposto di dare alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati. Il CESE ha già preso posizione in materia in pareri precedenti (1). In tali pareri il CESE ha osservato che il trasferimento dei poteri delegati deve avere un limite temporale. Inoltre, il ricorso agli atti delegati dovrebbe essere limitato alle materie in merito alle quali occorre decidere rapidamente.

4.7

La proposta, contenuta nell'articolo 29 bis, di conferire alla Commissione la delega di poteri di cui agli articoli 26 e 27, cambierebbe sensibilmente i criteri decisionali della politica della pesca dell'UE. Il ricorso alla delega di poteri è motivato dall'attuale lentezza della procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo. Il CESE ritiene che la soluzione di tale problema dovrebbe consistere innanzi tutto in una chiarificazione della ripartizione del potere decisionale tra Parlamento e Consiglio in base all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del TFUE. A giudizio del CESE, la facoltà di determinare i tassi di mortalità per pesca, di cui all'articolo 27 del piano per il merluzzo bianco, attiene direttamente alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, ossia rientra tra le competenze esclusive del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

4.8

Il piano riguardante le risorse di merluzzo bianco del Mar Baltico riguarda anche la stabilità delle possibilità di pesca, grazie alla quale le imprese del settore possono sviluppare in condizioni di certezza la propria attività. Se venisse data alla Commissione la facoltà di modificare i vigenti obiettivi di mortalità per pesca, sulla cui base vengono determinate le quote di catture, a giudizio del CESE ciò potrebbe condurre nel breve periodo a una rapida e, nella prospettiva del settore, svantaggiosa variazione di tali contingenti.

4.9

Un ulteriore argomento in favore del mantenimento della competenza del Consiglio per la determinazione degli obiettivi di mortalità per pesca del piano è dato dai diversi principi applicati da un anno all'altro nei pareri scientifici formulati. La consulenza scientifica non tiene conto delle esigenze di stabilità socioeconomica. Una variazione dei criteri o dei metodi di calcolo può causare sensibili differenze del tasso di mortalità per pesca prescritto dai ricercatori, senza che gli stock ittici abbiano subito mutamenti di rilievo.

4.10

Il CESE tiene conto anche del lavoro di sviluppo attualmente in corso per aggiornare il modello normativo combinato per il merluzzo bianco del Baltico e le specie pelagiche. Un piano basato su tale modello sostituirà in futuro il piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico, e non è opportuno apportare altri cambiamenti oltre a quelli necessari all'attuale piano, che dà buoni risultati.

Bruxelles, 11 luglio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Cfr. parere CESE (GU C 107, del 6.4.2011, pagg. 33-36) e parere CESE (GU C 43, del 15.2.2012, pagg. 56-59).


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