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Document 52011AE1582

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde — Il quadro dell'Unione europea in materia di governo societario» — COM(2011) 164 definitivo

GU C 24 del 28.1.2012, p. 91–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/91


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde — Il quadro dell'Unione europea in materia di governo societario»

COM(2011) 164 definitivo

2012/C 24/21

Relatrice: ANGELOVA

Correlatore: MEYNENT

La Commissione europea, in data 5 aprile 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:

Libro verde — Il quadro dell'Unione europea in materia di governo societario

COM(2011) 164 definitivo.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 ottobre 2011.

Alla sua 475a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 ottobre 2011 (seduta del 27 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 168 voti favorevoli, 6 voti contrari e 14 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) apprezza l'intenzione alla base del Libro verde della Commissione europea, tuttavia raccomanda vivamente (1) una definizione più solida e precisa di governo societario.

1.2   Nel Libro verde vengono poste delle domande di reale importanza; nelle sue risposte a tali domande, il CESE rimanda costantemente ai dieci principi di buon governo societario elencati più avanti al capitolo 2.14 e invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire che tutte le società si attengano a tali principi e alle pertinenti regole operative elencate al punto 2.15.

1.3   Tuttavia, alla luce della grande diversità dei modelli nazionali di governo societario, descritta al capitolo 2.4, il CESE ritiene che sia particolarmente difficile pervenire a una soluzione unica e valida per tutti. Le caratteristiche specifiche della legislazione, delle tradizioni, delle prassi aziendali e dei modelli comportamentali degli azionisti variano da uno Stato membro all'altro e rendono molto ardua la creazione di un quadro legislativo solido a livello UE.

1.4   Anche se, ad avviso del CESE, la maggior parte delle domande poste nel Libro verde trova già una risposta nei codici nazionali di governo societario, ciò lascia impregiudicata la necessità di un intervento legislativo da parte dell'UE, con l'ambito e la portata previsti nel Libro verde, allo scopo di migliorare il governo societario nell'Unione europea attraverso un'ottimizzazione del corpus legislativo e delle norme non vincolanti.

1.5   Tuttavia, il CESE invita la Commissione a procedere con cautela nelle decisioni relative alle iniziative regolamentari. A tal proposito, prima di elaborare nuove leggi, si raccomanda vivamente di effettuare un'attenta valutazione di impatto.

1.6   Il CESE sottolinea che se la Commissione intende ottenere delle risposte adeguate alle domande da 16 a 25, dovrebbe realizzare e mettere a disposizione uno studio dettagliato sulle tendenze e gli sviluppi recenti in materia di tipologie di azionisti, struttura e importanza relativa delle azioni detenute.

2.   Introduzione

2.1   Il CESE accoglie con favore la complessa iniziativa della Commissione volta a migliorare il governo societario, un'iniziativa riaffermata in numerosi documenti e posta al centro del programma di riforma della Commissione stessa (2). Nel presente parere verranno delineate e argomentate le posizioni del CESE sui documenti finora pubblicati in materia dalla Commissione europea (3).

2.2   Il Libro verde persegue l'obiettivo di migliorare il governo societario nell'Unione europea ottimizzando il sistema di disposizioni normative vincolanti e non vincolanti (soft law). In esso, vengono poste 25 domande suddivise in tre sezioni: composizione e lavoro del consiglio di amministrazione, ruolo degli azionisti e applicazione del principio «rispetta o spiega» (comply or explain), che sta alla base del quadro dell'Unione europea in materia di governo societario.

2.3   Nelle risposte alle domande poste nel Libro verde, il CESE fa riferimento all'organo direttivo di una società, che si tratti di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di sorveglianza. La Commissione dovrebbe in effetti tenere maggiormente conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi a uno e a due livelli. Eludendo questo aspetto, e operando una distinzione stringata (ed errata (4)) tra consiglio di amministrazione e consiglio di sorveglianza, la Commissione non riconosce la diversità dei sistemi esistenti in Europa.

2.4   Il CESE invita la Commissione a tenere in considerazione le differenze esistenti tra i diversi sistemi di governo societario.

2.4.1   Il sistema britannico di governo societario è caratterizzato dal concetto specifico di «valore azionario», in cui la borsa gioca un ruolo importante sul piano del finanziamento delle imprese e del loro controllo esterno. Le società hanno un sistema di amministrazione a un solo livello e, in genere, dei livelli molto bassi di concentrazione della proprietà.

2.4.2   Al contrario, nel cosiddetto «modello germanico» di governo societario, la società è considerata come un partenariato tra diversi partecipanti che hanno un «interesse» nelle attività dell'impresa. Oltre alla massimizzazione del valore azionario, le società perseguono anche una gamma più ampia di obiettivi strategici. Per la raccolta dei capitali per le imprese, il finanziamento bancario ha un'importanza molto più elevata rispetto ai mercati dei capitali. Molto spesso, le banche detengono importanti partecipazioni, forniscono servizi e consulenza di carattere finanziario e rappresentano gli azionisti negli organi amministrativi. Il controllo esterno della società da parte del mercato è quasi inesistente a causa dell'elevata concentrazione dell'azionariato (block holding) e delle partecipazioni incrociate. Il processo decisionale a livello dirigenziale è rafforzato dall'influenza diretta degli azionisti in un sistema a due livelli dove, oltre agli azionisti, sono rappresentate anche le parti in causa (5).

2.4.3   Tra questi due estremi, ma più prossimo al modello germanico, si situa il modello latino di governo societario. Esso presenta delle caratteristiche simili a entrambi i succitati modelli ma si contraddistingue per l'importante ruolo dello Stato e le grandi concentrazioni di proprietà a livello familiare. In seguito al crollo del regime comunista e durante la transizione verso l'economia di mercato, ha iniziato a svilupparsi un nuovo modello anche all'interno dei nuovi Stati membri UE dell'Europa centrorientale. Si tratta di un modello non omogeneo: alcuni paesi della regione pongono l'accento sul valore azionario, mentre altri assomigliano ai modelli continentali per l'importanza accordata alle parti in causa (6). Una caratteristica specifica comune è la partecipazione alla proprietà relativamente ampia dei lavoratori dovuta al processo di privatizzazione, mentre i mercati dei capitali sono relativamente poco sviluppati.

2.5   Il CESE accoglie con favore l'obiettivo del Libro verde, tuttavia segnala che la definizione di governo societario fornita dalla Commissione non è esauriente; il CESE ritiene che essa dovrebbe essere resa più completa e suggerisce di elaborare un concetto più incisivo e generale (7). In particolare, il CESE invita la Commissione a non dimenticare che l'obiettivo principale del governo societario è quello di garantire che le società sopravvivano e prosperino in maniera sostenibile. Al tal fine, il consiglio di amministrazione è tenuto a soddisfare le aspettative ragionevoli degli azionisti, garantendo al tempo stesso la soddisfazione ragionevole dell'insieme delle parti in causa (consumatori, soci, partner contrattuali, fornitori e dipendenti) (8).

2.6   Il CESE invita la Commissione a studiare attentamente e a prendere in considerazione i nuovi tipi di azionisti e la loro importanza relativa in termini di azioni detenute sul mercato europeo dei capitali, dato che le forme continentali tradizionali di governo societario hanno subito una profonda trasformazione a partire dalla metà degli anni '90. In un contesto di risorgente deregolamentazione e globalizzazione dei mercati finanziari, le istituzioni finanziarie di tutta Europa sono esposte sempre di più a pressioni concorrenziali a livello mondiale (9). Le grandi banche private e le principali società quotate in borsa non sono più caratterizzate da stretti rapporti banche-imprese; parallelamente al processo di smantellamento del modello di gestione bancaria orientata alle relazioni (relational banking), si constata anche una crescente importanza dei mercati azionari per il finanziamento delle società. La crescente concorrenza sui mercati dei prodotti incentiva le società europee a raggiungere sufficienti dimensioni e potere di mercato, principalmente tramite strategie di crescita esterna e di swap azionari (10). Un aspetto importante è la crescente presenza sui mercati dei cambi europei di investitori istituzionali stranieri (in particolare britannici e americani), come ad esempio fondi di pensione, fondi comuni di investimento e fondi speculativi (hedge fund). Tali investitori sono grandi sostenitori della massimizzazione del valore azionario ed esercitano una pressione aggiuntiva affinché i modelli tradizionali di governo societario in tutta Europa spostino l'accento dagli interessi delle parti in causa verso gli interessi a breve termine degli azionisti.

2.7   Il CESE condivide le critiche mosse dalla Commissione circa i danni causati dalla predilezione del breve termine e dall'eccessiva assunzione di rischi - due aspetti importanti del modello di governo societario, che hanno progressivamente raggiunto dimensioni sempre maggiori negli ultimi venti anni. Il CESE ritiene che le società dovrebbero puntare ad aggiungere valore a lungo termine mediante delle politiche sostenibili, cosa che, in molti casi, richiederebbe di continuare a modificare il vigente quadro di governo societario.

2.8   Il CESE conviene che è necessario rafforzare il ruolo del governo societario in vista di intraprendere azioni volte ad assicurare una crescita sostenibile e a costruire un sistema finanziario internazionale più solido  (11). Il rispetto dei principi del buon governo societario apporta senza dubbio benefici alle imprese, permettendo loro di gestire in maniera più efficace i loro processi e rischi d'impresa e di conseguire i loro obiettivi, contribuendo allo stesso tempo alla crescita del benessere generale nell'UE. Tale politica contribuisce a far sì che il consumatore possa ottenere dei prodotti responsabili basati sul commercio equo e su informazioni pertinenti. L'estensione alle società non quotate dei principi di governo societario, tramite il sistema di disposizioni normative vincolanti e non vincolanti, è un processo che deve essere promosso e incoraggiato.

2.9   Il CESE richiama inoltre l'attenzione sulla funzione sociale delle imprese in una società inclusiva e sulla necessità che nel governo delle imprese siano integrati i principi di responsabilità sociale.

2.10   Il CESE riconosce che in alcuni modelli di governo societario i rappresentanti dei lavoratori sono membri del consiglio di amministrazione e contribuiscono direttamente al governo societario. Ciononostante, i comitati aziendali e le altre disposizioni partecipative agevolano il coinvolgimento dei lavoratori nelle operazioni della società. Il CESE propone che queste considerazioni vengano incluse nel documento finale della Commissione europea.

2.11   Le dimensioni delle società quotate, che siano misurate in base al capitale, al reddito o ai dipendenti, possono variare, andando dalle grandi multinazionali fino alle più piccole microimprese e alle PMI costituite in società. Dato l'impatto economico e sociale che il successo o il fallimento delle grandi società comporta, il dibattito sul tema del governo societario è incentrato principalmente su di esse; tuttavia, occorre adattare le misure di buon governo societario alle caratteristiche e alle esigenze delle PMI, le cui risorse (in particolare amministrative e umane) sono limitate.

2.12   Nella pianificazione delle modifiche al pacchetto sul governo societario, il CESE invita la Commissione a eseguire un'approfondita valutazione di impatto in termini di costi, risorse umane e riforme legislative necessarie, al fine di garantire la realisticità della sua futura proposta (12). Il modo più opportuno per conseguire tale obiettivo consiste nel prendere in considerazione le dimensioni, la struttura e l'importanza delle società, nonché la situazione economica dei gruppi internazionali.

2.13   La versione definitiva della proposta della Commissione deve permettere alle società quotate (e, in caso di estensione, anche a quelle non quotate) di eseguire le loro attività in maniera efficiente e di continuare a essere competitive, affinché né la crescita economica, né la creazione di occupazione vengano messe a repentaglio (13).

2.14   Il CESE esorta la Commissione a trovare nelle sue future proposte legislative un equilibrio tra normative vincolanti e non vincolanti, incluse le raccomandazioni e i codici di governo societario. Tuttavia, il CESE è fermamente convinto del fatto che, per garantire un governo societario di elevata qualità, tutti i codici dovrebbero basarsi sui seguenti principi:

2.14.1

L'obiettivo principale del governo societario è quello di garantire la sopravvivenza e la prosperità della società.

2.14.2

I consigli di amministrazione devono agire nell'interesse della società, in linea con le aspettative degli azionisti, che devono essere trattati in modo equo. I consigli di amministrazione devono intrattenere un dialogo attivo con le parti in causa, al fine di soddisfare le aspettative degli azionisti e garantire la sostenibilità a lungo termine della società, generando benessere e occupazione.

2.14.3

I consigli di amministrazione devono essere responsabili di tutte le operazioni della società, incluso l'orientamento strategico, le azioni più importanti, la gestione del rischio, la programmazione d'impresa, il monitoraggio efficace della gestione e la rendicontazione.

2.14.4

La composizione dei consigli di amministrazione dovrebbe essere tale da soddisfare l'esigenza di un ricco bagaglio di esperienze, in funzione della specificità della società dal punto di vista del settore di attività, delle sue dimensioni e della sua ubicazione. La composizione dei consigli di amministrazione dovrebbe altresì essere equilibrata in termini di genere, ripartizione dei poteri, ripartizione dei seggi tra amministratori con incarichi esecutivi e amministratori senza incarichi esecutivi e diversità di interessi, al fine di ampliare gli orizzonti e le prospettive della società.

2.14.5

Gli amministratori devono essere in grado di impegnarsi appieno nell'esercizio delle loro responsabilità e dedicare tempo ed energie sufficienti allo svolgimento dei propri compiti. Le loro decisioni devono basarsi su informazioni precise, pertinenti e tempestive.

2.14.6

Il consiglio esecutivo deve gestire l'impresa nell'interesse di quest'ultima tenendo conto dei proprietari o degli azionisti e dei lavoratori, nonché dell'interesse pubblico. Le decisioni devono quindi essere prese sulla base di informazioni precise, pertinenti e aggiornate. Occorre garantire la reale indipendenza degli amministratori indipendenti limitando il numero di mandati consecutivi che possono detenere.

2.14.7

Le società sono tenute a definire delle politiche trasparenti in materia di remunerazione e tali politiche devono essere accettate dagli azionisti. La remunerazione dei membri del consiglio esecutivo deve essere commisurata all'estensione dei loro compiti, alle loro responsabilità e al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa nonché alla situazione economica di quest'ultima, e deve essere approvata dagli azionisti.

2.14.8

Le società sono tenute a comunicare in maniera precisa e tempestiva tutte le questioni materiali relative alla società stessa; devono incoraggiare gli azionisti a partecipare alle assemblee generali ed essere aperte al dialogo sulle questioni di governo societario con gli azionisti e le altre parti in causa.

2.14.9

Le società devono adoperarsi per applicare le buone pratiche di governo societario definite nei rispettivi codici nazionali di governo societario, i quali riflettono le specificità dello sviluppo economico e della legislazione a livello locale.

2.15   Il CESE promuove le seguenti regole operative di governo societario relative al lavoro del consiglio di amministrazione, che dovrebbero essere incluse nei codici di governo societario.

2.15.1

Nell'ambito di una struttura di governo societario a un solo livello, i ruoli del presidente del consiglio di amministrazione e quello dell'amministratore delegato dovrebbero essere separati.

2.15.2

Dovrebbe essere prevista una procedura formale, rigorosa e trasparente per la nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione.

2.15.3

Tutti i membri del consiglio di amministrazione dovrebbero potere dedicare all'impresa una quantità di tempo tale da consentire loro di far fronte efficacemente alle proprie responsabilità.

2.15.4

Tutti i membri del consiglio di amministrazione dovrebbero beneficiare di una formazione iniziale nel momento in cui assumono le proprie funzioni, e dovrebbero aggiornare e adeguare regolarmente le proprie competenze e conoscenze.

2.15.5

Il consiglio di amministrazione dovrebbe eseguire annualmente una valutazione formale e rigorosa delle proprie prestazioni e di quelle dei suoi comitati e dei singoli membri.

2.15.6

La politica di remunerazione dei dirigenti dovrebbe essere sviluppata in base a una procedura formale e trasparente.

3.   Domande

3.1   Introduzione

Domanda n. 1: Le misure UE sul governo societario devono tenere conto delle dimensioni delle società quotate? In che modo? Andrebbe stabilito un regime differenziato e proporzionato per le piccole e medie imprese quotate? In tal caso, esistono definizioni o soglie idonee? In caso affermativo, si prega di suggerire, nelle risposte fornite, come eventualmente adattarle alle PMI.

I titoli di molte società vengono negoziati sui mercati europei regolamentati. Ognuna di queste società ha le proprie caratteristiche, determinate dal livello di sviluppo economico e dalle competenze degli Stati membri. Le dimensioni, la struttura e il modello d'impresa incidono sul governo societario. Tuttavia, visto l'interesse legittimo e il coinvolgimento delle diverse parti in causa in tutti i tipi di società, i principi di governo societario delineati al capitolo 2.13 dovrebbero essere applicati a tutte le società quotate. In questo senso, i codici nazionali di governo societario rappresentano una buona base e sono inoltre un meccanismo efficace per il monitoraggio e il controllo delle prestazioni delle imprese (responsabilità che di solito spetta all'autorità di regolamentazione del mercato). Il CESE ritiene che occorra prevedere un regime differenziato e proporzionato per le PMI quotate, i cui titoli non sono negoziati nei segmenti più elevati dei mercati regolamentati.

Domanda n. 2: Quali misure relative al governo societario nelle società non quotate andrebbero adottate a livello UE? L'UE dovrebbe concentrarsi sulla promozione dell'elaborazione e dell'applicazione di codici volontari per le società non quotate?

In tutti gli Stati membri è presente un elevato numero di importanti società non quotate. Il CESE riconosce che la loro importanza per la società può essere altrettanto elevata quanto quella delle imprese quotate. Tuttavia, nel contesto attuale, non sembra necessario adottare delle misure a livello UE in materia di governo societario per le società non quotate, poiché è il diritto societario nazionale a regolamentare gli elementi critici del governo di tali imprese. La Commissione dovrebbe sottolineare e promuovere lo sviluppo e l'applicazione, a livello nazionale, di codici volontari per le società non quotate, in particolare per quelle di notevole importanza per la società, soprattutto quando queste sono di proprietà statale o municipale (14) o hanno un considerevole valore di mercato.

3.2   Consiglio di amministrazione

Domanda n. 3: L'UE dovrebbe cercare di assicurare che le funzioni e i compiti del presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato siano chiaramente distinti?

Il CESE è favorevole alla distinzione tra le funzioni e le responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione da un lato, e dell'amministratore delegato dall'altro, poiché tale distinzione garantisce un'organizzazione più efficace del consiglio di amministrazione, crea un migliore sistema di controllo e impedisce la concentrazione di potere. Ritiene tuttavia che la scelta di dissociare o meno queste funzioni e responsabilità spetti all'impresa (azionisti e consiglio di amministrazione) ed è contrario a una regolamentazione europea che crei un obbligo al riguardo. La decisione finale dovrebbe essere presa in base alla politica di governo societario della società, poiché esistono delle piccole società i cui consigli di amministrazione sono costituiti dal numero minimo di membri. A livello UE, si raccomanda vivamente di operare tale distinzione.

3.2.1   Composizione del consiglio di amministrazione

Domanda n. 4: Le politiche di selezione del personale dovrebbero definire con maggiore precisione il profilo degli amministratori, incluso il presidente, per garantire che possiedano le necessarie competenze e che la composizione del consiglio di amministrazione presenti un'adeguata diversità? In caso affermativo, come ritenete sia meglio procedere e a che livello: nazionale, UE, internazionale?

È auspicabile che la composizione del consiglio di amministrazione sia caratterizzata da un buon equilibrio tra esperienza, capacità, competenze e diversità dei profili dei suoi membri, in particolare al fine di evitare un comportamento «del gregge» e incoraggiare l'emergere di nuove idee. A tal fine si possono prendere in considerazione i seguenti fattori: maggiore presenza di membri stranieri, equilibrio di genere e rappresentanza dei lavoratori. Il CESE, in risposta a una domanda simile contenuta nel Libro verde - Il governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione  (15), ha già osservato, e ribadisce ulteriormente, che nella composizione del consiglio di amministrazione è opportuno esaminare le competenze e l'esperienza necessarie allo svolgimento di una determinata funzione, per poi assumere in seguito il candidato che soddisfa al meglio tali criteri. È fondamentale che il consiglio di amministrazione sia costituto da membri che dimostrino integrità, competenza e dedizione, e le decisioni relative a tali qualifiche devono essere prese a livello della società.

Domanda n. 5: Le società quotate dovrebbero essere tenute a comunicare se hanno adottato politiche a favore della diversità? In caso affermativo, dovrebbero descriverne gli obiettivi e le linee principali e pubblicare periodicamente una relazione sui progressi ottenuti?

I codici del governo societario raccomandano o impongono la divulgazione di informazioni in base al principio «rispetta o spiega». Per le società che hanno accettato o adottato tali codici dovrebbe quindi essere «obbligatorio» divulgare la propria politica in materia di diversità. Per le società che non lo hanno fatto, la divulgazione della politica in materia di diversità potrebbe essere promossa come uno dei loro punti forti in termini di applicazione pratica dei principi di trasparenza e di comunicazione.

Domanda n. 6: Le società quotate dovrebbero essere tenute a garantire un maggior equilibrio tra uomini e donne nel consiglio di amministrazione? In caso affermativo, in che modo?

Il CESE constata un'evoluzione positiva che vede un indubbio aumento del ruolo delle donne nella vita d'impresa e nella vita sociale all'interno dell'UE, con una rappresentazione più equilibrata in tutti i settori, conformemente al sistema di valori europeo (16). A tal proposito, si fa riferimento alla Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015  (17), all'iniziativa Più donne alla guida delle imprese europee  (18) lanciata dalla commissaria Viviane Reding e alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulle donne e la direzione delle imprese (19).

Il CESE riconosce che la partecipazione femminile al processo decisionale continua a essere inadeguata. L'equilibrio di genere potrebbe apportare delle prospettive differenti e, pertanto, va incoraggiato. Le donne devono poter accedere a tutte le posizioni per cui hanno l'esperienza, le competenze e le qualifiche necessarie. Ovviamente, l'attribuzione di un seggio in un consiglio di amministrazione dovrebbe essere principalmente una questione di competenza, piuttosto che di genere, e i criteri fondamentali dovrebbero essere definiti in modo da garantire un equilibrio ottimale tra istruzione, competenze, esperienza, conoscenze e capacità; in questo modo la società sarà in grado di conseguire i propri obiettivi e soddisfare le ragionevoli aspettative degli azionisti e delle altre parti in causa.

3.2.2   Disponibilità e impegno in termini di tempo

Domanda n. 7: Ritenete che sia necessaria una misura a livello UE per limitare il numero di incarichi che un amministratore senza incarichi esecutivi può ricoprire? In caso affermativo, come dovrebbe essere formulata?

Il numero di incarichi che un amministratore senza incarichi esecutivi può svolgere contemporaneamente dovrebbe, in linea di principio, essere limitato; tuttavia sarebbe difficile definirne arbitrariamente il numero preciso. Ad avviso del CESE occorre trovare un equilibrio ragionevole affinché gli amministratori possano ben espletare i loro compiti e disporre di tempo sufficiente per studiare i fascicoli, partecipare alle riunioni dei comitati specialistici, seguire corsi di formazione ed eseguire controlli, in particolare per quanto riguarda i conti della società ecc. In ogni caso, gli amministratori devono disporre del tempo necessario a svolgere le funzioni previste da ciascun incarico.

3.2.3   Valutazione del consiglio di amministrazione

Domanda n. 8: Le società quotate dovrebbero essere incoraggiate a procedere ad una valutazione esterna a scadenza regolare (ad es. ogni tre anni)? In caso affermativo, in che modo?

Occorre promuovere le pratiche di buon governo societario e creare e attuare dei meccanismi per informare meglio gli investitori, gli azionisti, i consumatori, i lavoratori, le parti in causa e la società nel suo complesso circa i parametri di valutazione del governo societario. Un buon passo in questa direzione consisterebbe nell'incoraggiare la formulazione di indici di borsa e valutazioni indipendenti delle pratiche di buon governo. Ove opportuno, i presidenti o i consigli di sorveglianza potrebbero commissionare valutazioni esterne o richiedere relazioni specifiche ai comitati di revisione contabile per uso interno. Questo viene considerato come una buona pratica, che potrebbe essere estesa anche alle società non quotate, prese in esame nella domanda numero 2.

3.2.4   Remunerazione degli amministratori

Domanda n. 9: Dovrebbe essere resa obbligatoria la divulgazione della politica retributiva, della relazione annuale sulle remunerazioni (incentrata sull'attuazione della politica retributiva nel corso dell'esercizio precedente) e delle singole remunerazioni degli amministratori con incarichi esecutivi e non esecutivi?

Il CESE ritiene che gli azionisti, gli investitori potenziali e tutte le parti in causa debbano disporre di informazioni sufficienti e precise relative ai regimi di incentivazione del consiglio di amministrazione e degli alti dirigenti della società, e alla loro struttura, e in particolare alla politica retributiva della società (20) (cfr. il punto 2.13.7). Il CESE ritiene pertanto che ogni società dovrebbe pubblicare una dichiarazione chiara e comprensibile sulla propria politica retributiva, che contenga in particolare le informazioni previste all'articolo 5 della raccomandazione 2009/384/CE del 30 aprile 2009 (21).

Domanda n. 10: Dovrebbe essere reso obbligatorio sottoporre al voto degli azionisti la politica retributiva e la relazione sulla sua attuazione?

Il CESE è favorevole a questa proposta poiché gli azionisti devono non solo essere informati, ma avere anche il diritto di approvare la futura politica e di ricevere le relazioni sulla retribuzione. La mozione proposta agli azionisti in occasione della loro assemblea generale deve tuttavia essere discussa e approvata previamente dall'intero consiglio di amministrazione, sul modello delle nuove pratiche in vigore in Germania a seguito dell'adozione nel 2009 della legge sulla pertinenza della retribuzione degli amministratori.

3.2.5   Gestione dei rischi

Domanda n. 11: Siete d'accordo nel ritenere che il consiglio debba approvare ed essere responsabile della propensione al rischio della società e che ne renda conto con chiarezza agli azionisti? L'obbligo di informazione dovrebbe includere anche i principali rischi sociali?

Il CESE attira l'attenzione sul fatto che comunicando in tempo utile i rischi si contribuisce a rafforzare la fiducia tra i consigli di amministrazione delle società e le parti in causa. Attualmente, i codici di governo societario raccomandano l'introduzione e il mantenimento di sistemi stabili di gestione dei rischi e le società che si conformano a tali codici sono tenute a indicare il modo in cui suddetti sistemi funzionano e le difficoltà incontrate a riguardo.

Occorre assolutamente prendere in considerazione i rischi sociali e per la collettività, non soltanto nei sistemi interni di controllo e supervisione dei rischi, ma anche per quanto riguarda la loro divulgazione, e ciò conformemente alle raccomandazioni dell'OCSE (22). In altri termini, il consiglio di amministrazione o di sorveglianza dovrebbe non solo approvare e controllare la propensione al rischio (finanziario, sociale e ambientale) della società, ma dovrebbe anche renderne conto con chiarezza agli azionisti, ai lavoratori e ai loro rappresentanti, nonché alle altre parti in causa, conformemente ai meccanismi di comunicazione delle informazioni previsti dai codici.

Domanda n. 12: Siete d'accordo nel ritenere che il consiglio di amministrazione debba garantire che le disposizioni sulla gestione dei rischi adottate dalla società siano efficaci e commisurate al suo profilo di rischio?

Sì. Laddove esistono delle regole il consiglio di amministrazione deve garantire che la gestione dei rischi sia efficace e adattata al profilo di rischio della società. Pertanto, la responsabilità per l'efficacia dei meccanismi di gestione dei rischi e per gli altri elementi della strategia d'affari della società incombe al consiglio di amministrazione. Nelle loro relazioni, gli amministratori sono tenuti a fornire informazioni circa le attività della società e i rischi ivi associati. I principi adottati da EuropeanIssuers circa il funzionamento della gestione dei rischi e i sistemi di revisione contabile (23) confermano questo approccio.

3.3   Azionisti

3.3.1   I mercati finanziari prediligono il breve termine

Domanda n. 13: Vogliate indicare eventuali norme UE vigenti che, a vostro parere, possono contribuire a promuovere tra gli investitori una predilezione, inopportuna, per il breve termine e suggerite in che modo tali norme possano essere modificate per evitare simili comportamenti.

L'arrivo di nuovi investitori come gli hedge fund e l'influenza della struttura della motivazione dei gestori degli attivi hanno cambiato profondamente i mercati dei capitali. L'attuale disciplina europea in materia di fusioni e acquisizioni non ostacola le offerte di acquisto ostili, motivate dal solo scopo di produrre un rialzo a breve termine del corso delle azioni a detrimento del valore aggiunto a lungo termine per gli azionisti e i soggetti coinvolti. Tale disciplina dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.

Il CESE ritiene che la divulgazione di informazioni sia più efficace quando avviene nei due sensi. Poiché le società UE quotate sono soggette a numerose disposizioni giuridiche che le obbligano a comunicare tempestivamente tutte le informazioni regolamentate, sensibili ai prezzi o interne, sarebbe auspicabile che anche gli investitori istituzionali fossero soggetti all'obbligo di comunicare le loro politiche di investimento. Ciò apporterebbe benefici alla società partecipata, come la prevedibilità in caso di una potenziale raccolta di capitali, maggiore trasparenza e la possibilità per le società quotate di stabilire una politica di relazioni a lungo termine con gli investitori.

Il CESE raccomanda alla Commissione di rivedere le regole contabili per la solvibilità dei fondi pensionistici, di modo che sia possibile valutare i potenziali problemi. Nella stessa ottica si potrebbe rivedere anche il ciclo breve degli obblighi di informativa finanziaria.

3.3.2   La relazione di agenzia tra investitori istituzionali e gestori degli attivi

Domanda n. 14: È necessario adottare misure e, in caso affermativo, quali, riguardo alla valutazione dei risultati e alla struttura di incentivo dei gestori di attivi che si occupano dei portafogli degli investitori istituzionali a lungo termine?

Sì, le informazioni relative alla struttura di incentivo e, soprattutto, la politica retributiva per i gestori di attivi che si occupano dei portafogli degli investitori istituzionali a lungo termine dovrebbero essere divulgate. Il CESE invita la Commissione ad adottare delle misure per evitare i conflitti di interesse nella gestione degli attivi e a imporre restrizioni alle transizioni laddove l'interesse del cliente non sia tenuto in considerazione.

Domanda n. 15: La normativa UE dovrebbe promuovere una vigilanza più efficace sui gestori di attivi da parte degli investitori istituzionali per quanto riguarda le strategie, i costi, la negoziazione e la misura in cui i gestori degli attivi devono impegnarsi attivamente nelle società partecipate. In caso affermativo, in che modo?

Il CESE ritiene che siano necessari dei requisiti più severi relativi alle società partecipate. Ciò potrebbe essere realizzato prevedendo che i gestori di attivi forniscano informazioni circa la loro politica nei confronti delle società partecipate. Nella maggior parte dei casi, le strategie e le spese sono ben regolamentate a livello contrattuale, nonché in termini di procedure di divulgazione delle informazioni.

3.3.3   Altri possibili ostacoli ad un impegno attivo da parte degli investitori istituzionali

Domanda n. 16: La normativa UE dovrebbe imporre una certa indipendenza dell'organo di governo dei gestori di attivi, ad esempio rispetto all'impresa madre, o sono necessarie altre misure (legislative) per migliorare la divulgazione di informazioni e la gestione dei conflitti di interesse?

Sì, il CESE chiede l'introduzione di norme chiare e rigorose a livello UE, che impongano un certo grado di indipendenza dell'organo di governo dei gestori di attivi ed esigano la comunicazione e la gestione dei conflitti di interessi. Inoltre, occorre incoraggiare i gestori di attivi ad aderire a iniziative volontarie come l'accettazione dei codici di governo societario e la divulgazione di informazioni al di là del volume minimo stabilito per legge.

Domanda n. 17: In che modo l'UE potrebbe facilitare la cooperazione tra azionisti?

Come primo passo, il CESE raccomanda di chiarire il quadro giuridico e individuare le modalità per incoraggiare la cooperazione tra investitori a lungo termine.

Grazie alle attuali tecnologie dell'informazione, disponibili a un prezzo ragionevole, la cooperazione via Internet tra azionisti è ormai del tutto possibile e molto efficiente. In tal senso, potrebbero essere istituiti forum dedicati dotati di un sostegno istituzionale, in particolare con la cooperazione degli azionisti e delle loro organizzazioni.

3.3.4   Consulenti in materia di voto

Domanda n. 18: Ritenete che la normativa UE debba obbligare ad una maggior trasparenza i consulenti in materia di voto, ad esempio sui metodi di analisi utilizzati, sui conflitti di interesse e sulla politica adottata per gestirli e/o sull'applicazione di un codice di condotta? In caso affermativo, come ritenete sia meglio procedere?

Il CESE propone che vengano imposti dei nuovi requisiti al fine di aumentare la trasparenza dei servizi di consulenza in materia di voto. I consulenti devono informare a tempo debito non solo i loro clienti, ma anche le società, circa l'esistenza di conflitti di interesse al momento del voto o della fornitura di servizi di consulenza su come votare; essi sono altresì tenuti a comunicare le politiche applicate per prevenire tali conflitti. Si dovrebbe inoltre valutare un meccanismo di controllo appropriato.

Domanda n. 19: Ritenete che siano necessarie altre misure (legislative), ad esempio eventuali restrizioni alle possibilità offerte ai consulenti in materia di voto di fornire servizi di consulenza alle società partecipate?

Sì. Questo non pregiudicherebbe gli emittenti con buona reputazione e allo stesso tempo contribuirebbe a evitare potenziali conflitti di interesse. I consulenti in materia di voto non devono fornire servizi di consulenza alle società a proposito delle quali i loro clienti richiedono consulenza.

3.3.5   Identificazione degli azionisti

Domanda n. 20: Siete d'accordo nel ritenere che esista la necessità di un meccanismo europeo, tecnico e/o giuridico, volto a consentire agli emittenti di identificare i propri azionisti in modo da facilitare il dialogo in materia di governo societario? In caso affermativo, ritenete che un simile meccanismo possa favorire la cooperazione tra investitori? Vogliate fornire dettagli (cioè: obiettivi perseguiti, strumento prescelto, frequenza, livello di dettaglio e allocazione dei costi).

Il CESE attira l'attenzione sul fatto che il processo di progettazione di tali meccanismi dovrebbe tenere conto delle specificità della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati personali (24). Per questo motivo, sarebbe meglio risolvere la questione a livello nazionale piuttosto che a livello europeo. Si potrebbe ad esempio raccomandare agli istituti di deposito nazionali di aggiungere un indirizzo Internet nei libri degli azionisti, così da ampliare le possibilità di comunicazione tra gli emittenti e i loro azionisti.

3.3.6   Tutela degli azionisti di minoranza

Domanda n. 21: Ritenete che gli azionisti di minoranza debbano godere di maggiori diritti in modo da poter rappresentare più efficacemente i propri interessi in società dove siano presenti azionisti dominanti o di controllo?

No, questo non è necessario. Le ultime modifiche apportare al quadro legislativo europeo per quanto riguarda la tutela dei diritti degli azionisti e l'agevolazione della loro partecipazione alle assemblee generali hanno creato un buon sistema che garantisce agli azionisti la possibilità di ricevere informazioni, partecipare facilmente alle assemblee generali ed esercitare l'insieme dei loro diritti. L'introduzione di ulteriori diritti complementari dovrebbe equilibrare attentamente gli interessi degli azionisti di minoranza o di controllo al fine di non bloccare le procedure laddove si devono prendere decisioni importanti. La presenza di un azionista di controllo potrebbe garantire una maggiore sorveglianza sulla composizione e le attività del consiglio di amministrazione.

Domanda n. 22: Ritenete che gli azionisti di minoranza necessitino di una maggiore protezione rispetto alle operazioni con le parti correlate? In caso affermativo, in che modo?

Sì, poiché le operazioni con le parti correlate, spesso, possono essere fonte di un potenziale conflitto di interessi. Dovrebbe esistere una normativa uniforme in materia di operazioni con le parti correlate a livello europeo. Essa dovrebbe essere chiara e al tempo stesso sufficientemente flessibile da impedire alle società di commettere gravi errori. Inoltre, essa non dovrebbe consentire agli organismi di regolamentazione di prendere decisioni arbitrarie quando i testi sono imprecisi e fuorvianti.

3.3.7   Partecipazione azionaria dei dipendenti

Domanda n. 23: È necessario adottare misure a livello UE, e in caso affermativo, quali, per promuovere la partecipazione azionaria dei dipendenti?

No, il CESE ritiene che ciò non sia necessario a livello UE. A questo stadio, il fatto che una tale possibilità esista in principio, senza essere obbligatoria, è del tutto sufficiente; potrà essere applicata qualora opportuno.

Al fine di aumentare l'impegno e la produttività dei lavoratori e dei dipendenti potrebbero essere offerte loro proprietà sotto forma di azioni; tuttavia ciò non deve in nessun caso sostituire la retribuzione esistente od ostacolare la contrattazione salariale collettiva, e nemmeno sostituire le altre forme di partecipazione menzionate al punto 2.9. Questa decisione, tuttavia, dovrebbe essere lasciata alla discrezione di ciascuna società, perché potrebbe rivelarsi non sempre appropriata (25).

3.4   L'approccio «rispetta o spiega» - monitorare e attuare i codici di governo societario

Domanda n. 24: Siete d'accordo con l'idea che le società che si discostano dalle raccomandazioni contenute nei codici di governo societario siano obbligate a fornire spiegazioni dettagliate sui motivi di tale scelta e a descrivere le soluzioni alternative adottate?

Sì. Talvolta possono esservi dei buoni motivi alla base di tali divergenze. Quando sono spiegati e giustificati, gli interessi della società sono tutelati al pari degli interessi degli investitori, i quali verrebbero informati della necessità di tali divergenze. In caso contrario, il ruolo dei codici come strumento per la promozione delle buone pratiche societarie sarebbe compromesso.

Domanda n. 25: Siete d'accordo sul fatto che gli organismi di controllo dovrebbero essere autorizzati a verificare la qualità delle informazioni e delle spiegazioni fornite nella dichiarazione sul governo societario e a richiedere alle società di fornire ulteriori spiegazioni ove necessario? In caso affermativo, quale dovrebbe essere esattamente il loro ruolo?

Sì. Si tratta senza dubbio di informazioni importanti per gli azionisti e gli investitori e occorre tenerle in considerazione nell'adozione di decisioni in materia di investimenti. Gli organismi regolatori devono avere questo diritto per analogia per il resto delle informazioni divulgate dalle società emittenti. Oltre al ruolo di controllo e, in rare occasioni, di educazione (nel caso di rischi sociali importanti, ad esempio), gli organismi di controllo dovrebbero avere la possibilità di agire. In caso contrario, la fiducia nelle dichiarazioni del governo societario calerebbe e le altre parti in causa percepirebbero maggiori rischi.

Bruxelles, 27 ottobre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 13.

(2)  Oltre ai due Libri verdi - COM(2010) 284 definitivo e COM(2011) 164 definitivo, la Commissione europea ha pubblicato una serie di documenti relativi al governo societario (ad esempio СОМ(2010) 561 definitivo, СОМ(2010) 579 definitivo). Questo tema è presente anche nella principale iniziativa legislativa della Commissione - Verso un atto per il mercato unico (СОМ(2010) 608 definitivo).

(3)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 13, GU C 248 del 25.8.2011, pag. 92 e pag. 101.

(4)  «Nel presente Libro verde, il termine “consiglio di amministrazione” si riferisce essenzialmente alla funzione di controllo svolta dagli amministratori» (pag. 5). Se i consigli di sorveglianza svolgono realmente un ruolo di sorveglianza, allora i consigli di amministrazione possono svolgere un ruolo di gestione partecipando al processo decisionale strategico (fusioni/acquisizioni, vendita/acquisto di imprese).

(5)  Cfr: J. Weimer e J. Pape, A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, Theory Papers in Corporate Governance, Vol 7 (2), Aprile 1999, Blackwell Publishers.

(6)  Cfr: A. Vliegenthart, Transnational actors and the converging corporate governance regulation in ECE, Central and East European International Studies Association (CEEISA), 2006.

(7)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 13.

(8)  Ibid., punto 2.4.

(9)  J. Fichtner, Activist hedge funds and the erosion of Rhenish capitalism: The impact of impatient capital, Serie di documenti di lavoro n. 17, CCGES/CCEAE 2009.

(10)  M. Goyer, Varieties of Institutional Investors and National Models of Capitalism: The Transformation of Corporate Governance in France and Germany. POLITICS & SOCIETY, Vol. 34, no 3, settembre 2006, pag. 399-430.

(11)  Comunicato dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, 5 settembre 2009.

(12)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 101.

(13)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 13.

(14)  L'OCSE ha elaborato degli standard internazionali per aiutare i governi a migliorare il modo in cui esercitano il controllo delle imprese. Vedi il testo dell'OCSE Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (Principi della governance d'impresa delle società di proprietà statale), OCSE 2005.

(15)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 13.

(16)  Cfr. gli articoli 2 e 3.3 del Trattato di Lisbona e GU C 83, del 30.3.2010, pag. 17.

(17)  http://www.equalities.gov.uk/pdf/EN_document_travail%5Bmain%5D.pdf.

(18)  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm.

(19)  Cfr. anche la risoluzione non legislativa sulle donne e la direzione delle imprese adottata il 6 luglio 2011 dal Parlamento europeo, http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5862452&noticeType=null&language=en, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0210+0+DOC+XML+V0//IT.

(20)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 13.

(21)  GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.

(22)  Il quadro di governo societario richiede o raccomanda che i consigli di amministrazione tengano conto degli interessi delle parti in causa e indichino pubblicamente come procedono a tal proposito per quanto riguarda le questioni di rilevo, OCSE, 2006, Methodology for assessing the implementation of the OECD principles of corporate governance, pag. 112.

(23)  EuropeanIssuers è una confederazione delle associazioni di emittenti, si veda http://www.europeanissuers.eu/_mdb/position/200_Towards_Common_Principles_for_ICRM_European_Companies__final_100127.pdf.

(24)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 123.

(25)  GU C 51 del 17.2.2011, pag. 1.


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